CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36416/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali effettuata dai giudici di merito ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato a lui ascritto, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici; che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art.591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; • che, inoltre, pur avendo formalmente prospettato, tra l'altro cumulativamente, un vizio motivazionale, le doglianze difensive tendono, invero, a prefigurare un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che, nella specie, il giudice di merito, con motivazione esente dai vizi di logicità e contraddittorietà paventati dal ricorrente, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza del reato de quo e della dichiarazione di responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 se