CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 08168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10804-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 404/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Umbria che ha confermato la pronuncia della CI? di Perugia, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di agevolazioni per beni strumentali; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che la causa è stata sospesa ex art. 6 del D.L. 119/2018 fino al 10.6.2019 e che la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione entro il 31.12.2020, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l. n. 119/2018. Così deciso in Roma,