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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 22587/2023

Testo disponibile della fonte

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ere - [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9251/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio 17a; -controricorrenti – nonché     [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.

Cron.

Rep.

Ud. 07/07/2023 CC       [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n.795/2021 della C orte d’appello di Bologna, depositata il 12 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07 /0 7 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio , presso il Tribunale di Parma,la [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], allegando di avere sottoscrittodei contratti con la stessa [OSCURATO:PERSONA].

Essi hanno chiesto la corresponsione, per gli anni scolastici durante i quali avevano prestato servizio,di una somma equiparata a quella vigente nelle scuole europee di tipo I ai sensi dell’art. 1, comma 11, legge n. 115 del 2009, quando, invece, la [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva applicato la tabella A del D.M. 138/2010.

Hanno domandato, altresì, la dichiarazione di illegittimità della decurtazione del 25% operata dal Consiglio di Amministrazione della menzionata [OSCURATO:PERSONA] ed il riconoscimentodel lavoro straordinario svolto.

Il Tribunale di Parma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 33/2020, ha accolto la domanda deiricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 795/2021, ha accolto, integralmente, contro [OSCURATO:PERSONA] boni e, in parte, avverso le restanti controparti, limitatamente al riconoscimento delle ore di lavoro straordinario. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 7 e 11, della legge n. 115 del 2009 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere individuato la corte territoriale nella legge n. 115 del 2009 la disposizione fondante la necessarietà dell’immediata nuova determinazione della retribuzione delle controparti.

Quest’ultima legge, infatti, ad avviso di parte ricorrente, non avrebbe potuto avere immediata efficacia applicativa, dovendo la detta retribuzione essere determinata, comunque, dal proprio Consiglio d’Amministrazione, in base al disposto dal d.i. n. 138 del 2010.

A supportare questa ricostruzione vi sarebbe statala legge di bilancio n. 234 del 2021che, all’art. 1, comma 766, lett. a), ha introdotto l’art. 1, comma 7 bis, della legge n. 115 del 2009, il quale stabilisce come la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo 1 abbia effetto automaticamente per il personale della scuola.

Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 414 e 416 c.p.c. in quanto la Corte d’appello di Bologna non avrebbe dovuto considerare illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del personale della [OSCURATO:PERSONA] de quache aveva preso servizio dopo il 1° settembre 2013.

Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], la ragione della decurtazione deliberata dal suo Consiglio d’amministrazione sarebbe consistita nella analoga riduzione del 25% della retribuzione adottata dalle [OSCURATO:PERSONA] dal 1° settembre 2011; l’esistenza di siffatta riduzione era stata allegata con la memoria di primo grado e doveva considerarsi provata, atteso che i controricorrenti non avevano mosso contestazioni al riguardo.

Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate.

Le questioni qui sollevate sono state in gran parte già affrontate dalla più recente giurisprudenza di questa S.C. (si tratta delle sentenze della Corte di cassazione, Sez.

L, n. 13498 e n. 13486 del 17 maggio 2023e n. 2873 del 31 gennaio 2022, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.), che, oltre ad affermare la natura di istituzione scolastica statale del la [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], ha chiarito che tale [OSCURATO:PERSONA] èassoggettata dalla legge istitutiva n. 115 del 2009 ad un regime speciale, non sovrapponibile, con riferimento al suo personale,a quello dei dipendenti di ruolo della scuola statale, con conseguente non applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL del comparto scuola.

In questo senso, come ritenuto da questa Corte di cassazione (Cass.,Sez.

L, n. 4148del 9 febbraio 2022), la qualifica come statale della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] non ha comportato l’assimilazione del regime di impiego del relativo personale a quello di ruolo della scuola statale ai fini della possibilità di svolgere presso la [OSCURATO:PERSONA] l’anno di formazione e prova previsto per gli insegnanti statali di ruolo dal d.P.R. n. 297 del 1994, e ciò proprio in virtù della specialità della disciplina prevista dalla legge istitutiva n. 115 del 2009 in ordine alle modalità di reclutamento, collocamento in posizione di fuori ruolo, trattamento retributivo, valutazione.

