CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 agosto 1960
Cassazione n. 16660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/01/2026 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di rigettare il ricorso udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che il proprio assistito è stato sottoposto a misura non custodiale in sostituzione degli arresti dorniciliari e che, pertanto, rinunzia al secondo motivo di ricorso, ma insiste per il primo udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si associa alle conclusioni del co-difensoreRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia del 17 dicembre 2025 con la quale è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, accertato in Imperia, il 28 maggio 2025 (capo 15). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. presentata dalla difesa; che il Giudice per le indagini preliminari riteneva la competenza territoriale in virtù della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen.; che aveva eccepito che tale regola è residuale rispetto a quella di cui al precedente comma 2 che prevede che "la competenza appartiene al giudice del luogo della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato"; che nel caso di specie tali luoghi coincidono e sono individuabili nella sua abitazione in Grottaferrata ricadente nel circondario del Tribunale di Velletri, da ritenersi giudice naturale; che il Tribunale ha rigettato l'eccezione sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 18 del d.lgs. 74 del 2000; che tale soluzione appare in palese violazione di legge nonché illogica anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto che hanno riguardo al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco; che il luogo in questione va individuato nel luogo di costituzione della prima società (la 4F srls costituita il 14 novembre 2013) in Nola; che secondo tale impostazione il giudice territorialmente competente sarebbe il Tribunale di Nola; che però l'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. prevede che la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave; che considerando tutti i reati per i quali si procede il reato più grave si individua in quello di riciclaggio previsto dall'art. 648-bis cod. pen. (capo 9) e che il primo prelievo di denaro relativo a tale ipotesi di reato è stato effettuato il 15 febbraio 2022 a Napoli sicché il Tribunale competente sarebbe quello di Napoli, ove l'accusa ritiene si sia consumato il primo delitto. 92.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 274 e 292 cod. proc. pen. Deduce che l'ordinanza impugnata sia in palese violazione di legge nonché viziata da illogicità manifesta laddove il pericolo di recidiva è ritenuto concreto e attuale alla stregua del debito asseritamente accumulato e della personalità dell'indagato; che nel caso di specie tutte le macchine da gioco ritenute contraffatte sono state sequestrate e alcuni locali in cui tali macchine erano collocate sono stati definitivamente chiusi; che il pericolo di reiterazione non può desumersi dalla protrazione nel tempo di condotte; che è invece necessario che siano individuate condotte concrete dell'indagato e non la propensione generica a commettere reati; che l'unico precedente del [OSCURATO:PERSONA] non può avere peso specifico; che le accuse sono state fortemente ridimensionate dal giudice per le indagini preliminari; che alcun rischio di recidiva è rinvenibile nel caso di specie alla luce dell'esito negativo della perquisizione effettuata dagli operanti con la sua piena collaborazione al momento dell'arresto del 23 dicembre 2025; che elementi da valutare sono la lettera di scuse da lui inviata con proposta di risarcimento danni e il fattore tempo; che l'ordinanza non contiene l'indicazione di precisi elementi di fatto e delle ragioni della loro rilevanza né la valutazione di elementi forniti dalla difesa; che il pericolo di reiterazione dell'attività ritenuta criminosa non è stato esaminato in concreto e che non può ritenersi sufficiente un giudizio prognostico ancorato a un pericolo astratto e/o meramente ipotetico ovvero un generico riferimento alla mera eventualità di probabili seguiti delittuosi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale di Imperia, in sede di riesame, nell'ordinanza impugnata ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale rilevando che «in materia di reati tributari trova applicazione l'art. 18 D.Igs 74/2000 per cui, se non è noto il luogo di commissione del reato, la competenza appartiene all'autorità giudiziaria del luogo di accertamento del reato, ovvero di Imperia». Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, l'eccezione di incompetenza territoriale presuppone da parte del ricorrente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria che, secondo la sua prospettazione, sarebbe competente. Nel caso concreto il ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale del riesame la competenza del Tribunale di Tivoli e, poi, con il ricorso per cassazione, 3modificando le proprie argomentazioni (anche facendo riferimento al luogo di costituzione della società 4F srls e al Tribunale di Noia), ha, da ultimo, sostenuto che il Tribunale competente sarebbe quello di Napoli sulla base di un prelievo di denaro compiuto il 15 febbraio 2022. Ha dedotto, in particolare, che la Squillace, amministratrice della 4F srls, dal 15 febbraio 2022 avrebbe in più occasioni prelevato denaro contante al fine di consegnarlo al [OSCURATO:PERSONA] e che il primo prelievo in contanti sarebbe stato effettuato presso l'ufficio postale di Napoli 63, sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 12/a, come si evince a pag. 323 dell'ordinanza di custodia cautelare, senza però considerare che dall'esame dell'incolpazione di cui al capo 9), relativa al delitto di riciclaggio, indicato come più grave tra quelli ipotizzati, il primo prelievo di denaro sui due conti correnti della società 4F srls non è quello del 15 febbraio 2022 ma quello del 3 gennaio 2022 (secondo conto corrente), in ordine al quale non risulta individuabile il luogo di effettuazione (nella parte finale dell'incolpazione vi è l'indicazione cumulativa "[OSCURATO:PERSONA], Casoria e Frascati"). Pertanto, le argomentazioni proposte in sede di legittimità, oltre a essere evidentemente contraddittorie con quelle formulate dinanzi al Tribunale per il riesame e neppure univoche, si fondano anche sulla necessità di esaminare dati fattuali che per loro natura, richiedono valutazioni e accertamenti incompatibili con il giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 4647 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 266269 - 01; Sez. 6, n. 13096 del 05/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259505 - 01). Pertanto, il motivo di ricorso si espone al giudizio di inammissibilità. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, stante la rinuncia espressa nell'udienza dinanzi a questa Corte. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P. P.Q.MCosì deciso il 13/03/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A to Deposi tua in Cancelleria il Oggi, 1 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 5