CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 31211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; k, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del 12 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a decreto penale di condanna alla pena di euro 9.225 di ammenda emesso dal G.I.P. del Tribunale di Mantova con contestuale istanza di richiesta di messa alla prova in relazione al reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-quater, C.d.S.. Con decreto del 16 settembre 2019, il G.I.P. fissava l'udienza per la comparizione delle parti ai fini della decisione sull'ammissione al rito prescelto dall'imputato, poi rinviata al 25 novembre 2020 per l'emergenza Covid. Con ordinanza del 26 novembre 2020, il G.I.P. ammetteva lo Zanotti alla messa in prova elaborata dall'Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Mantova; disponeva la sospensione del procedimento per la durata di mesi 20 a decorre dalla data dell'Il dicembre 2020 di sottoscrizione del verbale di messa in prova, lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità presso l'Associazione "Gattorandagio" con le mansioni meglio indicate nel programma per la durata complessiva di ottanta giorni e fissava l'udienza del 21 settembre 2022 "per la verifica dell'esito della messa alla prova". In data 11 dicembre 2020, lo Zanotti sottoscriveva il programma di trattamento presso la sede dell'ufficio UEPE di Mantova ([OSCURATO:PERSONA] e Sanzioni di Comunità). In data 14 dicembre 2020, tale ufficio comunicava all'autorità giudiziaria, che la messa alla prova aveva avuto inizio 1'11 dicembre 2020. Con nota del 10 dicembre 2021, l'[OSCURATO:PERSONA] di Esecuzione Penale esterna informava il G.I.P. che lo Zanotti non aveva dato avvio al lavoro di pubblica utilità. Con istanza del 20 settembre 2022, lo Zanotti chiedeva la proroga del termine di sospensione per messa in prova per gravi motivi. Con ordinanza del 12 ottobre 2022, il G.I.P., avendo ritenuto grave l'inadempi- mento dello Zanotti al programma di trattamento, ha revocato l'ammissione alla messa alla prova e ha disposto procedersi con giudizio immediato. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del 12 ottobre 2022, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 168 quater cod. pen. e 468 octies cod. proc. pen.. Si osserva che l'ordinanza di revoca era stata emessa, senza aver fissato, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., un'apposita udienza per la valutazione dei presupposti della revoca e per l'omessa considerazione dei motivi prospettati nell'istanza del 20 settembre 2022 di proroga del termine di sospensione di messa in prova per giusti- ficati motivi e, in particolare, l'esigenza di conservare il rapporto lavorativo da poco instaurato. 2.2. Violazione dell'art. 464 quinquies cod. pen. e omessa motivazione.Si deduce la violazione del contraddittorio che si sarebbe dovuto instaurare in ordine alla revoca dell'ammesso beneficio, con conseguente nullità processuale per la mancata fissazione di apposita udienza, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti per la revoca, previo avviso alle parti. 2.3. Violazione degli artt. 464 e 456 cod. proc. pen.. Si rileva che il G.I.P. ha erroneamente disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del giudizio immediato, sebbene non lo avesse mai richiesto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In relazione ai primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di ordine logico, deve escludersi la sussistenza di una nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per la dedotta lesione del diritto di difesa in ragione della mancata previa fissazione di un'udienza dedicata all'esame del profilo della revoca dell'ammis- sione alla messa alla prova, in assenza della quale la difesa considera l'adozione della revoca stessa come avvenuta de plano e, come tale, illegittimamente. Dalle risultanze processuali, tuttavia, emerge che, all'udienza del 26 novembre 2020, l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova - a mezzo del lavoro di pubblica utilità presso l'associazione "Gattorandagio" per la durata complessiva di giorni 80 (con durata minima di quattro ore per ogni giorno) - statuiva la sospensione del procedimento penale per il periodo di mesi venti a partire dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova e la necessità dell'adempimento entro il medesimo ter- mine delle prescrizioni suddette indicate nel programma. L'ordinanza stessa - ritual- mente notificata alle parti - fissava inoltre "per la verifica dell'esito della messa alla prova" l'udienza del 21 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, sottoscriveva il programma di trattamento presso la sede dell'ufficio UEPE di Mantova ([OSCURATO:PERSONA] e Sanzioni di Comunità) in data 11 dicembre 2020, per cui tale ufficio, in data 14 dicembre 2020, comunicava all'autorità giudizia- ria, che "la messa alla prova ha avuto inizio 1 111 dicembre 2020". Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, il ricorrente era stato edotto dell'udienza del 21 settembre 2022: tale data di rinvio per la prosecuzione del giudi- zio, infatti, era stata menzionata nella stessa ordinanza ammissiva della messa alla prova. Peraltro, l'udienza in questione aveva ben chiaro l'oggetto: vale a dire - come detto - la "verifica dell'esito della messa alla prova". Pertanto, non poteva affermarsi che il provvedimento di revoca fosse stato adot- tato de plano e senza previa instaurazione del contraddittorio, inteso quale presenza delle parti, ma anche come conoscenza dell'oggetto dell'udienza; uno dei possibili esiti decisori della verifica può essere la revoca dello stesso provvedimento ammis- sivo. D'altronde, il difensore dello Zanotti, il giorno prima dell'udienza fissata ben ven- tidue mesi prima (udienza del 26 novembre 2020, con fissazione di quella del 21 settembre 2022) aveva avanzato richiesta di proroga per l'espletamento della messa prova: ciò dimostra che la stessa difesa dell'imputato fosse pienamente consapevole dell'oggetto della richiesta. Conseguentemente, non può essere prospettata nessuna nullità per difetto di contraddittorio. In relazione all'asserita