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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24849/2026

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arico diMAZZACCARO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE di ASSISE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, CINZIAPARASPORO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità delricorso;udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 6 ottobre 2022, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Napoli condannò [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattordici anni equattro mesi di reclusione ritenendolo colpevole, quale vertice del gruppocriminale a lui facente capo, del delitto previsto dagli artt. 110, 575, 582, 416-bis.1 cod. pen., per avere diretto e organizzato un’azione finalizzata al recupero disostanza stupefacente sottratta al gruppo da due cittadini nigeriani, conclusasi conl'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], con leaggravanti di aver agito in numero superiore a cinque e con metodo mafioso (capo1); nonché del delitto previsto dagli artt. 110, 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974,416-bis.1 cod. pen., per avere concorso nella detenzione illecita e nel porto inluogo pubblico di una pistola calibro 9x21, commessi con metodo mafioso (capo2); fatti accaduti in [OSCURATO:PERSONA] il 10 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] fu altresìcondannato per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990,416-bis.1 cod. pen. (capo 3), a 6 anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa.1.2.

Con sentenza in data 28 settembre 2023, la Corte di assise di appello diNapoli, in riforma della sentenza di primo grado, assolse [OSCURATO:PERSONA] dai delitti dicui capi 1) e 2) «per non aver commesso il fatto».1.3.

Con sentenza del 19 giugno 2024, la Prima Sezione della Corte dicassazione annullò la sentenza di appello rilevando che la Corte territoriale, nelribaltare la sentenza di primo grado, non aveva fornito una motivazione rafforzata,limitandosi ad affermare l'insufficienza del quadro indiziario e omettendo divalutare i seguenti indizi: 1) l'urgenza impellente manifestata da [OSCURATO:PERSONA] nelrecuperare la sostanza sottratta, emergente dalle intercettazioni; 2) la suaconoscenza dell'esito negativo del secondo accesso (v. conv. n. 441 in cui Caprioriferiva al suo interlocutore che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di non preoccuparsiper la richiesta dei nigeriani di 2.000 euro che aveva determinato un inasprimentodegli animi); 3) il comportamento da lui tenuto dopo i fatti, reputato non coerentecon una posizione di estraneità, avuto riguardo all’assenza di iniziative neiconfronti del correo e al sostegno assicurato ai familiari di quest’ultimo.1.4.

Con sentenza in data 29 settembre 2025, la Corte di assise di appello diNapoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha nuovamente assolto GiuseppeMazzaccaro in relazione ai fatti contestati ai capi 1) e 2), non essendovi elementiidonei a dimostrare la volontà omicidiaria di [OSCURATO:PERSONA], né la prevedibilitàdell’evento letale, da ricondurre a una iniziativa esclusiva del complice.In particolare, l’imputato era consapevole delle trattative in corso con i cittadininigeriani per la restituzione dello stupefacente, ma non che tra i partecipanti fosseprogressivamente maturata una situazione di tensione, caratterizzata da minacceo violenze.

Egli, infatti, aveva partecipato all’incontro iniziale, mentre l’escalationviolenta si era verificata solo nel corso di un successivo incontro, al quale nonaveva preso parte.In tale contesto, l’azione violenta del complice, autore dell’omicidio e delferimento, costituiva un episodio autonomo, non prevedibile e non controllabiledall’imputato, la cui mancata presa di distanza non poteva ritenersi sintomatica diun’adesione all’azione omicidiaria.

Analogamente, l’espressione, intercettata, concui l’imputato aveva commentato l’accaduto con il complice, doveva essereritenuta neutra, quale mero segno di disappunto verso il drammatico epilogo.2.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoliha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo, conun unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione allaesclusione della responsabilità dell’imputato e al travisamento della prova.Nel dettaglio, la censura si articola intorno al tema centrale della prevedibilitàdell’evento omicidiario in capo a [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, della configurabilità a suocarico quantomeno del concorso anomalo previsto dall’art. 116 cod. pen., esclusadalla Corte di appello sul rilievo che egli non fosse consapevole della disponibilitàdi armi e della tensione maturata nei suoi sodali e che, dunque, l’azione delcomplice fosse frutto di un’iniziativa autonoma, improvvisa e non controllabile.Tale ricostruzione sarebbe viziata da un grave travisamento della prova idoneoa disarticolare l’intero impianto motivazionale, avendo la Corte territorialefrainteso il contenuto delle dichiarazioni del teste Nwabueze e degli esitiintercettivi, da cui emergerebbe che, già nel primo incontro, gli emissari del gruppoavevano posto in essere condotte intimidatorie, accompagnate da minacce dimorte e dall’esibizione di armi bianche; circostanze alle quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbeassistito direttamente e dalle quali avrebbe potuto acquisire contezza della fortetensione che, sin dall’inizio della vicenda, si era manifestata tra i protagonisti.La sentenza impugnata avrebbe, poi, illogicamente ridimensionato il significatodel secondo incontro, finalizzato alla trattativa economica per la restituzione delladroga, nel quale si sarebbe instaurato un clima di crescente nervosismo, notoall’imputato alla luce delle intercettazioni che attestavano la sua consapevolezzadella richiesta estorsiva dei nigeriani e l’urgenza di recuperare lo stupefacente.

Talielementi non avrebbero potuto essere isolati dalla cornice complessiva,caratterizzata da pressioni, minacce e disponibilità di armi, idonea a rendereprevedibile uno sbocco violento.In questa prospettiva, la motivazione della Corte territoriale risulta illogicaladdove, pur riconoscendo la pressione esercitata da [OSCURATO:PERSONA] per il recuperodella droga, escluderebbe che egli potesse rappresentarsi il rischio di una reazionearmata, postulando un’irragionevole cesura fra la fase preparatoria e l’esito finaledell’azione.Inoltre, la Corte avrebbe travisato l’espressione intercettata («se sapevo nonti mandavo»), interpretata come manifestazione di dissenso rispetto all’omicidio,ma che letta nel contesto complessivo delle prove, sarebbe stata indice del suorammarico per la gestione inefficace della vicenda, compatibile con la prevedibilitàdell’evento.Analogamente, quanto alla condotta successiva al fatto, essa sarebbe stataqualificata come post delictum, senza confrontarsi con la totale assenza didissociazione dell’imputato rispetto all’agire del complice, indice sintomatico di unaprevia accettazione del rischio.Quanto alla valutazione dell’azione di Caprio come «estemporanea», si osservache anche un’azione d’impeto può rientrare tra gli sviluppi prevedibili di unasituazione criminosa già connotata da tensione, armi e pressioni.In sintesi, la decisione impugnata avrebbe compiuto una valutazioneparcellizzata e non coordinata del materiale probatorio, omettendo di considerareelementi decisivi e introducendo una ricostruzione incompatibile con le emergenzeprocessuali e, dunque, integrando una violazione delle regole logico-argomentative che devono presidiare il giudizio di responsabilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2.

Con un unico motivo, il Procuratore generale territoriale deduce lamancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonchéil travisamento della prova, in relazione alla esclusione della responsabilitàdell’imputato.

In particolare, il ricorso assume che la Corte di assise di appello, insede di rinvio, avrebbe frainteso il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e degliesiti intercettivi; escluso illogicamente la prevedibilità dell’evento omicidiario;operato una valutazione frazionata e non coordinata del compendio probatorio;qualificato erroneamente la condotta successiva ai fatti, omettendo di attribuirlevalenza sintomatica di una previa adesione al fatto del coimputato.3.

Le censure non possono essere condivise.Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice del rinvio,ha escluso sia la volontà dell’evento omicidiario, sia la sua prevedibilità da partedi [OSCURATO:PERSONA], estraneo all’iniziativa autonoma ed estemporanea di Caprio, apartire da un esame analitico e complessivo degli elementi indiziari già richiamatidalla sentenza rescindente, di cui ha fornito una interpretazione non illogica nécontraddittoria, idonea a colmare i vizi motivazionali della pronuncia annullata.3.1.

In primis, la Corte territoriale ha ridefinito la cornice fattuale della vicenda,sottolineando come l’azione del gruppo criminale si fosse articolata in tre distintiaccessi, tutti diretti al recupero dello stupefacente sottratto dai due nigeriani ecome l’azione omicidiaria sia maturata soltanto nel corso del terzo incontro, inmodo improvviso e non programmato.In tale quadro, la sentenza impugnata ha valorizzato il dato decisivo dellalimitata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’operazione, circoscritta al solo primoaccesso, nel corso del quale egli si attivò unicamente, senza fare ricorso ad armi,per organizzare il recupero della droga, obiettivo coerente con il suo ruolo divertice e con l’interesse economico del gruppo criminale.Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto dimostrato, sulla base delle dichiarazionidei testimoni e delle stesse persone offese (v. in particolare le dichiarazioni diCaleb Nwabuleze), che i nigeriani avessero avanzato la richiesta di 2.000 euro inoccasione del secondo incontro e che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato a conoscenza dellatrattativa economica, svoltasi con alcuni momenti di tensione, ma senzadegenerazioni violente o aggressive, tali da rendere prevedibile un esitoomicidiario.

Dunque, secondo tale ricostruzione, le minacce rivolte a CalebNwabuleze, richiamate nel ricorso, si collocavano in un momento antecedente alconfronto tra i componenti del gruppo criminale e i detentori della sostanza.Solo in un momento successivo, e precisamente in occasione del terzo edefinitivo accesso, al quale l’imputato non aveva preso parte e di cui aveva avutoconoscenza solo successivamente, il progressivo evolversi della tensione avevaportato, a seguito di un dissidio sulla modalità di pagamento, all’improvvisareazione di Caprio, che aveva recuperato autonomamente l’arma e aveva agito inmodo impulsivo, realizzando un’azione omicidiaria estranea al piano originario,priva di collegamento causale e psicologico con la condotta di [OSCURATO:PERSONA].3.2.

In tale prospettiva, deve ritenersi immune da censure la conclusione dellaCorte di merito che ha escluso, in capo a [OSCURATO:PERSONA], la prevedibilità dell’eventoomicidiario, non riconducibile a un piano condiviso.La sentenza di secondo grado, infatti, ha posto in rilievo che l’unico mandatoconferito dall’imputato era quello di consegnare la somma di denaro richiesta perottenere la restituzione dello stupefacente, senza che siano emersi concretielementi idonei a dimostrare la previsione o, comunque, l’accettazione di unosviluppo violento dell’azione, anche alla luce dell’assenza di elementi attestanti laconoscenza della disponibilità di armi da fuoco o di una pianificazione in tal senso.In tale contesto, la valorizzazione dell’intercettazione in cui l’imputato invitavaa tornare sul posto e a versare la somma richiesta, unitamente all’interpretazionedell’espressione pronunciata all’esito dell’evento («era meglio che non timandavo») come manifestazione di disappunto per il fallimento dell’operazione,costituisce espressione di un apprezzamento di merito sorretto da una motivazionelogicamente coerente, laddove l’opposto rilievo formulato dal ricorrente si risolvenella prospettazione di una diversa lettura del dato probatorio, non consentita insede di legittimità.3.3.

Parimenti priva di fondamento è la doglianza relativa alla valutazione dellacondotta di [OSCURATO:PERSONA] successiva ai fatti, consistita nel fornire indicazionidifensive a Caprio e nel garantire sostegno alla sua compagna.La Corte territoriale ha, infatti, esaminato tale comportamento e ha ritenutoche esso non fosse dimostrativo di una partecipazione morale all’omicidio,evidenziando come l’atteggiamento di protezione nei confronti del complice fossefunzionale alle dinamiche proprie del contesto associativo, all’esigenza dipreservare gli equilibri interni al gruppo criminale e a prevenire possibili esitipregiudizievoli per lo stesso.3.4.

