CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29149/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto l'opposizione presentata da NEAGU Nedelcu avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza che disponeva l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti del condannato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NEAGU Nedelcu deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il Tribunale ha compiutamente apprezzato la ricorrenza della pericolosità sociale, trattandosi di misura di sicurezza, e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente