CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37202/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se te le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. Con ordinanza del 13/5/2021 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 23.582,00 - oltre interessi - a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione da questi sofferta per il periodo dal 24/6/2014 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha compensato le spese nei confronti dell'Amministrazione resistente. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Bagalà, articolando i seguenti motivi di doglianza. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale omesso ogni pronuncia in ordine alla chiesta liquidazione di una provvisionale a titolo di alimenti in ragione delle precarie condizioni economiche dell'istante. 2) Violazione di legge e vizio di motivazione per avere disposto la compensazione delle spese del giudizio, dovendosi applicare il principio della soccombenza. 3) Violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale errato nella quantificazione della somma riconosciuta al Bagalà. L'indennizzo è stato calcolato considerando 100 giorni di detenzione in luogo degli effettivi 433 giorni patiti. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso con rideterminazione dell'importo dovuto e la declaratoria di inammissibilità nel resto. 3. Il primo motivo di doglianza è fondato: la Corte di appello non si è espressa sulla richiesta di provvisionale avanzata dal richiedente. Sul punto è evidente il vizio della carenza motivazionale. L'art. 646 cod.proc.pen. consente l'assegnazione all'interessato di una provvisionale alimentare "quando ne ricorrano le condizioni". La natura alimentare di detta provvisionale consente di attingere all'art. 438 cod. civ., per coglierne la nozione ed i criteri per la sua quantificazione. Il beneficio può essere concesso solo quando il richiedente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al suo mantenimento.È dunque chiaro che una provvisionale possa essere concessa solo ove sia dimostrata una situazione di bisogno cui l'istante non sia in condizione di rimediare. Proprio in considerazione della riconosciuta possibilità di assegnare una provvisionale si è altresì escluso che il provvedimento che riconosca il diritto alla riparazione possa ritenersi immediatamente esecutivo (Sez. 4, n. 1422 del 30/11/1993, Geretti, Rv. 197481). Del pari fondato è il terzo motivo di ricorso. Ove il periodo di detenzione si sia protratto dal 24/6/2014 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], come si legge nella ordinanza, il numero di giorni da considerarsi non corrisponde a quello indicato in motivazione (100 giorni). Deve essere invece rigettato il secondo motivo di doglianza. Il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. In tali ultimi casi, non essendovi soccombenza dell'Amministrazione non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese; nel caso in cui, invece, essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio assume carattere di contenzioso e il giudice deve porre le spese, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 Cc. - dep. 15/10/2002, Rv. 222264). Pertanto ove, come nel presente caso, il Ministero non si opponga alla richiesta d'indennizzo, esso non può essere considerato soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata. 4. L'ordinanza deve essere pertanto annullata limitatamente ai profili riguardanti il calcolo dell'indennizzo riconosciuto in relazione al numero di giorni di restrizione patiti dal ricorrente ed in relazione all'omessa pronuncia sulla chiesta provvisionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 14