La medesima interpretazione si impone anche con riferimento alla risoluzione della presente controversia, atteso che la legge istitutivadel 2009 dispone (art. 1, comma 11) che al personale è corrisposta, per la sola durata dell’incarico presso la [OSCURATO:PERSONA], una retribuzione equiparata a quella vigente nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I “tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari” e che tale retribuzione non è conservata all’atto del rientro nel ruolo di appartenenza.

Discende, dunque, all’evidenza, dalla lettera della legge istitutiva, che al personale della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], in ragione delle peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo, è riconosciuto ed attribuito uno specifico trattamento retributivo, equiparato a quello delle [OSCURATO:PERSONA].

Ne deriva che ilricorso è infondato ove censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la retribuzione del personale di parte ricorrente fosse disciplinata dalla legge n. 115 del 2009, la quale ha imposto in via immediata l’equiparazione di detta retribuzione a quella stabilita per il personale delle Scuole europee di tipo

1. Infatti, l’art. 1, comma 11, di tale legge prescrive che “Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell ’ incarico presso la [OSCURATO:PERSONA], una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non d à titolo alla sua conservazione all ’ att o del rientro nel ruolo di appartenenza.

Ai docenti di madre linguastraniera è altres ì riconosciuta un’indennitàdi prima sistemazione ” .

Tale ultima disposizione, quindi, non autorizza il Consiglio d’Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] ricorrente a determinare un compenso inferiore a quello ricavabile dalla stessa legge n. 115 del 2009, non potendo il disposto di questa legge essere derogato dal decreto interministeriale n. 138 del 2010.

Certo è vero che la concreta quantificazione della retribuzione è stataaffidata dal comma 7 dell’art. 1 dellalegge n. 115 del 2009 (nel testo all’epoca vigente) ad un decreto adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro degli affari esteri.

In attuazione del menzionato comma 7, è stato emanato il decreto n. 138 del 18 giugno 2010 (“Regolamento amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA]”), il cui art. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include fra essi anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della [OSCURATO:PERSONA] la quale deve avvenire, però, “mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante”.

Pertanto, in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti, la normativa secondaria conferma l’equiparazione del trattamento economico del personale della [OSCURATO:PERSONA] a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto.

Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d’amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, dell’equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle [OSCURATO:PERSONA].

Siffattaricostruzione consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sul presupposto costituito dall’equiparazione al detto parametro di riferimento, con l’effetto che correttamente la corte territoriale ha posto a carico della [OSCURATO:PERSONA] ricorrente l’onere dellaprova che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello delle [OSCURATO:PERSONA], prova che, secondo quanto ritenuto dal giudice di merito, non è stata offerta.

D’altronde, si rileva che, per giurisprudenza ormai costante, in tema di dimostrazione dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione).

Anche qualora sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (Cass., SU, n. 13533del 30 ottobre 2001; Cass., Sez. 3, n. 826 del 20 gennaio 2015).

Se ne ricava che era la P.A. ricorrente, nella sua qualità di soggetto debitore della prestazione richiesta, a dovere fornire la prova dell’esistenza della circostanza che, alla luce della normativa vigente, avrebbe reso legittima la citata riduzione del 25%, vale a dire che la retribuzione dei dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] de quibusavesse subito analoga decurtazione il che, come sopra riportato, non è avvenuto.

Quanto al riferimento, contenuto nel ricorso,al principio di non contestazione, si osserva che non risulta, dalla lettura della sentenza di appello, che parte ricorrente si sia doluta della sua violazione al momento dell’impugnazione della decisione di primo grado, ad essa sfavorevole, derivando da ciò la novità della deduzione nella presente sede.

In ogni caso, la Corte d’appello di Bologna ha accertato, a pagina 13 della sentenza, che la ricostruzione della P.A. ricorrente era stata contestata dagli appellati nel ricorso ex art. 414 c.p.c.

Privo dipregio è, poi, il riferimento nel ricorso alla sopravvenienza della legge di bilancio n. 234 del 2021 che, all’art. 1, comma 766, lett. a), ha introdotto l’art. 1, comma 7 bis, della legge n. 115 del 2009, che stabilisce come la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo 1 abbia effetto automaticamente per il personale della scuola.

