CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24479/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha riformato parzialmente la pronuncia emessa in data 27 febbraio 2018 del Tribunale di Bari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56-110- 629 cod. pen., riconoscendo la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., e, all'esito della rinuncia ai motivi di appello proposti dalla difesa non inerenti il trattamento sanzionatorio, ritenuta la continuazione tra il fatto per cui era processo e quelli oggetto della sentenza di condanna della medesima Corte di appello, ha rideterminato la pena complessiva per i due reati in dodici anni di reclusione ed euro diecimila di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56, 629, primo e secondo comma, 63, quarto comma, e 416-bis.1 cod. pen., per avere fatto erronea applicazione dei criteri dettati in tema di bilanciamento tra circostanze. In particolare, i giudici di appello avrebbero proceduto non correttamente al computo della pena, a cui concorrevano tre aggravanti ad effetto speciale (di cui due "non bilanciabili"), non operando la riduzione per il tentativo e non contenendo nei limiti di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. l'aumento per le aggravanti ad effetto speciale. 2.2. Violazione di legge in relazione alla omessa riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. anche all'aumento a titolo di continuazione. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e mancanza della motivazione, riguardo allo specifico motivo di appello con cui si chiedeva esplicitamente l'esclusione della recidiva contestata, non preso minimamente in esame dalla Corte di merito. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso, fondato, nei termini e per le ragioni che seguono. 2. Con il primo motivo, la difesa deduce il doppio aumento irritualmente operato dai giudici di appello per le due aggravanti ad effetto speciale oggetto di contestazione. Per migliore chiarezza di esposizione, è opportuno richiamare quanto statuito dalla Corte barese in tema di trattamento sanzionatorio. All'esito dell'accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, il delitto di estorsione tentata risultava aggravato: - ex art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., per avere commesso il fatto in più persone riunite;- ex art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., per avere commesso il fatto in qualità di partecipe di un'associazione a delinquere di tipo mafioso (nel caso di specie, il cosiddetto [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio barese); - ex art. 416-bis.1, cod. pen. (già art. 7, decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152), per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.; - ex art. 99, quarto comma, cod. pen., per la recidiva qualificata contestata e ritenuta. La pena base per la tentata estorsione è stata individuata in sei anni di reclusione ed euro 5.000 di multa, a seguito del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le "aggravanti bilanciabili" (recidiva e fatto commesso da più persone riunite), e tenuto conto dell'aggravante indipendente e speciale non bilanciabile di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. La pena prevista ratione temporis per l'art. 629, secondo comma, cod. pen., prima della modifica apportata con l'art. 1, comma 9, I. 23 giugno 2017, n. 103, andava, per quanto riguarda la reclusione, da sei a venti anni, e, per la multa, da euro 5.000 a euro 15.000. Per la fattispecie tentata era dunque comminata la reclusione a partire da due anni e la multa da euro 3.333 (per la diminuzione massima di due terzi della pena minima) sino a tredici anni e quattro mesi di reclusione ed euro 10.000 di multa (per la diminuzione minima di un terzo della pena massima). La suddetta pena base va ritenuta corretta e incensurabile, essendosi mantenuta entro la forbice edittale di legge. Correttamente, poi, è stata ritenuta, fra le due aggravanti non bilanciabili, più grave quella interna, che, in confronto con l'aggravante del metodo mafioso, prevedeva, rispetto alla fattispecie non aggravata di cui al primo comma dell'art. 629 cod. pen., un aumento superiore nel massimo; la pena inflitta è stata poi aumentata per l'aggravante di cui all'art. 7, decreto-legge n. 52 del 1991, allora vigente. Ai sensi dell'art. 63, quarto comma, quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla non oltre un terzo (cfr., Sez. 5, n. 26428 del 26/05/2022, Lombardo; Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021 Ud., Bonfirraro, Rv. 281449; Sez. 4, n. 32868 del 05/10/2020, Antille, Rv. 280831; Sez. 6, n. 52011 del 07/11/2019, Belgiorno, Rv. 278055-02; Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, P., Rv. 274181-01). Nel caso di