CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 43435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che FATiON LASKU e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, con separati ricorsi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 7 febbraio 2023, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 110, 582, 585, 635 e 61 n. 2 cod. pen. [fatto di cui al capo C) commesso in Baveno in data 22 maggio 2016] e nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. [fatto di cui al capo B) commesso in Verbania il 7 aprile 2016], ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con conferma nel resto; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è generico e non consentito nel giudizio di legittimità, essendo affidato a rilievi meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (che alla pagina 7 della sentenza impugnata ha spiegato che le dichiarazioni rese dai testi oculari dovevano essere considerate attendibili, questi essendo semplici avventori del locale di [OSCURATO:PERSONA], il cui narrato era, a sua volta, immune da qualsiasi criticità) e, comunque, interamente versati in fatto, senza alcuna documentata allegazione di specifici, inopinabili e decisivi elementi probatori atti a scardinare l'impianto argomentativo delle conformi sentenze di merito; - che il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile in ragione della conclamata genericità delle deduzioni a sostegno, perché articolate in via astratta e senza alcun decisivo e specifico riferimento ad elementi di prova che sarebbero stati travisati; - che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, che determina la perdurante procedibilità d'ufficio dei reati contestati, è manifestamente infondato, posto non essendo stata la relativa questione dedotta con i motivi di gravame (di cui all'atto di appello a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 24 marzo 2021), la Corte territoriale non doveva esaminarla ex officio; - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, posto che con il corrispondente motivo di appello era stato dedotto, quanto al punto del trattamento sanzionatorio, soltanto:«la contraddittorietà tra la parte motivazionale e il dispositivo» (cfr. pag. 5, atto di appello in data 24 marzo 2021), di modo che la censura articolata con il ricorso per cassazione, in quanto inedita, non può essere esaminata stante la preclusione stabilita dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1, cod. proc. perì. in relazione alle questioni che non siano strettamente di diritto ma presentino profili di rilevanza in fatto; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere este