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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 25483/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, e in particolare: - al reato di concorso esterno in associazione di tipo rnafioso, realizzato mediante condotta perdurante quantomeno sino all'anno 2009 (reato accertato con sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 21 luglio 2021, irrevocabile dal 27 aprile 2023); - al reato di corruzione propria attiva (accertato con sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 17 ottobre 2017, irrevocabile dal 12 settembre 2018), per avere Cosentino, nel corso della custodia cautelare relativa al reato associativo, tra l'aprile dell'anno 2014 e il marzo 2015, "retribuito" un agente di polizia penitenziaria (procurando l'assunzione di suoi familiari presso una cooperativa gestita da persone al detenuto politicamente legate) in cambio di trattamenti di favore.

Il giudice dell'esecuzione escludeva l'identità di disegno criminoso, rilevando il carattere estemporaneo della seconda risoluzione criminosa, non riconducibile ad una anticipata ed unitaria programmazione.

2. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente assistito dal suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, illustrato in questa sede da successiva memoria.

Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione.

L'ordinanza impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con la tesi, ribadita anche in una memoria difensiva che il giudice di merito non avrebbe degnato di alcuna attenzione, secondo cui, in entrambe le vicende criminose, Cosentino avrebbe strumentalizzato a fini illeciti, volgendolo ad una logica di scambio, il proprio potere politico ed istituzionale (barattando i suoi servigi contro voti nel reato associativo, e contro illeciti vantaggi penitenziari nella corruzione), avvalendosi della medesima rete stabile di relazione.

Non sarebbe dunque vero che la corruzione non fosse preventivabile anteriormente alla detenzione, essendo essa collegata alla stessa figura di uomo politico e di potere che l'interessato da sempre esercitava, e proprio ciò aveva indotto l'agente di polizia penitenziaria a rivolgersi a lui nel febbraio del 2014, ancora prima del suo arresto.

Il nuovo reato replicava uno schema comportamentale antico, che aveva già originato il primo reato e che integrava i presupposti della richiesta continuazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Costituisce principio acquisito (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

La connessione finalistica tra le violazioni, così come la comune impostazione delinquenziale, non permettono, di per sé sole, di riscontrare il proprium dell'istituto, riflesso esclusivamente da illeciti che siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).

2. L'ordinanza impugnata è conforme a tali principi e non incorre in alcuna aporia, incongruenza o travisamento motivazionale.

Essa ineccepibilmente rileva che l'unitario filo conduttore di condotta, messo in risalto dal ricorrente, non è determinante ai fini della continuazione, perché esso non postula necessariamente che, al tempo della prima risoluzione criminosa, la commissione del reato successivo fosse stata ideata e predeterminata, quanto meno in termini generali.

Ciò posto, il giudice a quo ha buon gioco nell'evidenziare che l'evenienza di un'anticipata unitaria programmazione appaia francamente implausibile, non potendo Cosentino ragionevolmente prevedere, quando iniziò a fiancheggiare il clan dei Casalesi, prima del 2009, se e quando sarebbe stato inquisito ed arrestato, né se avrebbe avuto necessità di "comprare" in carcere i favori della custodia, né quale tipologia generale di accordo corruttivo mettere in campo.

La circostanza che il pubblico ufficiale corrotto possa aver contattato Cosentino ancor prima del suo nuovo arresto non intacca, in tutta evidenza, il senso del ragionamento.

Né quest'ultimo è compromesso dal fatto che le attività di concorso esterno possano essere proseguite anche negli anni 2013 e 2014.

Date per ammesse entrambe le evenienze, non per questo sarebbe dimostrata, né diverrebbe anche solo probabile, la criminogenesi unitaria,, contestuale alla manifestazione criminosa originaria.

3. Il ricorso è respinto, alla stregua delle considerazioni che precedono, nonché del principio secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive (di cui pure il ricorrente si è doluto in questa sede) non può essere fatta valere in sé, in sede di ricorso, come vizio del provvedimento impugnato, potendo solo la circostanza influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento medesimo (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv, 272009; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561), nella specie già positivamente scrutinate.

Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, e in particolare: - al reato di concorso esterno in associazione di tipo rnafioso, realizzato mediante condotta perdurante quantomeno sino all'anno 2009 (reato accertato con sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 21 luglio 2021, irrevocabile dal 27 aprile 2023); - al reato di corruzione propria attiva (accertato con sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 17 ottobre 2017, irrevocabile dal 12 settembre 2018), per avere Cosentino, nel corso della custodia cautelare relativa al reato associativo, tra l'aprile dell'anno 2014 e il marzo 2015, "retribuito" un agente di polizia penitenziaria (procurando l'assunzione di suoi familiari presso una cooperativa gestita da persone al detenuto politicamente legate) in cambio di trattamenti di favore. Il giudice dell'esecuzione escludeva l'identità di disegno criminoso, rilevando il carattere estemporaneo della seconda risoluzione criminosa, non riconducibile ad una anticipata ed unitaria programmazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente assistito dal suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, illustrato in questa sede da successiva memoria. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con la tesi, ribadita anche in una memoria difensiva che il giudice di merito non avrebbe degnato di alcuna attenzione, secondo cui, in entrambe le vicende criminose, Cosentino avrebbe strumentalizzato a fini illeciti, volgendolo ad una logica di scambio, il proprio potere politico ed istituzionale (barattando i suoi servigi contro voti nel reato associativo, e contro illeciti vantaggi penitenziari nella corruzione), avvalendosi della medesima rete stabile di relazione. Non sarebbe dunque vero che la corruzione non fosse preventivabile anteriormente alla detenzione, essendo essa collegata alla stessa figura di uomo politico e di potere che l'interessato da sempre esercitava, e proprio ciò aveva indotto l'agente di polizia penitenziaria a rivolgersi a lui nel febbraio del 2014, ancora prima del suo arresto. Il nuovo reato replicava uno schema comportamentale antico, che aveva già originato il primo reato e che integrava i presupposti della richiesta continuazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. La connessione finalistica tra le violazioni, così come la comune impostazione delinquenziale, non permettono, di per sé sole, di riscontrare il proprium dell'istituto, riflesso esclusivamente da illeciti che siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). 2. L'ordinanza impugnata è conforme a tali principi e non incorre in alcuna aporia, incongruenza o travisamento motivazionale. Essa ineccepibilmente rileva che l'unitario filo conduttore di condotta, messo in risalto dal ricorrente, non è determinante ai fini della continuazione, perché esso non postula necessariamente che, al tempo della prima risoluzione criminosa, la commissione del reato successivo fosse stata ideata e predeterminata, quanto meno in termini generali. Ciò posto, il giudice a quo ha buon gioco nell'evidenziare che l'evenienza di un'anticipata unitaria programmazione appaia francamente implausibile, non potendo Cosentino ragionevolmente prevedere, quando iniziò a fiancheggiare il clan dei Casalesi, prima del 2009, se e quando sarebbe stato inquisito ed arrestato, né se avrebbe avuto necessità di "comprare" in carcere i favori della custodia, né quale tipologia generale di accordo corruttivo mettere in campo. La circostanza che il pubblico ufficiale corrotto possa aver contattato Cosentino ancor prima del suo nuovo arresto non intacca, in tutta evidenza, il senso del ragionamento. Né quest'ultimo è compromesso dal fatto che le attività di concorso esterno possano essere proseguite anche negli anni 2013 e 2014. Date per ammesse entrambe le evenienze, non per questo sarebbe dimostrata, né diverrebbe anche solo probabile, la criminogenesi unitaria,, contestuale alla manifestazione criminosa originaria. 3. Il ricorso è respinto, alla stregua delle considerazioni che precedono, nonché del principio secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive (di cui pure il ricorrente si è doluto in questa sede) non può essere fatta valere in sé, in sede di ricorso, come vizio del provvedimento impugnato, potendo solo la circostanza influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento medesimo (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv, 272009; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561), nella specie già positivamente scrutinate. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri
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