CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32692/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2026 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Catania, rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., a seguito di rinuncia ai motivi di appello quanto alla penale responsabilità dell'imputato, ex art. 599 bis cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1 lett e) cod. proc. pen. con riguardo all'eccessività della pena - è palesemente inammissibile in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Va premesso che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'éffetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizionedel giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). Quanto alla dosimetria della pena, il trattamento è stato correlato alla proposta proveniente dalle parti, determinandosi una pena che non incorre nella illegalità della stessa; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso è inammissibile perché non consentito; Rilevato che la causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila; P. Q. P.Q.M