specie, l'aumento facoltativo per l'ulteriore aggravante del metodo mafioso non è stato contenuto nei limiti di un terzo della pena, ma computato nella sua massima estensione. Sulla pena di sei anni di reclusione ed euro 5.000 di multa, si è infatti proceduto ad un secondo aumento, ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., a nove anni di reclusione ed euro 7,500 di multa. Il primo motivo è dunque fondato e l'aumento per l'aggravante del metodo mafioso deve essere contenuto in due anni di reclusione ed euro 1.666 di multa, con una pena complessiva per l'estorsione tentata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in Bitritto sino al 6 giugno 2016, di otto anni di reclusione ed euro 6.666 di multa. Nessun dubbio, infatti, alla luce delle considerazioni espresse dai giudici di merito in ordine alla pratica e alla ostentazione della violenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] e alle conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà del territorio barese, che risulti congruo un aumento computato nei massimi termini consentiti dalla norma. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata riduzione di un terzo per la diminuente del rito abbreviato su altri fatti già oggetto di pronuncia irrevocabile, ricondotti sotto il vincolo della continuazione con le vicende oggetto del presente procedimento. Sulla pena base determinata per il reato più grave, fermo restando quanto meglio specificato al paragrafo precedente, la Corte di Bari ha poi operato un ulteriore aumento di pena a titolo di continuazione per il reato giudicato aliunde e definito con sentenza della Corte di Cassazione n. 12004 del 2020. La pronuncia in questione, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare, è stata resa all'esito di rito abbreviato. La motivazione di appello si limita a qualificare come congruo, alla stregua dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., l'ulteriore aumento di tre anni di reclusione ed euro 2.500 di multa. Qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art.. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. peri., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (cfr. Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547; Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617). Occorre dunque procedere alla rideterminazione della pena anche in parte qua, tenendo conto della riduzione comportata dal rito abbreviato 4. In primo grado, la recidiva è stata ritenuta equivalente alle attenuanti. Nell'atto di appello se ne è chiesta l'esclusione. Il terzo motivo di ricorso per cassazione deduce la totale mancanza di motivazione sul punto da parte della Corte di merito. La doglianza è manifestamente infondata. L'imputato ha rinunciato, all'udienza del 7 dicembre 2020, a tutti i motivi di appello non inerenti il trattamento sanzionatorio. La motivazione della sentenza impugnata, pur richiamando nelle premesse il suddetto motivo di gravame, non prende poi specifica posizione sul punto. Ma questa omissione si fonda sulla suddetta rinuncia, dal momento che il riconoscimento dell'esistenza della recidiva non attiene di per sé al trattamento sanzionatorio, pur potendo incidere sul medesimo, al pari di ogni altra circostanza. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla determinazione della pena in relazione agli aumenti circostanziali per il delitto di tentata estorsione di cui al capo a) per quel che concerne l'aggravante del metodo mafioso e all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato sull'aumento operato ex art. 81 cod. pen. Le restanti censure debbono essere dichiarate inammissibili. La esplicita formulazione dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. - che ha ampliato, con finalità di semplificare la definizione del processo penale, la facoltà di intervento della Corte di Cassazione in punto di determinazione della pena sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito - consente di procedere direttamente in questa sede alla rideterminazione della pena, senza che sia necessaria un'ulteriore valutazione di merito, di poter procedere alla rideterminazione della pena finale, con mere operazioni aritmetiche, secondo i meccanismi di calcolo meglio descritti ai precedenti paragrafi 2 e 3. La pena complessiva per il delitto di cui al capo a) deve dunque essere rideterminata in otto anni di reclusione ed eunD 6.666,00 di multa. L'aumento di pena a titolo di continuazione di tre anni di reclusione ed euro 2.500 di multa, come individuato dalla Corte di appello, deve essere ridotto di un terzo, sino quindi a due anni di reclusione ed euro 1.667,00 di multa. La pena finale deve dunque essere rideterminata in complessivi dieci anni di reclusione ed euro 8.333 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che r