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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 21154/2026

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rveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] harigettato la richiesta di semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione dellapena di anni trenta di reclusione per effetto di provvedimento di cumulo emesso dalProcuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina,tentata e consumata, ricettazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti,costituzione, direzione e finanziamento di un’associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, commessi fino al 2009.

Dato atto che il condannato aveva scontato la pena per i reati ostativi e il quantum dipena per l’accesso alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza, fatto presente di averrigettato analoga istanza il 17 giugno 2025, ha considerato il detenuto non meritevole delbeneficio in ragione dei plurimi reati commessi in un ampio arco temporale, dell’inidoneitàdella prospettiva lavorativa, del non vicino fine pena, ritenendo necessario un ulterioreperiodo di osservazione in ambito intramurario2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di DomenicoRappazzo, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito la violazione del principio diprogressione trattamentale, nonché mancanza e apparenza della motivazione.Ha lamentato che il Tribunale ha negato il beneficio richiesto, benché l’assistito avessefruito dell’ammissione al lavoro all’esterno e di permessi premio, svalutando il tempo decorsodai fatti, il positivo comportamento in ambito intramurario, l’intrapreso percorso rieducativo edi revisione critica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Ai sensi art. 50, comma 4, Ord. pen, l’ammissione al regime di semilibertà è dispostain relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni perun graduale reinserimento del soggetto nella società.In ossequio alla previsione normativa la giurisprudenza costante richiede due distinteindagini, una sui risultati del trattamento individualizzato e l’altra sull’esistenza dellecondizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicantila presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettataverso il ravvedimento (Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, Ortello, Rv. 202414 - 05; Sez. 1, n.20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 259622 – 01; Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 285550 – 01).Occorre in proposito ribadire che la concessione delle misure alternative alladetenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, chedeve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazioneal beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (cfr., inparte motiva, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921 - 01).

Basandosi sullerelazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione, ma senza essere vincolato aigiudizi ivi espressi, il giudice deve apprezzare le riferite informazioni sulla personalità e sullostile di vita del condannato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione in relazionealle istanze rieducative sottostanti alla misura e ai profili di pericolosità dell’interessato.Nel solco delle richiamate indicazioni giurisprudenziali, il Tribunale di sorveglianza haespressamente preso in esame tutte le informazioni a sua disposizione, valutando iprogressi del trattamento, l’ammissione al lavoro esterno e la concessione di permessipremio, già ponderati in occasione di precedente rigetto, in data 17 giugno 2025, di analogaistanza.Nell’ambito di una valutazione complessiva sul grado di progressione trattamentaleraggiunto ha nondimeno espresso, con motivazione esente da profili di illogicità e, cometale, insindacabile in questa sede, un giudizio prognostico sfavorevole sulla sussistenza, allostato, delle condizioni per un graduale reinserimento del condannato, in esito a un ponderatobilanciamento di tutti gli aspetti del caso, reputando che la misura sia prematura in relazioneal non vicino fine pena (4 marzo 2035) e che sia necessario un ulteriore periodo di verificadei risultati del trattamento e di sperimentazione di più graduali benefici penitenziari, avutoriguardo alla lunga carriera criminale del ricorrente (contrassegnata da numerose condanneper fatti gravi, per quanto risalenti, dall’applicazione di misure di prevenzione personali e daun’esperienza di latitanza) e alla ritenuta inidoneità della prospettiva lavorativa.

Haconsiderato, in particolare, poco convincente l’occupazione reperita alle dipendenze didatore di lavoro non esente dal coinvolgimento in procedimenti penali, profilo quest’ultimonon attinto da specifiche censure, seppur determinante nel giudizio richiesto dall’art. 50,comma 4, cit., poiché investe l’esistenza di una progettualità extramuraria idonea a garantireil conseguimento dell’obiettivo rieducativo.L’ordinanza impugnata non viola pertanto il principio giurisprudenziale della gradualitànella concessione dei benefici penitenziari, che riafferma nel contesto di un razionaleapprezzamento delle esigenze di risocializzazione cui è ispirato il trattamento.Essa resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo,indirizzate verso un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, chenella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge.3.

Il ricorso deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] harigettato la richiesta di semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione dellapena di anni trenta di reclusione per effetto di provvedimento di cumulo emesso dalProcuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina,tentata e consumata, ricettazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti,costituzione, direzione e finanziamento di un’associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, commessi fino al 2009. Dato atto che il condannato aveva scontato la pena per i reati ostativi e il quantum dipena per l’accesso alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza, fatto presente di averrigettato analoga istanza il 17 giugno 2025, ha considerato il detenuto non meritevole delbeneficio in ragione dei plurimi reati commessi in un ampio arco temporale, dell’inidoneitàdella prospettiva lavorativa, del non vicino fine pena, ritenendo necessario un ulterioreperiodo di osservazione in ambito intramurario2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di DomenicoRappazzo, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito la violazione del principio diprogressione trattamentale, nonché mancanza e apparenza della motivazione.Ha lamentato che il Tribunale ha negato il beneficio richiesto, benché l’assistito avessefruito dell’ammissione al lavoro all’esterno e di permessi premio, svalutando il tempo decorsodai fatti, il positivo comportamento in ambito intramurario, l’intrapreso percorso rieducativo edi revisione critica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Ai sensi art. 50, comma 4, Ord. pen, l’ammissione al regime di semilibertà è dispostain relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni perun graduale reinserimento del soggetto nella società.In ossequio alla previsione normativa la giurisprudenza costante richiede due distinteindagini, una sui risultati del trattamento individualizzato e l’altra sull’esistenza dellecondizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicantila presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettataverso il ravvedimento (Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, Ortello, Rv. 202414 - 05; Sez. 1, n.20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 259622 – 01; Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 285550 – 01).Occorre in proposito ribadire che la concessione delle misure alternative alladetenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, chedeve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazioneal beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (cfr., inparte motiva, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921 - 01). Basandosi sullerelazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione, ma senza essere vincolato aigiudizi ivi espressi, il giudice deve apprezzare le riferite informazioni sulla personalità e sullostile di vita del condannato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione in relazionealle istanze rieducative sottostanti alla misura e ai profili di pericolosità dell’interessato.Nel solco delle richiamate indicazioni giurisprudenziali, il Tribunale di sorveglianza haespressamente preso in esame tutte le informazioni a sua disposizione, valutando iprogressi del trattamento, l’ammissione al lavoro esterno e la concessione di permessipremio, già ponderati in occasione di precedente rigetto, in data 17 giugno 2025, di analogaistanza.Nell’ambito di una valutazione complessiva sul grado di progressione trattamentaleraggiunto ha nondimeno espresso, con motivazione esente da profili di illogicità e, cometale, insindacabile in questa sede, un giudizio prognostico sfavorevole sulla sussistenza, allostato, delle condizioni per un graduale reinserimento del condannato, in esito a un ponderatobilanciamento di tutti gli aspetti del caso, reputando che la misura sia prematura in relazioneal non vicino fine pena (4 marzo 2035) e che sia necessario un ulteriore periodo di verificadei risultati del trattamento e di sperimentazione di più graduali benefici penitenziari, avutoriguardo alla lunga carriera criminale del ricorrente (contrassegnata da numerose condanneper fatti gravi, per quanto risalenti, dall’applicazione di misure di prevenzione personali e daun’esperienza di latitanza) e alla ritenuta inidoneità della prospettiva lavorativa. Haconsiderato, in particolare, poco convincente l’occupazione reperita alle dipendenze didatore di lavoro non esente dal coinvolgimento in procedimenti penali, profilo quest’ultimonon attinto da specifiche censure, seppur determinante nel giudizio richiesto dall’art. 50,comma 4, cit., poiché investe l’esistenza di una progettualità extramuraria idonea a garantireil conseguimento dell’obiettivo rieducativo.L’ordinanza impugnata non viola pertanto il principio giurisprudenziale della gradualitànella concessione dei benefici penitenziari, che riafferma nel contesto di un razionaleapprezzamento delle esigenze di risocializzazione cui è ispirato il trattamento.Essa resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo,indirizzate verso un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, chenella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge.3. Il ricorso deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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