Infatti, siffatta norma va interpretata, alla luce pure del chiaro tenore letterale, coerentemente con i principi posti dall’art. 1 della legge n. 115 del 2009, nel senso che l’automaticità dell’adeguamento (nel caso, della diminuzione) deve avvenire avendo come parametro di riferimento la retribuzione spettante al personale delle Scuole europee di tipo

1. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], come chiarito dalla corte territorialea pagina 13 della decisione impugnata, ha omesso di dimostrare che “si erano verificate modifiche di condizioni nella retribuzione delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo 1 tali da giustificare una diminuzione della retribuzione per ottenere la equiparazione prevista dalla legge”.

In particolare, il giudice di secondo grado ha evidenziato che non tanto non era stato provato che “in tutte le [OSCURATO:PERSONA] dell’1/9/11 la retribuzione è diminuita del 25%, quanto che la riduzione operata al personale in forza è stata disposta proprio per mantenere la equiparazione imposta dal legislatore”(pagine 13 e 14 della sentenza di appello).

Se ne ricava che, con un accertamento di fatto non più sindacabile nella presente sede, in quanto comunque motivato, il giudice del merito ha accertato la mancata dimostrazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], del presupposto di operativitàdell’art. 1, comma 7 bis, della legge n. 115 del 2009, introdotto dall’art. 1, comma 766, lett. a), dellalegge di bilancio n. 234 del 2021. 2) Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] è rigettato , dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: “Le riduzioni di carattere generale della retribuzione corrisposta ai dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I comportano un’analoga decurtazione del compenso spettante al personale della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], gravando, però su quest’ultima, in caso di controversia, l’onere della prova di avere corrisposto una retribuzione non inferiore a quella previste per il personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I” ed anulla rilevando la sopravvenienza della legge di bilancio n. 234 del 2021 che, all’art. 1, comma 766, lett. a), ha introdotto l’art. 1, comma 7 bis, della legge n. 115 del 2009”.

Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzaex art. 91 c.p.c.in favore dei controricorrenti, nessuna statuizione dovendo essere emessa al riguardo in ordine alla posizione degli altri intimati.

Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA],perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito,siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.,SU, n. 9938 dell’8maggio 2014; Cass., Sez.

L, n. 28250 del 27 novembre 2017).

