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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13196/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 febbraio 2016, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano dell'Il dicembre 2024 che lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 32.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia, confermando la responsabilità per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen., nonché 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un primo motivo di doglianza, si lamentano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto fondata sull'utilizzo di indizi non precisi e non concordanti, senza considerare la condotta tenuta dall'imputato in occasione dell'accertamento del reato; che, secondo la prospettazione difensiva, la Corte distrettuale si sarebbe limitata a recepire acriticamente le argomentazioni del giudice di primo grado, in assenza di un'effettiva valutazione delle doglianze proposte con l'atto di appello; che nello specifico, a parere del ricorrente, ai fini dell'individuazione delle condotte integranti il reato di cui all'art. 73 citato e, conseguentemente, per la determinazione del trattamento sanzionatorio, i giudici di merito si sarebbero soffermati esclusivamente sul quantitativo di sostanza stupefacente, in contrasto con i principi giurisprudenziali affermati in materia; che si sarebbe invece dovuto rilevare che la condotta delittuosa era delimitata e circoscritta alla sola detenzione; che il ricorrente non potrebbe essere considerato proprietario della sostanza stupefacente, né parte attiva nell'attività di spaccio, in ragione dell'età e dell'assenza di precedenti specifici a suo carico; che, con un secondo motivo di doglianza, la difesa si duole della scorretta applicazione della legge penale (artt. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 81 cod. pen.) e di vizi motivazionali, nella parte in cui i giudici di merito avrebbero attribuito il possesso della cocaina ad entrambi i coimputati del procedimento, mentre il possesso dell'hashish sarebbe stato attribuito esclusivamente all'odierno ricorrente, senza fornire alcuna valida spiegazione al riguardo; che, ad avviso della difesa, la Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la pronuncia di primo grado sulla base del mero possesso delle chiavi dell'appartamento in cui erano tenuti la sostanza stupefacente e i relativi strumenti necessari per lo spaccio della stessa, non considerando che entrambi gli imputati detenevano le predette chiavi e che l'odierno ricorrente è altresì legittimo detentore dell'immobile; 2che la contraddittorietà del provvedimento deriverebbe dall'attribuzione della sostanza di tipo hashish al ricorrente, benché rinvenuta negli stessi locali e nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in cui veniva reperita la cocaina; che, in aggiunta, si lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato relativamente alla estemporaneità e all'occasionalità della condotta detentiva prospettate dalla difesa nei motivi di appello al fine di smentire la certezza della presenza del sodalizio e la stabilità della detenzione di sostanze stupefacenti.

Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché basato su motivi di censura nuovi, non proposti nel giudizio di merito e riguarda, dunque, profili sui quali il giudice di appello non aveva alcun onere motivazionale; che, come evidenziato anche dalla stessa Corte di appello, a pag. 4 del provvedimento impugnato, con i motivi d'appello il difensore non contestava né la sussistenza del reato né quella della circostanza di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, concentrandosi essenzialmente sulle motivazioni relative al trattamento sanzionatorio; che, in ogni caso, la difesa non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui riporta la ricostruzione dei fatti da cui origina il procedimento e le argomentazioni che hanno condotto il giudice di primo grado a condannare l'imputato (pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato) e a differenziare le posizioni dei due imputati con particolare riferimento alla differenza di sostanze detenute; che le generiche censure difensive, oltre ad essere precluse, sono anche manifestamente infondate, in quanto si basano sul richiamo a principi giurisprudenziali tanto pacifici quanto irrilevanti nel caso di specie, nonché su una ricostruzione dei fatti del tutto inverosimile nella sua alternatività rispetto a quanto accertato dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, anche con riferimento alla mancanza di specifiche allegazioni circa una destinazione degli stupefacenti ad uso personale.