Tale complessiva ricostruzione, in definitiva, risulta congruamentemotivata e immune da profili di manifesta illogicità, sicché le contrarie deduzionidel ricorrente finiscono per risolversi nella prospettazione di una diversa,alternativa lettura del dato probatorio, non consentita in sede di legittimità.Nessuna delle censure dedotte evidenzia, dunque, un travisamento decisivodella prova che possa essere desunto dal testo del provvedimento impugnato, némette in luce incongruenze logiche tali da disarticolare il complessivo impiantoargomentativo della decisione.Va, infatti, ricordato che secondo il consolidato orientamento di legittimità, ilvizio di travisamento della prova è configurabile soltanto quando il giudice dimerito abbia posto a fondamento della decisione una prova inesistente, ovveroabbia attribuito a una prova un contenuto oggettivamente e incontrovertibilmentediverso da quello reale, sempre che il dato probatorio travisato sia dotato didecisività, nel senso che la sua corretta considerazione sarebbe idonea adisarticolare l’intero ragionamento decisorio.Nondimeno, nel caso di specie, il ricorso non individua un dato probatorio il cuicontenuto sia stato oggettivamente alterato o ignorato dalla Corte territoriale, macontesta il significato attribuito dal Giudice del rinvio alle dichiarazioni di CalebNwabuleze e alle conversazioni intercettate, contrapponendo alla ricostruzioneaccolta nella sentenza impugnata una diversa interpretazione del medesimocompendio probatorio, certamente preclusa nel giudizio di legittimità.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso del Procuratoregenerale deve essere rigettato, in quanto complessivamente infondato.