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9251/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio 17a; -controricorrenti – nonché     [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N. Cron. Rep. Ud. 07/07/2023 CC       [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n.795/2021 della C orte d’appello di Bologna, depositata il 12 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07 /0 7 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio , presso il Tribunale di Parma,la [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], allegando di avere sottoscrittodei contratti con la stessa [OSCURATO:PERSONA]. Essi hanno chiesto la corresponsione, per gli anni scolastici durante i quali avevano prestato servizio,di una somma equiparata a quella vigente nelle scuole europee di tipo I ai sensi dell’art. 1, comma 11, legge n. 115 del 2009, quando, invece, la [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva applicato la tabella A del D.M. 138/2010. Hanno domandato, altresì, la dichiarazione di illegittimità della decurtazione del 25% operata dal Consiglio di Amministrazione della menzionata [OSCURATO:PERSONA] ed il riconoscimentodel lavoro straordinario svolto. Il Tribunale di Parma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 33/2020, ha accolto la domanda deiricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 795/2021, ha accolto, integralmente, contro [OSCURATO:PERSONA] boni e, in parte, avverso le restanti controparti, limitatamente al riconoscimento delle ore di lavoro straordinario. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 7 e 11, della legge n. 115 del 2009 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere individuato la corte territoriale nella legge n. 115 del 2009 la disposizione fondante la necessarietà dell’immediata nuova determinazione della retribuzione delle controparti. Quest’ultima legge, infatti, ad avviso di parte ricorrente, non avrebbe potuto avere immediata efficacia applicativa, dovendo la detta retribuzione essere determinata, comunque, dal proprio Consiglio d’Amministrazione, in base al disposto dal d.i. n. 138 del 2010. A supportare questa ricostruzione vi sarebbe statala legge di bilancio n. 234 del 2021che, all’art. 1, comma 766, lett. a), ha introdotto l’art. 1, comma 7 bis, della legge n. 115 del 2009, il quale stabilisce come la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo 1 abbia effetto automaticamente per il personale della scuola. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 414 e 416 c.p.c. in quanto la Corte d’appello di Bologna non avrebbe dovuto considerare illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del personale della [OSCURATO:PERSONA] de quache aveva preso servizio dopo il 1° settembre 2013. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], la ragione della decurtazione deliberata dal suo Consiglio d’amministrazione sarebbe consistita nella analoga riduzione del 25% della retribuzione adottata dalle [OSCURATO:PERSONA] dal 1° settembre 2011; l’esistenza di siffatta riduzione era stata allegata con la memoria di primo grado e doveva considerarsi provata, atteso che i controricorrenti non avevano mosso contestazioni al riguardo. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate. Le questioni qui sollevate sono state in gran parte già affrontate dalla più recente giurisprudenza di questa S.C. (si tratta delle sentenze della Corte di cassazione, Sez. L, n. 13498 e n. 13486 del 17 maggio 2023e n. 2873 del 31 gennaio 2022, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.), che, oltre ad affermare la natura di istituzione scolastica statale del la [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], ha chiarito che tale [OSCURATO:PERSONA] èassoggettata dalla legge istitutiva n. 115 del 2009 ad un regime speciale, non sovrapponibile, con riferimento al suo personale,a quello dei dipendenti di ruolo della scuola statale, con conseguente non applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL del comparto scuola. In questo senso, come ritenuto da questa Corte di cassazione (Cass.,Sez. L, n. 4148del 9 febbraio 2022), la qualifica come statale della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] non ha comportato l’assimilazione del regime di impiego del relativo personale a quello di ruolo della scuola statale ai fini della possibilità di svolgere presso la [OSCURATO:PERSONA] l’anno di formazione e prova previsto per gli insegnanti statali di ruolo dal d.P.R. n. 297 del 1994, e ciò proprio in virtù della specialità della disciplina prevista dalla legge istitutiva n. 115 del 2009 in ordine alle modalità di reclutamento, collocamento in posizione di fuori ruolo, trattamento retributivo, valutazione. La medesima interpretazione si impone anche con riferimento alla risoluzione della presente controversia, atteso che la legge istitutivadel 2009 dispone (art. 1, comma 11) che al personale è corrisposta, per la sola durata dell’incarico presso la [OSCURATO:PERSONA], una retribuzione equiparata a quella vigente nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I “tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari” e che tale retribuzione non è conservata all’atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Discende, dunque, all’evidenza, dalla lettera della legge istitutiva, che al personale della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], in ragione delle peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo, è riconosciuto ed attribuito uno specifico trattamento retributivo, equiparato a quello delle [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che ilricorso è infondato ove censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la retribuzione del personale di parte ricorrente fosse disciplinata dalla legge n. 115 del 2009, la quale ha imposto in via immediata l’equiparazione di detta retribuzione a quella stabilita per il personale delle Scuole europee di tipo 1. Infatti, l’art. 1, comma 11, di tale legge prescrive che “Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell ’ incarico presso la [OSCURATO:PERSONA], una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non d à titolo alla sua conservazione all ’ att o del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre linguastraniera è altres ì riconosciuta un’indennitàdi prima sistemazione ” . Tale ultima disposizione, quindi, non autorizza il Consiglio d’Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] ricorrente a determinare un compenso inferiore a quello ricavabile dalla stessa legge n. 115 del 2009, non potendo il disposto di questa legge essere derogato dal decreto interministeriale n. 138 del 2010. Certo è vero che la concreta quantificazione della retribuzione è stataaffidata dal comma 7 dell’art. 1 dellalegge n. 115 del 2009 (nel testo all’epoca vigente) ad un decreto adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro degli affari esteri. In attuazione del menzionato comma 7, è stato emanato il decreto n. 138 del 18 giugno 2010 (“Regolamento amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA]”), il cui art. