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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24993/2026

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DRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto è fondato su censure che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente e correttamente disattese dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato come la responsabilità dell'imputato risultasse solidamente comprovata dalle risultanze istruttorie, segnatamente, dal riscontrato accredito del profitto del reato sul conto corrente a lui intestato, elemento che è stato del tutto correttamente, sul piano giuridico, e del tutto logicamente ritenuto provare la responsabilità dell'imputato, in quanto beneficiario del suddetto profitto della frode informatica; che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che deve ritenersi correttamente assolto l'onere motivazionale dei giudici del merito, i quali hanno congruamente valorizzato sia la gravità della condotta dell'imputato sia l'assenza di elementi meritevoli di positivo apprezzamento ai fini della concessione del beneficio richiesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto è fondato su censure che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente e correttamente disattese dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato come la responsabilità dell'imputato risultasse solidamente comprovata dalle risultanze istruttorie, segnatamente, dal riscontrato accredito del profitto del reato sul conto corrente a lui intestato, elemento che è stato del tutto correttamente, sul piano giuridico, e del tutto logicamente ritenuto provare la responsabilità dell'imputato, in quanto beneficiario del suddetto profitto della frode informatica; che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che deve ritenersi correttamente assolto l'onere motivazionale dei giudici del merito, i quali hanno congruamente valorizzato sia la gravità della condotta dell'imputato sia l'assenza di elementi meritevoli di positivo apprezzamento ai fini della concessione del beneficio richiesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.M
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