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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10193/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 30250 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30250del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59C05H922P) GUARDO Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M53C351S) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63T10 I169L) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società unipersonale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata nel presente giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, società di diritto italiano a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59B57C351I) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 2247/2021, pubblicatain data 17 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto oppo- sizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel corso Ric. n. 30250/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 2 di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare pro- mossa nei loro confronti da [OSCURATO:SOCIETA]..

L’opposizione è stata respinta dal Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] e la Guardo, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (resasi cessionaria dei crediti azionati), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in ca mera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

È stato depositato atto di rinuncia al ricorso, con relativa accet- tazione. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione I ricorrenti, prima della data dell’adunanza camerale, hanno de- positato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da essi perso- nalmente nonché (digitalmente) dal difensore.

La rinuncia risulta accettata dalla società controricorrente, con atto sottoscritto dal difensore munito dei relativi poteri.

Le rinunzie e l’accettazione risultano regolari ai sensi dell’art.390 c.p.c..

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c..

Per questi motivi La Corte: - dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Così deciso nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 30250 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30250del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59C05H922P) GUARDO Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M53C351S) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63T10 I169L) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società unipersonale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata nel presente giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, società di diritto italiano a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59B57C351I) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 2247/2021, pubblicatain data 17 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto oppo- sizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel corso Ric. n. 30250/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 2 di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare pro- mossa nei loro confronti da [OSCURATO:SOCIETA].. L’opposizione è stata respinta dal Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] e la Guardo, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (resasi cessionaria dei crediti azionati), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in ca mera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . È stato depositato atto di rinuncia al ricorso, con relativa accet- tazione. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione I ricorrenti, prima della data dell’adunanza camerale, hanno de- positato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da essi perso- nalmente nonché (digitalmente) dal difensore. La rinuncia risulta accettata dalla società controricorrente, con atto sottoscritto dal difensore munito dei relativi poteri. Le rinunzie e l’accettazione risultano regolari ai sensi dell’art.390 c.p.c.. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.. Per questi motivi La Corte: - dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso nella came
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