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include fra essi anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della [OSCURATO:PERSONA] la quale deve avvenire, però, “mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante”. Pertanto, in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti, la normativa secondaria conferma l’equiparazione del trattamento economico del personale della [OSCURATO:PERSONA] a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d’amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, dell’equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle [OSCURATO:PERSONA]. Siffattaricostruzione consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sul presupposto costituito dall’equiparazione al detto parametro di riferimento, con l’effetto che correttamente la corte territoriale ha posto a carico della [OSCURATO:PERSONA] ricorrente l’onere dellaprova che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello delle [OSCURATO:PERSONA], prova che, secondo quanto ritenuto dal giudice di merito, non è stata offerta. D’altronde, si rileva che, per giurisprudenza ormai costante, in tema di dimostrazione dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche qualora sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (Cass., SU, n. 13533del 30 ottobre 2001; Cass., Sez. 3, n. 826 del 20 gennaio 2015). Se ne ricava che era la P.A. ricorrente, nella sua qualità di soggetto debitore della prestazione richiesta, a dovere fornire la prova dell’esistenza della circostanza che, alla luce della normativa vigente, avrebbe reso legittima la citata riduzione del 25%, vale a dire che la retribuzione dei dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] de quibusavesse subito analoga decurtazione il che, come sopra riportato, non è avvenuto. Quanto al riferimento, contenuto nel ricorso,al principio di non contestazione, si osserva che non risulta, dalla lettura della sentenza di appello, che parte ricorrente si sia doluta della sua violazione al momento dell’impugnazione della decisione di primo grado, ad essa sfavorevole, derivando da ciò la novità della deduzione nella presente sede. In ogni caso, la Corte d’appello di Bologna ha accertato, a pagina 13 della sentenza, che la ricostruzione della P.A. ricorrente era stata contestata dagli appellati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. Privo dipregio è, poi, il riferimento nel ricorso alla sopravvenienza della legge di bilancio n. 234 del 2021 che, all’art. 1, comma 766, lett. a), ha introdotto l’art. 1, comma 7 bis, della legge n. 115 del 2009, che stabilisce come la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo 1 abbia effetto automaticamente per il personale della scuola. Infatti, siffatta norma va interpretata, alla luce pure del chiaro tenore letterale, coerentemente con i principi posti dall’art. 1 della legge n. 115 del 2009, nel senso che l’automaticità dell’adeguamento (nel caso, della diminuzione) deve avvenire avendo come parametro di riferimento la retribuzione spettante al personale delle Scuole europee di tipo 1. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], come chiarito dalla corte territorialea pagina 13 della decisione impugnata, ha omesso di dimostrare che “si erano verificate modifiche di condizioni nella retribuzione delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo 1 tali da giustificare una diminuzione della retribuzione per ottenere la equiparazione prevista dalla legge”. In particolare, il giudice di secondo grado ha evidenziato che non tanto non era stato provato che “in tutte le [OSCURATO:PERSONA] dell’1/9/11 la retribuzione è diminuita del 25%, quanto che la riduzione operata al personale in forza è stata disposta proprio per mantenere la equiparazione imposta dal legislatore”(pagine 13 e 14 della sentenza di appello). Se ne ricava che, con un accertamento di fatto non più sindacabile nella presente sede, in quanto comunque motivato, il giudice del merito ha accertato la mancata dimostrazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], del presupposto di operativitàdell’art. 1, comma 7 bis, della legge n. 115 del 2009, introdotto dall’art. 1, comma 766, lett. a), dellalegge di bilancio n. 234 del 2021. 2) Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] è rigettato , dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: “Le riduzioni di carattere generale della retribuzione corrisposta ai dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I comportano un’analoga decurtazione del compenso spettante al personale della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA], gravando, però su quest’ultima, in caso di controversia, l’onere della prova di avere corrisposto una retribuzione non inferiore a quella previste per il personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I” ed anulla rilevando la sopravvenienza della legge di bilancio n. 234 del 2021 che, all’art. 1, comma 766, lett. a), ha introdotto l’art. 1, comma 7 bis, della legge n. 115 del 2009”. Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzaex art. 91 c.p.c.in favore dei controricorrenti, nessuna statuizione dovendo essere emessa al riguardo in ordine alla posizione degli altri intimati. Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA],perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito,siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.,SU, n. 9938 dell’8maggio 2014; Cass., Sez. L, n. 28250 del 27 novembre 2017). P.Q.M. La Corte, -rigetta il ric