CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 dicembre 2023
Cassazione n. 11865/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge processuale per omessa notifica all'imputato dell'avviso di chiusura dell'indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc.pen. e l'omessa notifica del decreto di citazione in appello; con il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, negando che lo stupefacente consegnato fosse destinato a terzi; con il terzo motivo, lamenta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; con il quarto motivo si duole in ordine al trattamento sanzionatorio. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, che la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, posto che la notifica presso il domicilio dichiarato dall'imputato innanzi alla polizia giudiziaria, non era andata a buon fine. Correttamente poi il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale l'omessa notifica all'imputato dell'avviso ex art.415 bis cod. proc. pen., prima della richiesta di rinvio a giudizio, non rientra tra le cause di nullità assoluta ed insanabile e considerato che la citazione dell'imputato e la richiesta di rinvio a giudizio sono state notificate ritualmente, sicché le facoltà difensive non sono state affatto limitate. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. La seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 4 della sentenza gravata, laddove ha descritto la puntuale organizzazione della consegna dello stupefacente, avvenuto sotto la diretta percezione degli operanti di polizia, i quali hanno osservato l'imputato avvicinarsi a un'auto parcheggiata, che era stata previamente aperta a distanza, con un telecomando, da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], e depositare all'interno dell'auto una busta bianca, che poi si accertava contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina confezionata in maniera che ne rendono inequivoca la destinazione allo spaccio. Dall'organizzazione logistica, dal dato ponderale e dalla suddivisione dello stupefacente in involucri separati, il giudice d'appello ha desunto logicamente che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio, confermando la riconducibilità dei fatti nell'ambito della fattispecie descritta nel quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cessazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali anche specifici. Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice di merito, con motivazione altrettanto congrua ed esente da vizi, ha richiamato le statuizioni del giudice di primo grado e ritenuto conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena base in misura superiore al minimo edittale, in relazione alla recidiva specifica e dei precedenti penali, elementi significativi di una perdurante inclinazione a commettere reati. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 Il