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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00696/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 20582 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difes o anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma in [OSCURATO:PERSONA] degli Strozzi n. 32, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 20582/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNAn. 431, depositata in data 15 / 2 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 5 novembre 2024 ; Rilevato che: Nel marzo 2010, in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2007, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, fu notificata al ricorrente la comunicazione di irregolarità per il recupero della terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione della partecipazione detenuta al 1° gennaio 2005 nella società [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di euro 4.923,74.

Il ricorrente, in data 22/3/2010 presentò, in via di autotutela, all’Agenzia delle Entrate di Carpi un’istanza di annullamento della comunicazione di irregolarità, cui l’ufficio non rispose.

Il contribuente, inoltre, presentò istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 per ottenere il rimborso delle prime due rate della medesima r.g. n. 20582/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] imposta già pagata, con riferimento alla quale l’amministrazione non diede alcuna risposta.

Successivamente, fu notificata al contribuente una cartella di pagamento dell’importo di euro 4.314, oltre interessi e sanzioni, per il pagamento della terza rata dell’imposta sostitutiva riferita all’affrancamento al 1° gennaio 2005della partecipazione detenuta in [OSCURATO:SOCIETA].

Il contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Modena, che, nel contraddittorio con l’Ufficio, rigettò il ricorso.

La C.T.R., su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste l’amministrazione con controricorso, che contiene anche un ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo.

L’agente della riscossione è rimasta intimata.

Considerato che: L’odierno ricorso pone una questione del tutto nuova nella giurisprudenza di questa Corte, relativa alla sorte dell’imposta sostitutivadovuta, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, sulla rivalutazione di una partecipazione sociale nel caso in cui, in seguito alla scissione della società, al contribuente siano attribuite partecipazioni in una diversa società.

Nel caso di specie, risulta dalla sentenza d’appello che il ricorrente, al tempodella perizia di stima, era titolare di azioni della [OSCURATO:SOCIETA]e che alla data del 4/4/2006 egli non era più titolaredelle azioni oggetto di rivalutazione, essendo divenuto titolare, per effetto della scissione, di quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in epoca posteriore alla scissione, il contribuente aveva provveduto a versare due rate su tre dell’imposta sostitutiva dovuta r.g. n. 20582/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sulla rivalutazione effettuata sulle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. da lui possedute, omettendo poi di versare la terza rata.

Sostiene il contribuente che, avendo provveduto, dopo la scissione, a rivalutareanche le quote, di cui era divenuto titolare, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., egli non sarebbe più obbligato a versare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle azioni della società scissa([OSCURATO:SOCIETA].), pena il pagamento di un indebito all’erario, il quale sarebbe anzi obbligato, dal canto suo, a restituirgli le due rate dell’imposta sostitutiva già incassatesulla rivalutazione delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA].

La prospettazione del contribuente presuppone la risoluzione delle questionise, dopo la scissione, non essendo il contribuente più titolare delle quote della società scissa, sussista ancora il presupposto oggettivo dell’imposta sostitutiva, non già versata, sulla rivalutazione di dette quote e se l’oggetto delle due rivalutazioni compiute ed “affrancate” dal contribuente possa essere considerato giuridicamente il medesimo.

La novità della questione consiglia di rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 20582 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difes o anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma in [OSCURATO:PERSONA] degli Strozzi n. 32, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 20582/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNAn. 431, depositata in data 15 / 2 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 5 novembre 2024 ; Rilevato che: Nel marzo 2010, in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2007, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, fu notificata al ricorrente la comunicazione di irregolarità per il recupero della terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione della partecipazione detenuta al 1° gennaio 2005 nella società [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di euro 4.923,74. Il ricorrente, in data 22/3/2010 presentò, in via di autotutela, all’Agenzia delle Entrate di Carpi un’istanza di annullamento della comunicazione di irregolarità, cui l’ufficio non rispose. Il contribuente, inoltre, presentò istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 per ottenere il rimborso delle prime due rate della medesima r.g. n. 20582/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] imposta già pagata, con riferimento alla quale l’amministrazione non diede alcuna risposta. Successivamente, fu notificata al contribuente una cartella di pagamento dell’importo di euro 4.314, oltre interessi e sanzioni, per il pagamento della terza rata dell’imposta sostitutiva riferita all’affrancamento al 1° gennaio 2005della partecipazione detenuta in [OSCURATO:SOCIETA]. Il contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Modena, che, nel contraddittorio con l’Ufficio, rigettò il ricorso. La C.T.R., su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste l’amministrazione con controricorso, che contiene anche un ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo. L’agente della riscossione è rimasta intimata. Considerato che: L’odierno ricorso pone una questione del tutto nuova nella giurisprudenza di questa Corte, relativa alla sorte dell’imposta sostitutivadovuta, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, sulla rivalutazione di una partecipazione sociale nel caso in cui, in seguito alla scissione della società, al contribuente siano attribuite partecipazioni in una diversa società. Nel caso di specie, risulta dalla sentenza d’appello che il ricorrente, al tempodella perizia di stima, era titolare di azioni della [OSCURATO:SOCIETA]e che alla data del 4/4/2006 egli non era più titolaredelle azioni oggetto di rivalutazione, essendo divenuto titolare, per effetto della scissione, di quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in epoca posteriore alla scissione, il contribuente aveva provveduto a versare due rate su tre dell’imposta sostitutiva dovuta r.g. n. 20582/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sulla rivalutazione effettuata sulle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. da lui possedute, omettendo poi di versare la terza rata. Sostiene il contribuente che, avendo provveduto, dopo la scissione, a rivalutareanche le quote, di cui era divenuto titolare, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., egli non sarebbe più obbligato a versare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle azioni della società scissa([OSCURATO:SOCIETA].), pena il pagamento di un indebito all’erario, il quale sarebbe anzi obbligato, dal canto suo, a restituirgli le due rate dell’imposta sostitutiva già incassatesulla rivalutazione delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. La prospettazione del contribuente presuppone la risoluzione delle questionise, dopo la scissione, non essendo il contribuente più titolare delle quote della società scissa, sussista ancora il presupposto oggettivo dell’imposta sostitutiva, non già versata, sulla rivalutazione di dette quote e se l’oggetto delle due rivalutazioni compiute ed “affrancate” dal contribuente possa essere considerato giuridicamente il medesimo. La novità della questione consiglia di rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza. P.Q.M.
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