P.Q.MRigetta il ricorso del Procuratore generale.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arico diMAZZACCARO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE di ASSISE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, CINZIAPARASPORO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità delricorso;udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 ottobre 2022, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Napoli condannò [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattordici anni equattro mesi di reclusione ritenendolo colpevole, quale vertice del gruppocriminale a lui facente capo, del delitto previsto dagli artt. 110, 575, 582, 416-bis.1 cod. pen., per avere diretto e organizzato un’azione finalizzata al recupero disostanza stupefacente sottratta al gruppo da due cittadini nigeriani, conclusasi conl'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], con leaggravanti di aver agito in numero superiore a cinque e con metodo mafioso (capo1); nonché del delitto previsto dagli artt. 110, 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974,416-bis.1 cod. pen., per avere concorso nella detenzione illecita e nel porto inluogo pubblico di una pistola calibro 9x21, commessi con metodo mafioso (capo2); fatti accaduti in [OSCURATO:PERSONA] il 10 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] fu altresìcondannato per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990,416-bis.1 cod. pen. (capo 3), a 6 anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa.1.2. Con sentenza in data 28 settembre 2023, la Corte di assise di appello diNapoli, in riforma della sentenza di primo grado, assolse [OSCURATO:PERSONA] dai delitti dicui capi 1) e 2) «per non aver commesso il fatto».1.3. Con sentenza del 19 giugno 2024, la Prima Sezione della Corte dicassazione annullò la sentenza di appello rilevando che la Corte territoriale, nelribaltare la sentenza di primo grado, non aveva fornito una motivazione rafforzata,limitandosi ad affermare l'insufficienza del quadro indiziario e omettendo divalutare i seguenti indizi: 1) l'urgenza impellente manifestata da [OSCURATO:PERSONA] nelrecuperare la sostanza sottratta, emergente dalle intercettazioni; 2) la suaconoscenza dell'esito negativo del secondo accesso (v. conv. n. 441 in cui Caprioriferiva al suo interlocutore che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di non preoccuparsiper la richiesta dei nigeriani di 2.000 euro che aveva determinato un inasprimentodegli animi); 3) il comportamento da lui tenuto dopo i fatti, reputato non coerentecon una posizione di estraneità, avuto riguardo all’assenza di iniziative neiconfronti del correo e al sostegno assicurato ai familiari di quest’ultimo.1.4. Con sentenza in data 29 settembre 2025, la Corte di assise di appello diNapoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha nuovamente assolto GiuseppeMazzaccaro in relazione ai fatti contestati ai capi 1) e 2), non essendovi elementiidonei a dimostrare la volontà omicidiaria di [OSCURATO:PERSONA], né la prevedibilitàdell’evento letale, da ricondurre a una iniziativa esclusiva del complice.In particolare, l’imputato era consapevole delle trattative in corso con i cittadininigeriani per la restituzione dello stupefacente, ma non che tra i partecipanti fosseprogressivamente maturata una situazione di tensione, caratterizzata da minacceo violenze. Egli, infatti, aveva partecipato all’incontro iniziale, mentre l’escalationviolenta si era verificata solo nel corso di un successivo incontro, al quale nonaveva preso parte.In tale contesto, l’azione violenta del complice, autore dell’omicidio e delferimento, costituiva un episodio autonomo, non prevedibile e non controllabiledall’imputato, la cui mancata presa di distanza non poteva ritenersi sintomatica diun’adesione all’azione omicidiaria. Analogamente, l’espressione, intercettata, concui l’imputato aveva commentato l’accaduto con il complice, doveva essereritenuta neutra, quale mero segno di disappunto verso il drammatico epilogo.2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoliha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo, conun unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione allaesclusione della responsabilità dell’imputato e al travisamento della prova.Nel dettaglio, la censura si articola intorno al tema centrale della prevedibilitàdell’evento omicidiario in capo a [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, della configurabilità a suocarico quantomeno del concorso anomalo previsto dall’art. 116 cod. pen., esclusadalla Corte di appello sul rilievo che egli non fosse consapevole della disponibilitàdi armi e della tensione maturata nei suoi sodali e che, dunque, l’azione delcomplice fosse frutto di un’iniziativa autonoma, improvvisa e non controllabile.Tale ricostruzione sarebbe viziata da un grave travisamento della prova idoneoa disarticolare l’intero impianto motivazionale, avendo la Corte territorialefrainteso il contenuto delle dichiarazioni del teste Nwabueze e degli esitiintercettivi, da cui emergerebbe che, già nel primo incontro, gli emissari del gruppoavevano posto in essere condotte intimidatorie, accompagnate da minacce dimorte e dall’esibizione di armi bianche; circostanze alle quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbeassistito direttamente e dalle quali avrebbe potuto acquisire contezza della fortetensione che, sin dall’inizio della vicenda, si era manifestata tra i protagonisti.La sentenza impugnata avrebbe, poi, illogicamente ridimensionato il significatodel secondo incontro, finalizzato alla trattativa economica per la restituzione delladroga, nel quale si sarebbe instaurato un clima di crescente nervosismo, notoall’imputato alla luce delle intercettazioni che attestavano la sua consapevolezzadella richiesta estorsiva dei nigeriani e l’urgenza di recuperare lo stupefacente. Talielementi non avrebbero potuto essere isolati dalla cornice complessiva,caratterizzata da pressioni, minacce e disponibilità di armi, idonea a rendereprevedibile uno sbocco violento.In questa prospettiva, la motivazione della Corte territoriale risulta illogicaladdove, pur riconoscendo la pressione esercitata da [OSCURATO:PERSONA] per il recuperodella droga, escluderebbe che egli potesse rappresentarsi il rischio di una reazionearmata, postulando un’irragionevole cesura fra la fase preparatoria e l’esito finaledell’azione.Inoltre, la Corte avrebbe travisato l’espressione intercettata («se sapevo nonti mandavo»), interpretata come manifestazione di dissenso rispetto all’omicidio,ma che letta nel contesto complessivo delle prove, sarebbe stata indice del suorammarico per la gestione inefficace della vicenda, compatibile con la prevedibilitàdell’evento.Analogamente, quanto alla condotta successiva al fatto, essa sarebbe stataqualificata come post delictum, senza confrontarsi con la totale assenza didissociazione dell’imputato rispetto all’agire del complice, indice sintomatico di unaprevia accettazione del rischio.Quanto alla valutazione dell’azione di Caprio come «estemporanea», si osservache anche un’azione d’impeto può rientrare tra gli sviluppi prevedibili di unasituazione criminosa già connotata da tensione, armi e pressioni.In sintesi, la decisione impugnata avrebbe compiuto una valutazioneparcellizzata e non coordinata del materiale probatorio, omettendo di considerareelementi decisivi e introducendo una ricostruzione incompatibile con le emergenzeprocessuali e, dunque, integrando una violazione delle regole logico-argomentative che devono presidiare il giudizio di responsabilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Con un unico motivo, il Procuratore generale territoriale deduce lamancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonchéil travisamento della prova, in relazione alla esclusione della responsabilitàdell’imputato. In particolare, il ricorso assume che la Corte di assise di appello, insede di rinvio, avrebbe frainteso il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e degliesiti intercettivi; escluso illogicamente la prevedibilità dell’evento omicidiario;operato una valutazione frazionata e non coordinata del compendio probatorio;qualificato erroneamente la condotta successiva ai fatti, omettendo di attribuirlevalenza sintomatica di una previa adesione al fatto del coimputato.3. Le censure non possono essere condivise.Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice del rinvio,ha escluso sia la volontà dell’evento omicidiario, sia la sua prevedibilità da partedi [OSCURATO:PERSONA], estraneo all’iniziativa autonoma ed estemporanea di Caprio, apartire da un esame analitico e complessivo degli elementi indiziari già richiamatidalla sentenza rescindente, di cui ha fornito una interpretazione non illogica nécontraddittoria, idonea a colmare i vizi motivazionali della pronuncia annullata.3.1. In primis, la Corte territoriale ha ridefinito la cornice fattuale della vicenda,sottolineando come l’azione del gruppo criminale si fosse articolata in tre distintiaccessi, tutti diretti al recupero dello stupefacente sottratto dai due nigeriani ecome l’azione omicidiaria sia maturata soltanto nel corso del terzo incontro, inmodo improvviso e non programmato.In tale quadro, la sentenza impugnata ha valorizzato il dato decisivo dellalimitata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’operazione, circoscritta al solo primoaccesso, nel corso del quale egli si attivò unicamente, senza fare ricorso ad armi,per organizzare il recupero della droga, obiettivo coerente con il suo ruolo divertice e con l’interesse economico del gruppo criminale.Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto dimostrato, sulla base delle dichiarazionidei testimoni e delle stesse persone offese (v. in particolare le dichiarazioni diCaleb Nwabuleze), che i nigeriani avessero avanzato la richiesta di 2.000 euro inoccasione del secondo incontro e che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato a conoscenza dellatrattativa economica, svoltasi con alcuni momenti di tensione, ma senzadegenerazioni violente o aggressive, tali da rendere prevedibile un esitoomicidiario. Dunque, secondo tale ricostruzione, le minacce rivolte a CalebNwabuleze, richiamate nel ricorso, si collocavano in un momento antecedente alconfronto tra i componenti del gruppo criminale e i detentori della sostanza.Solo in un momento successivo, e precisamente in occasione del terzo edefinitivo accesso, al quale l’imputato non aveva preso parte e di cui aveva avutoconoscenza solo successivamente, il progressivo evolversi della tensione avevaportato, a seguito di un dissidio sulla modalità di pagamento, all’improvvisareazione di Caprio, che aveva recuperato autonomamente l’arma e aveva agito inmodo impulsivo, realizzando un’azione omicidiaria estranea al piano originario,priva di collegamento causale e psicologico con la condotta di [OSCURATO:PERSONA].3.2. In tale prospettiva, deve ritenersi immune da censure la conclusione dellaCorte di merito che ha escluso, in capo a [OSCURATO:PERSONA], la prevedibilità dell’eventoomicidiario, non riconducibile a un piano condiviso.La sentenza di secondo grado, infatti, ha posto in rilievo che l’unico mandatoconferito dall’imputato era quello di consegnare la somma di denaro richiesta perottenere la restituzione dello stupefacente, senza che siano emersi concretielementi idonei a dimostrare la previsione o, comunque, l’accettazione di unosviluppo violento dell’azione, anche alla luce dell’assenza di elementi attestanti laconoscenza della disponibilità di armi da fuoco o di una pianificazione in tal senso.In tale contesto, la valorizzazione dell’intercettazione in cui l’imputato invitavaa tornare sul posto e a versare la somma richiesta, unitamente all’interpretazionedell’espressione pronunciata all’esito dell’evento («era meglio che non timandavo») come manifestazione di disappunto per il fallimento dell’operazione,costituisce espressione di un apprezzamento di merito sorretto da una motivazionelogicamente coerente, laddove l’opposto rilievo formulato dal ricorrente si risolvenella prospettazione di una diversa lettura del dato probatorio, non consentita insede di legittimità.3.3. Parimenti priva di fondamento è la doglianza relativa alla valutazione dellacondotta di [OSCURATO:PERSONA] successiva ai fatti, consistita nel fornire indicazionidifensive a Caprio e nel garantire sostegno alla sua compagna.La Corte territoriale ha, infatti, esaminato tale comportamento e ha ritenutoche esso non fosse dimostrativo di una partecipazione morale all’omicidio,evidenziando come l’atteggiamento di protezione nei confronti del complice fossefunzionale alle dinamiche proprie del contesto associativo, all’esigenza dipreservare gli equilibri interni al gruppo criminale e a prevenire possibili esitipregiudizievoli per lo stesso.3.4. Tale complessiva ricostruzione, in definitiva, risulta congruamentemotivata e immune da profili di manifesta illogicità, sicché le contrarie deduzionidel ricorrente finiscono per risolversi nella prospettazione di una diversa,alternativa lettura del dato probatorio, non consentita in sede di legittimità.Nessuna delle censure dedotte evidenzia, dunque, un travisamento decisivodella prova che possa essere desunto dal testo del provvedimento impugnato, némette in luce incongruenze logiche tali da disarticolare il complessivo impiantoargomentativo della decisione.Va, infatti, ricordato che secondo il consolidato orientamento di legittimità, ilvizio di travisamento della prova è configurabile soltanto quando il giudice dimerito abbia posto a fondamento della decisione una prova inesistente, ovveroabbia attribuito a una prova un contenuto oggettivamente e incontrovertibilmentediverso da quello reale, sempre che il dato probatorio travisato sia dotato didecisività, nel senso che la sua corretta considerazione sarebbe idonea adisarticolare l’intero ragionamento decisorio.Nondimeno, nel caso di specie, il ricorso non individua un dato probatorio il cuicontenuto sia stato oggettivamente alterato o ignorato dalla Corte territoriale, macontesta il significato attribuito dal Giudice del rinvio alle dichiarazioni di CalebNwabuleze e alle conversazioni intercettate, contrapponendo alla ricostruzioneaccolta nella sentenza impugnata una diversa interpretazione del medesimocompendio probatorio, certamente preclusa nel giudizio di legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso del Procuratoregenerale deve essere rigettato, in quanto complessivamente infondato. P.Q.MRigetta il ricorso del Procuratore generale.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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