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA] io A1 f [OSCURATO:PERSONA] DtPOSITATA '5-:RIA 1O4 [OSCURATO:PERSONA], , 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 febbraio 2016, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano dell'Il dicembre 2024 che lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 32.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia, confermando la responsabilità per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen., nonché 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un primo motivo di doglianza, si lamentano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto fondata sull'utilizzo di indizi non precisi e non concordanti, senza considerare la condotta tenuta dall'imputato in occasione dell'accertamento del reato; che, secondo la prospettazione difensiva, la Corte distrettuale si sarebbe limitata a recepire acriticamente le argomentazioni del giudice di primo grado, in assenza di un'effettiva valutazione delle doglianze proposte con l'atto di appello; che nello specifico, a parere del ricorrente, ai fini dell'individuazione delle condotte integranti il reato di cui all'art. 73 citato e, conseguentemente, per la determinazione del trattamento sanzionatorio, i giudici di merito si sarebbero soffermati esclusivamente sul quantitativo di sostanza stupefacente, in contrasto con i principi giurisprudenziali affermati in materia; che si sarebbe invece dovuto rilevare che la condotta delittuosa era delimitata e circoscritta alla sola detenzione; che il ricorrente non potrebbe essere considerato proprietario della sostanza stupefacente, né parte attiva nell'attività di spaccio, in ragione dell'età e dell'assenza di precedenti specifici a suo carico; che, con un secondo motivo di doglianza, la difesa si duole della scorretta applicazione della legge penale (artt. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 81 cod. pen.) e di vizi motivazionali, nella parte in cui i giudici di merito avrebbero attribuito il possesso della cocaina ad entrambi i coimputati del procedimento, mentre il possesso dell'hashish sarebbe stato attribuito esclusivamente all'odierno ricorrente, senza fornire alcuna valida spiegazione al riguardo; che, ad avviso della difesa, la Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la pronuncia di primo grado sulla base del mero possesso delle chiavi dell'appartamento in cui erano tenuti la sostanza stupefacente e i relativi strumenti necessari per lo spaccio della stessa, non considerando che entrambi gli imputati detenevano le predette chiavi e che l'odierno ricorrente è altresì legittimo detentore dell'immobile; 2che la contraddittorietà del provvedimento deriverebbe dall'attribuzione della sostanza di tipo hashish al ricorrente, benché rinvenuta negli stessi locali e nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in cui veniva reperita la cocaina; che, in aggiunta, si lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato relativamente alla estemporaneità e all'occasionalità della condotta detentiva prospettate dalla difesa nei motivi di appello al fine di smentire la certezza della presenza del sodalizio e la stabilità della detenzione di sostanze stupefacenti. Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché basato su motivi di censura nuovi, non proposti nel giudizio di merito e riguarda, dunque, profili sui quali il giudice di appello non aveva alcun onere motivazionale; che, come evidenziato anche dalla stessa Corte di appello, a pag. 4 del provvedimento impugnato, con i motivi d'appello il difensore non contestava né la sussistenza del reato né quella della circostanza di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, concentrandosi essenzialmente sulle motivazioni relative al trattamento sanzionatorio; che, in ogni caso, la difesa non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui riporta la ricostruzione dei fatti da cui origina il procedimento e le argomentazioni che hanno condotto il giudice di primo grado a condannare l'imputato (pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato) e a differenziare le posizioni dei due imputati con particolare riferimento alla differenza di sostanze detenute; che le generiche censure difensive, oltre ad essere precluse, sono anche manifestamente infondate, in quanto si basano sul richiamo a principi giurisprudenziali tanto pacifici quanto irrilevanti nel caso di specie, nonché su una ricostruzione dei fatti del tutto inverosimile nella sua alternatività rispetto a quanto accertato dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, anche con riferimento alla mancanza di specifiche allegazioni circa una destinazione degli stupefacenti ad uso personale. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA] io A1 f [OSCURATO:PERSONA] DtPOSITATA '5-:RIA 1O4 [OSCURATO:PERSONA], , 4
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