mancanza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di proroga dell'espletamento della messa alla prova, va rilevato che l'istanza in que- stione era stata depositata in data 20 settembre 2022 (cioè il giorno prima dell'udienza in origine fissata) e risultava del tutto inammissibile ictu ocull essendo sopravvenuta oltre il termine di venti mesi stabilito per la conclusione della messa alla prova a partire dal termine iniziale della stessa, vale a dire 1'11 dicembre 2020. In sintesi, la difesa erroneamente lamenta la mancata considerazione di una richiesta di proroga avanzata solo dopo la scadenza del periodo massimo stabilito nella stessa ordinanza di ammissione (venti mesi a decorrere dall'Il dicembre 2020, con sca- denza, quindi, al 10 agosto 2022). Orbene, in base alle nozioni in tema di efficacia degli atti processuali la circo- stanza che la proroga di efficacia di un atto (in questo caso il termine di sospensione del processo, ex art. 464 quinquies cod. proc. pen.) può intervenire alla fondamentale condizione che il termine originario sia ancora in corso di decorrenza: in caso contra- rio, non si può concepire una proroga, ma la decorrenza ex novo di un termine, legata ad un autonomo provvedimento. Nel caso di specie, la scadenza della sospensione - quale che fosse la data della successiva udienza per la "verifica" degli esiti della messa alla prova - risultava già ampiamente maturata al momento della richiesta difensiva del 20 settembre 2022. L'organo giudicante, pertanto, non era obbligato a valutare una richiesta radical- mente non scrutinabile. A prescindere delle suesposte assorbenti valutazioni sotto il profilo processuale, anche in una prospettiva di giustizia sostanziale, l'ordinanza impugnata risulta pie- namente aderente alla lettera e alla ratio della normativa in tema di messa alla prova ed all'interpretazione di questa Corte. Ai sensi dell'art. 168 quater cod. pen., infatti, la sospensione del procedimento con messa alla prova va revocata in tre ipotesi: 1) grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte; 2) rifiuto della prestazione del lavoro di pub- blica utilità; 3) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede.Tutte e tre le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento si correlano all'obbiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'interessato rispetto all'impegno assunto e smentita della fiducia accordata dall'ordinamento al soggetto quanto al buon esito della prova, nonché - la specifica ipotesi connessa alla commissione di un nuovo reato - alla palesata infondatezza della valutazione prognostica in punto di rischio di reci- diva compiuta dal giudice in sede di applicazione dell'istituto (Sez. 6, .n. 28826 del 23/02/2018, Farioli, Rv. 273655). Nella fattispecie in esame, la condotta del ricorrente è stata ritenuta improntata alla "infedeltà dell'impegno assunto", sul presupposto che il mancato avviamento del percorso sanzionatorio alternativo è ascrivibile, in mancanza di prova con-traria, all'inerzia o, quantomeno, al totale disinteresse dello stesso imputato, il quale, dopo aver sottoscritto l'accettazione del programma di messa alla prova si è completa- mente disinteressato al trattamento stesso. Tale dato rileva a prescindere dal formale inizio del trattamento, in quanto risul- terebbe contraddittorio nel sistema normativo, per un verso, sanzionare l'ipotesi della "grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte" e, per altro verso, ritenere immune da sanzione processuale quella condotta, ben più radicale, che impedisca la stessa esecuzione del trattamento della messa alla prova, anche in ragione del semplice disinteresse da parte dello stesso soggetto. D'altra parte, sul punto, la stessa ricostruzione degli eventi quale prospettata in ricorso si traduce in generiche affermazioni relative alla necessità, per il ricorrente, di continuare a lavorare, dimenticando - evidentemente - che l'obbligo prioritario ed essenziale fosse da ricondurre alla condotta di ottemperanza, trattandosi di modalità alternativa di esecuzione di una sanzione relativa ad un illecito commesso. Un'attività lavorativa in corso non potrebbe in nessun caso esser considerata quale oggettiva impossibilità di adempimento dell'obbligo di trattamento rieducativo processualmente assunto. Va ricordato, peraltro, che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 168-quater cod. pen., deve essere interpretata quale presupposto "sostanziale" del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possi- bilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto (Sez. 4, n. 19226 del 04/03/2020, Battista, Rv. 279248, relativa a fattispecie similare, in cui l'imputato "messo alla prova", dopo il primo giorno, aveva interrotto il lavoro di pub- cru blica utilità programmato per sei mesi omettendo di comunicare l'impedimento nelle forme previste dalla legge e non avanzando istanza all'autorità giudiziaria per otte- nere la proroga per gravi motivi, la Corte ha ritenuto immune da censure il provve- dimento di revoca dell'ordinanza di sospensione). 3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il G.I.P. ha cor- rettamente disposto, con ordinanza, che il processo riprendesse il suo corso (ex art. 464 septies, n. 2, e 464 octies, n. 4, cod. proc. pen., in quanto all'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale non consegue l'inammissibilità dell'opposizione stessa, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Lachini, Rv. 280068; Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 275273; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteg- giamento) dei tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio. Nel caso di specie, l'intervenuta revoca della messa alla prova e l'assenza di una specifica, ulteriore richiesta difensiva (oltre, appunto, quella della messa alla prova, poi revocata), determina la corretta emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, in quanto, in tema di opposizione a decreto penale, qualora l'opponente non abbia formulato nessuna specifica richiesta, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato (Sez. 5, n. 1975 del 14/01/1997, Giachi, Rv. 208169). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc.