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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 34202/2022

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ato la seguente n3 Re p.

ORDINANZA Ud. 14/09/2022 sul ricorso 20501-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] camerale [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. Sas, [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliate ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - .25,122, contro 4488 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla sua procuratrice Enel Italia S.r.l., in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] COLETTI; con troricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], RQ depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14/09/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]") e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante pro tempore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. S.a.s. (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]"), ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione dell'ordinanza resa il 17 giugno 2019 - all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.g. n. 258/19 - dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso ex art.696 cod. proc. civ., condannando le odierne ricorrenti a pagare a Enel S.p.a. la somma di C 3.645,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.

2. Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti che - intervenuto tra le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare, in forza del quale la seconda si impegnava a concedere in locazione, alla prima, un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Pagani, immettendola anche nel possesso anticipato della "res locata" - all'interno dell'immobile si verificavano anomalie nel funzionamento dell'impianto elettrico, all'origine di danni al macchinario ivi presente, per il cui accertamento le due società incardinavano, nei confronti di Enel S.p.a., il suddetto procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ.Costituitasi in giudizio Enel S.p.a. - che eccepiva la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva - l'adito Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, per "carenza di &legazione di fondati elementi di urgenza", in relazione alle condizioni dell'immobile oggetto del contratto tra le due società, ponendo a carico delle stesse il "pagamento delle spese e delle competenze di giudizio".

3. Avverso la pronuncia del Tribunale nocerino ricorrono per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima in persona della Lamberti, sulla base - come detto - di un unico motivo.

3.1. Con esso è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 696 e 697 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché "totale difetto di motivazione".

Sul presupposto che il provvedimento impugnato presenti i caratteri della "decisorietà" (come idoneità ad incidere su diritti soggettivi) e "definitività", suscettibili di consentire la proposizione del ricorso per cassazione, le ricorrenti rilevano l'erroneità della decisione assunta dal Tribunale, essendo evidente che l'iniziativa da esse intrapresa riguardò le apparecchiature di precisioni presenti nell'immobile, e non l'immobile stesso.

Inoltre, nel rilevare che ogni decisione sulle spese di lite trova fondamento nel principio di soccombenza, le ricorrenti deducono come il procedimento ex art. 696 cod. proc. civ. non preveda la liquidazione delle spese processuali, salvo che per la liquidazione delle competenze del consulente, sicché avverso tale provvedimento risulta esperibile ricorso per cassazione (è richiamata Cass. Sez. 2, sent. 19 novembre 2004, n. 2188).

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e per essa la propria procuratrice, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto.

5. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il ricorso è inammissibile.

6.1. Questa Corte è intervenuta, nell'anno 2019, con pronuncia resa all'esito di pubblica udienza, sul tema dell'esperibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che non dia corso al richiesto accertamento tecnico preventivo, provvedendo, nel contempo, sulle spese del procedimento, poste a carico della parte richiedente, affermando che il solo mezzo di tutela esperibile è, in tali casi, quello del reclamo al collegio.

Si è rilevato, al riguardo "che, ai sensi dell'art. 669- quaterdecies cod. proc civ, l'art 669-septies cod. proc. civ. si applica ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV del capo III del libro IV del codice di rito", e che "l'art. 669-septies cod. proc. civ., al secondo comma, prevede che se l'ordinanza di rigetto o di incompetenza è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento", dovendo tale previsione essere "intesa come riferita ad ogni caso in cui il ricorso introduttivo non sia stato accolto (si veda al riguardo Corte Cost., ord. 6 febbraio 2013, n. 12, la quale sia pure, per fini diversi da quelli rilevanti in questa sede e in relazione a procedimento relativo ad accertamento tecnico preventivo iscritto nel ruolo generale del Giudice a quo nel 2011, ha richiamato l'orientamento espresso da questa Corte con sentenza 29 marzo 1996, n. 2937, sia pure antecedente alla riforma del processo cautelare)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 2019, n. 23976, Rv. 655103-01).

Questa Corte, poi, ha pure evidenziato che, "a seguito degli interventi della Corte Costituzionale (Corte Cost. 16 maggio 2008, n. 144; v. anche Corte Cost. 28 gennaio 2010, n. 26, in relazione al carattere espansivo delle regole del procedimento cautelare uniforme, carattere che proprio nell'art. 669 -quaterdecíes cod. proc. civ. è normativamente stabilito), trova applicazione, anche con riferimento ai procedimenti di istruzione preventiva, l'art. 669 -terdecies cod. proc. civ. in ordine alla reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 cod. proc. civ.", il rimedio del reclamo essendo "compatibile anche con il rito previsto per provvedimenti non cautelar' (basti pensare alla previsione di cui all'art. 739 cod. proc. civ. in tema di procedimenti in camera di consiglio) e che, peraltro, milita nel senso della reclamabilità del provvedimento in questione una ulteriore riflessione: l'art. 696-bis cod. proc. civ., al primo comma, secondo periodo, prevede che il giudice procede a norma del terzo comma dell'art. 696 cod. proc. civ. che, a sua volta, stabilisce che il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 del codice di rito.

Come già sopra rilevato, proprio l'art.695 cod. proc. civ. e l'art. 669 -quaerdecies cod. proc. civ. sono stati dichiarati, con la sentenza della Consulta n. 144 del 2008, incostituzionali nella parte in cui non prevedono la reclarnabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 cod. prOC.

SiCChé Sa rebbe Urtai tUttO lirragi,,^nevade reclamabilità del provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 696-bis cod. proc. civ., atteso che quest'ultima norma fa indirettamente riferimento pure all'art. 695 cod. proc. civ., nel modo di cui si è dato conto" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 23976 del 2019, cit.).

Si è, pertanto, ritenuto che siffatto "provvedimento deve ritenersi reclamabile anche in relazione o soltanto sulla statuizione delle spese", e ciò "nonostante la suggestione dell'avverbio «definitivamente» di cui all'art. 669 -septies cod. proc. civ.", sottolineandosi pure che tale statuizione, "oltre ad essere reciamabile, ben può essere rimessa in discussione anche qualora venga iniziato il giudizio di merito con riferimento alla pretesa in relazione alla quale era stata richiesta la consulenza preventiva" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 23976 del 2019, cit.; nel senso che, in applicazione del principio di causalità, le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt.91 e 92 cod. proc. civ., si veda pure Cass. Sez. 6-2, ord. 26 maggio 2020, n. 9735, Rv. 658013-01).

Infine, si è evidenziato "che i provvedimenti con cui questa Corte ha, in passato e in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ., ritenuto impugnabile con ricorso straordinario per cassazione il provvedimento di liquidazione delle spese" (si tratta Cass. Sez. 2, sent. 19 novembre 2004, n. 21888, Rv. 578230-01; Cass. Sez. 2, sent. 18 gennaio 2013, n. 1273 e Cass. Sez. 6-2, ord. 26 ottobre 2015, n. 21756, Rv. 636887-01), "si riferivano comunque non all'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di istruzione preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ., ricorrente nella specie, ma alla diversa ipotesi di procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi con il deposito della relazione di consulenza tecnica" (così, conclusivamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 23976 del 2019, cit.).

Da tali principi non vi è ragione di discostarsi, donde l'inammissibilità del presente ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico delle ricorrenti e liquidate come da dispositivo.

8. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico delle ricorrenti, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima nella già ricordata sua qualità, a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e per essa alla sua procuratrice, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 2.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente n3 Re p. ORDINANZA Ud. 14/09/2022 sul ricorso 20501-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] camerale [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. Sas, [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliate ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - .25,122, contro 4488 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla sua procuratrice Enel Italia S.r.l., in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] COLETTI; con troricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], RQ depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14/09/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]") e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante pro tempore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. S.a.s. (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]"), ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione dell'ordinanza resa il 17 giugno 2019 - all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.g. n. 258/19 - dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso ex art.696 cod. proc. civ., condannando le odierne ricorrenti a pagare a Enel S.p.a. la somma di C 3.645,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge. 2. Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti che - intervenuto tra le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare, in forza del quale la seconda si impegnava a concedere in locazione, alla prima, un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Pagani, immettendola anche nel possesso anticipato della "res locata" - all'interno dell'immobile si verificavano anomalie nel funzionamento dell'impianto elettrico, all'origine di danni al macchinario ivi presente, per il cui accertamento le due società incardinavano, nei confronti di Enel S.p.a., il suddetto procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ.Costituitasi in giudizio Enel S.p.a. - che eccepiva la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva - l'adito Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, per "carenza di &legazione di fondati elementi di urgenza", in relazione alle condizioni dell'immobile oggetto del contratto tra le due società, ponendo a carico delle stesse il "pagamento delle spese e delle competenze di giudizio". 3. Avverso la pronuncia del Tribunale nocerino ricorrono per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima in persona della Lamberti, sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Con esso è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 696 e 697 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché "totale difetto di motivazione". Sul presupposto che il provvedimento impugnato presenti i caratteri della "decisorietà" (come idoneità ad incidere su diritti soggettivi) e "definitività", suscettibili di consentire la proposizione del ricorso per cassazione, le ricorrenti rilevano l'erroneità della decisione assunta dal Tribunale, essendo evidente che l'iniziativa da esse intrapresa riguardò le apparecchiature di precisioni presenti nell'immobile, e non l'immobile stesso. Inoltre, nel rilevare che ogni decisione sulle spese di lite trova fondamento nel principio di soccombenza, le ricorrenti deducono come il procedimento ex art. 696 cod. proc. civ. non preveda la liquidazione delle spese processuali, salvo che per la liquidazione delle competenze del consulente, sicché avverso tale provvedimento risulta esperibile ricorso per cassazione (è richiamata Cass. Sez. 2, sent. 19 novembre 2004, n. 2188). 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e per essa la propria procuratrice, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto. 5. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Questa Corte è intervenuta, nell'anno 2019, con pronuncia resa all'esito di pubblica udienza, sul tema dell'esperibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che non dia corso al richiesto accertamento tecnico preventivo, provvedendo, nel contempo, sulle spese del procedimento, poste a carico della parte richiedente, affermando che il solo mezzo di tutela esperibile è, in tali casi, quello del reclamo al collegio. Si è rilevato, al riguardo "che, ai sensi dell'art. 669- quaterdecies cod. proc civ, l'art 669-septies cod. proc. civ. si applica ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV del capo III del libro IV del codice di rito", e che "l'art. 669-septies cod. proc. civ., al secondo comma, prevede che se l'ordinanza di rigetto o di incompetenza è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento", dovendo tale previsione essere "intesa come riferita ad ogni caso in cui il ricorso introduttivo non sia stato accolto (si veda al riguardo Corte Cost., ord. 6 febbraio 2013, n. 12, la quale sia pure, per fini diversi da quelli rilevanti in questa sede e in relazione a procedimento relativo ad accertamento tecnico preventivo iscritto nel ruolo generale del Giudice a quo nel 2011, ha richiamato l'orientamento espresso da questa Corte con sentenza 29 marzo 1996, n. 2937, sia pure antecedente alla riforma del processo cautelare)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 2019, n. 23976, Rv. 655103-01). Questa Corte, poi, ha pure evidenziato che, "a seguito degli interventi della Corte Costituzionale (Corte Cost. 16 maggio 2008, n. 144; v. anche Corte Cost. 28 gennaio 2010, n. 26, in relazione al carattere espansivo delle regole del procedimento cautelare uniforme, carattere che proprio nell'art. 669 -quaterdecíes cod. proc. civ. è normativamente stabilito), trova applicazione, anche con riferimento ai procedimenti di istruzione preventiva, l'art. 669 -terdecies cod. proc. civ. in ordine alla reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 cod. proc. civ.", il rimedio del reclamo essendo "compatibile anche con il rito previsto per provvedimenti non cautelar' (basti pensare alla previsione di cui all'art. 739 cod. proc. civ. in tema di procedimenti in camera di consiglio) e che, peraltro, milita nel senso della reclamabilità del provvedimento in questione una ulteriore riflessione: l'art. 696-bis cod. proc. civ., al primo comma, secondo periodo, prevede che il giudice procede a norma del terzo comma dell'art. 696 cod. proc. civ. che, a sua volta, stabilisce che il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 del codice di rito. Come già sopra rilevato, proprio l'art.695 cod. proc. civ. e l'art. 669 -quaerdecies cod. proc. civ. sono stati dichiarati, con la sentenza della Consulta n. 144 del 2008, incostituzionali nella parte in cui non prevedono la reclarnabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 cod. prOC. SiCChé Sa rebbe Urtai tUttO lirragi,,^nevade reclamabilità del provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 696-bis cod. proc. civ., atteso che quest'ultima norma fa indirettamente riferimento pure all'art. 695 cod. proc. civ., nel modo di cui si è dato conto" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 23976 del 2019, cit.). Si è, pertanto, ritenuto che siffatto "provvedimento deve ritenersi reclamabile anche in relazione o soltanto sulla statuizione delle spese", e ciò "nonostante la suggestione dell'avverbio «definitivamente» di cui all'art. 669 -septies cod. proc. civ.", sottolineandosi pure che tale statuizione, "oltre ad essere reciamabile, ben può essere rimessa in discussione anche qualora venga iniziato il giudizio di merito con riferimento alla pretesa in relazione alla quale era stata richiesta la consulenza preventiva" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 23976 del 2019, cit.; nel senso che, in applicazione del principio di causalità, le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt.91 e 92 cod. proc. civ., si veda pure Cass. Sez. 6-2, ord. 26 maggio 2020, n. 9735, Rv. 658013-01). Infine, si è evidenziato "che i provvedimenti con cui questa Corte ha, in passato e in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ., ritenuto impugnabile con ricorso straordinario per cassazione il provvedimento di liquidazione delle spese" (si tratta Cass. Sez. 2, sent. 19 novembre 2004, n. 21888, Rv. 578230-01; Cass. Sez. 2, sent. 18 gennaio 2013, n. 1273 e Cass. Sez. 6-2, ord. 26 ottobre 2015, n. 21756, Rv. 636887-01), "si riferivano comunque non all'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di istruzione preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ., ricorrente nella specie, ma alla diversa ipotesi di procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi con il deposito della relazione di consulenza tecnica" (così, conclusivamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 23976 del 2019, cit.). Da tali principi non vi è ragione di discostarsi, donde l'inammissibilità del presente ricorso. 7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico delle ricorrenti e liquidate come da dispositivo. 8. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico delle ricorrenti, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima nella già ricordata sua qualità, a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e per essa alla sua procuratrice, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 2.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello ste
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