CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 01744/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31101/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica , rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 53 CAGLIARI, in persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - nonchécontro DESSI’[OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di CAGLIARI n. 153/2020depositata il 28/02/2020 . R.g. n. 31101 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23/11/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: in un giudizio dirisarcimento dei danni sub iti da ll’appartamento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nel Condominio sito in Cagliari alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 53 , per le infiltrazioni provenienti dalla terrazza, il Condomino e il proprietario, [OSCURATO:PERSONA], dell’appartamento con uso esclusivo della terrazza c hiamavano in causa l’impresa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , a cui erano stati appaltati i lavoridi manutenzione della terrazza; nel corso del processo di primo grado, il difensore dell ’ impresa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. decedeva e il processo era dichiarato interrotto; [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il processo , con atto depositato in cancelleria il 10/01/2014 e , nella fase di prosecuzione del giudizio , la cui udienza era fissata dal Tribunale con decreto dello stesso 10/01/2014 per il 25/03/2014,si costituivano solo il Condominio e il proprietario dell’appartamento da cui derivavano le infiltrazioni d’acqua, [OSCURATO:PERSONA]; il processo si concludeva con pronuncia di condanna al risarcimento dei danni a carico del Condominio, del Dessì e dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.; l’impresa appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva nel giudizio diappello, proposto dal Condominio, eccependo che la notificazione del ricorso in riassunzione e del relativo decreto non le era stata ritualmente compiu ta , in quanto era stata effettuata ove non vi era più la sede della società, in quanto trasferita sin dal 2012, come da iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di Commercio; R.g. n. 31101 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle la Corte d’appello di Cagliari rite n ne l ’ eccezione non fondata, affermando la regolarità della notifica e la tempestività del deposito del ricorso in riassunzione, in quanto l’agente addetto alla notifica aveva esattamente individuato l’indirizzo di destinazione, dando atto fosse solo temporaneamente assente il destinatario; nel merito, la Corte d’appello, in ordine alla responsabilità dell’impresa appaltatrice, confermava la sent enza di primo grado che aveva dichiarato la S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] e Figli resp onsabile dei danni derivati al Condominio per l’inadempimento del contratto di manutenzione; avverso la sentenza n. 153 del 28/02/2020 della Corte d’appello di Cagliari la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione con tre motivi; rispondono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie; Considerato che: i motivi di ricorso proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sono i seguenti. I) violazione e (o) falsa applicazione dell ’ art. 145 cod. proc. civ., comma 1, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: l a violazione dell ’ art. 145, comma 1 , cod. proc. civ. , da parte della sentenza della Corte d’appello n. 153 del 2020, si palesa laddove ritiene perfezionata la notifica del ricorso per la riassunzione del processo di primo grado, interrotto a seguito del decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito dell’odierna ricorrente, in luogo diverso dalla sede legale della medesima [OSCURATO:PERSONA] ti e [OSCURATO:SOCIETA]., benché risultasse provato R.g. n. 31101 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle documentalmente come la sede fosse stata trasferita per atto pubblico iscritto nei registri della Camera di Commercio di Cagliari, da oltre due anniprima; II) violazione e (o) falsa applicazione del combinato disposto di cui agli art. 145, 156 e 160 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. : l a violazione degli artt. 145, 156 e 160 cod. proc. civ. da parte della sentenza n. 153 del 28/02/2020 della Corte d ’ a ppello di Cagliari d er i va dal fatto che, pur provato documentalmente che la sede legale della fosse stata trasferita per atto pubblico iscritto nei registri della Camera di Commercio di Cagliari, da oltre due anni prima, la Corte territoriale non ha accertato e dichiarato la nullità della notifica del ricorso per la riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell ’ udienza, effettuata presso la vecchia sede dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguente estinzione del processo di primo grado nei suoi confronti e nullità della sentenza n. 2278 del 2017 del Tribunale di Cagliari; III) violazione degli artt. 32, 106, 269, 307, 332 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 cod. proc. civ. : l a violazione degli art. 32, 106, 269, 307 e 332 cod. proc. civ. discende dalla circostanza che la riassunzione del processo interrotto in primo grado, a seguito del decesso del procuratore costituito della chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., è stata richiesta dallaDeiana Simona e non dai convenuti, Condominio di v ia [OSCURATO:PERSONA] n. 53 Cagliari e [OSCURATO:PERSONA], chiamanti in causa l’impresa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]; il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi; i motivi sono entrambi fondati; R.g. n. 31101 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle questa Corte ha affermato, con orientamento che il Collegio condivide e al quale si intende dare seguito, che (Cass. n. 25885 del 02/09/2022 Rv. 665620 - 01) che , i n tema di notifica ex art.140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l’ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all’indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all’esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione; dal ricorso in questa sede di legittimità, pag. 12, risulta che, con l’atto di costituzione in appello, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto, allegando visura strica della camera di Commercio, che la sede legale della società era stata trasferita sin dall’anno 2012, da Monserrato, via Leonardo da Vinci n. 4 a Cagliari, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31; applicando l’orientamento di questa Corte sopra richiamato al caso di specie, ne risulta che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di non avere rinvenuto nessuno alla sede della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., ossia per «temporanea assenza del destinatario» non doveva essere impugnata con querela di falso da detta società, dovendosi ritenere sufficiente, a infirmare la asserita ritualità della notifica del decreto di prosecuzione del giudizio la circostanza che il mutamento della sede legale risultava pacificamente iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Cagliari da oltre due anni prima della detta attività notificatoria; la Corte territoriale ha, pertanto , errato nel ritenere perfezionata, per compiuta giacenza , la notifica dell ’ atto di R.g. n. 31101 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle riassunzione e deldecreto di prosecuzione del giudizio nei confronti della società oggi ricorrente, in quanto l’attività di notificazione era stata invalidamente posta in essere in luogo diverso dalla sede per come risultante dal Registro delle imprese e, quindi, l’atto non aveva raggiunto il suo scopo; il primo e il secondo motivo del ricorso sono, in conclusione, fondati e devono essere accolti; il terzo mezzo è assorbito; la sentenza impugnata è cassata e,trattandosi di nullità che, se rilevata a suo tempo dal giudice di appello , avrebbe comportato la rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., la causa deve, in applicazione dell’art. 383, comma 3, codice di rito, essere rimessa al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato, affinché pronunci nel contraddittorio, che non era stata ritualmente reintegrato d opo il verificarsi dell ’ evento interruttivo, con la S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] e Figli; al giudice del rinvio è rimessa, altresì,la statuizione sulle spese di questa fase di legittimità; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q. M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso , assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa al Tribunale di Cagliari in persona di diverso magi s trato , cui demanda di provvedere anche sulle spese del