CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Lusiana avverso la sentenza del 03/03/2026 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bari dichiarava la propria incompetenza per territorio e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Trani, in relazione al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (contestato per aver promosso, costituito, organizzato e partecipato ad una associazione criminosa dedita al traffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina dalla Colombia e dal Venezuela verso alcuni paesi dell'Europa, in particolare verso l'Italia, generalmente nota come "Cartello dei [OSCURATO:PERSONA]"). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo, con un motivo unico, l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato. A fronte dell'istanza di correzione avanzata dalla Procura di Bari, il Tribunale ha erroneamente ribadito la correttezza della propria decisione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero di Trani e non - come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - al relativo Tribunale. Avendo determinato un'indebita regressione del procedimento, con relativa stasi, l'atto è abnorme. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'escludere la propria competenza territoriale, il Tribunale di Bari ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Trani argomentando come, ove si tratti di procedimenti inerenti ai delitti previsti dall'art. 51 commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen., competente alle relative indagini è l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (procuratore della Repubblica distrettuale) e che tale competenza investe espressamente anche quella funzionale del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare (essendo la competenza funzionale correlata al tipo di notizia di reato rispetto alla quale le indagini preliminari sono suscettibili di ulteriori sviluppi ed approfondimenti). 23. A sostegno della decisione, i Giudici della sentenza impugnata hanno richiamato la sent. Corte cost. n. 70 del 1996, la quale caducò gli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., nella parte in cui disponevano che, ove il giudice del dibattimento di primo grado dichiarasse con sentenza la propria incompetenza ovvero quando il giudice di appello annullava la sentenza di primo grado per incompetenza, doveva disporsi la trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. 4. Tuttavia, come correttamente dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha trascurato di considerare che l'ambito operativo di tali arresti fu successivamente delimitato dalla medesima Consulta, sebbene con una sentenza interpretativa di rigetto. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi (sent. Corte cost. n. 104 del 2001) escluse, infatti l'illegittimità degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. E, in tal senso, precisò che la ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 può riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. «solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto», mentre nei casi - come quello oggetto del presente giudizio - in cui «l'imputato non è stato sottratto al proprio giudice naturale, in quanto il rinvio a giudizio è stato disposto da un giudice dell'udienza preliminare ritualmente investito della competenza, la declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento non comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, anziché direttamente al giudice competente per il giudizio». Ciò, in quanto «l'esigenza di salvaguardare il diritto dell'imputato ad avvalersi del rito abbreviato dinanzi al giudice naturale» - realizzabile solo mediante la regressione del procedimento alla fase delle indagini - «non ricorre nei casi [...] di procedimenti attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente [...], nei quali pertanto la competenza territoriale infra-distrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare l'ufficio titolare 3dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare». 4.2. Principi ampiamente richiamati e fatti propri da questa Corte, nella pronuncia Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935, impropriamente citata nella sentenza impugnata, perché concernente il diverso caso di incompetenza per materia. 5. In altre parole, e più in generale, il principio-guida desumibile dalla citata giurisprudenza costituzionale e di legittimità è che, nel caso di incompetenza per territorio, la trasmissione degli atti vada disposta direttamente al giudice ritenuto competente là dove la dichiarazione di incompetenza non determini un mutamento del pubblico ministero e del giudice dell'udienza preliminare e, dunque, non pregiudichi né i diritti dell'imputato (precludendogli, ad esempio, la possibilità di accedere ai riti alternativi) né le esigenze processuali (impedendo all'ufficio del pubblico ministero competente di formulare autonome valutazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale e/o alla qualificazione del reato). 6. È, infine, nel giusto il ricorrente anche quando eccepisce come, avendo il [OSCURATO:PERSONA] trasmesso gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Trani, questi non possa né esercitare l'azione penale, potere che spetterebbe alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, né trasmettere gli atti all'ufficio dotato di tale potere, perché violerebbe quanto disposto nella sentenza impugnata, sicché il provvedimento impugnato, avendo determinato un'indebita regressione del procedimento, con relativa stasi, va ritenuto abnorme (tra le altre, con specifico riferimento a tale aspetto, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). 6. Alla luce di quanto osservato, va dunque riaffermato il principio per cui è abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento - innanzi al quale il giudice dell'udienza preliminare abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso (Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283596; più di recente, v. anche Sez. 3, n. 664 del 18/11/2025, dep. 2026, P., Rv. 289095, in un caso in cui era stata irritualmente disposta dinanzi ad esso la citazione diretta a giudizio per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto). 4 P.Q.MiS • 5