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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17801/2026

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orte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo e deduce la carenza della motivazione sul quantum di aumenti a titolo dicontinuazione;rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, la censura si pone inantitesi con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In tema di reato continuato, ilgiudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distintoper ciascuno dei reati satellite», con la precisazione «che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. eche non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)» (Sez.

U. n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269);considerato che la motivazione del giudice del merito ha rispettato tale arresto, avendoespressamente richiamato – a ragione della commisurazione delle porzioni di pena irrogataai sensi dell’art. 81 cod. pen. – la gravità dei reati, il danno in concreto inflitto e l’apportoofferto dalla condannata) e che tali elementi, diversamente da quanto lamentato nel ricorso,non costituiscono mere clausole di stile:rilevato altresì che la motivazione in parola è tanto più adeguata considerati i contenutiaumenti (di soli dieci giorni di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascun reato satelliteche pone la pena complessiva al riparo da un surrettizio cumulo di pene; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo e deduce la carenza della motivazione sul quantum di aumenti a titolo dicontinuazione;rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, la censura si pone inantitesi con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In tema di reato continuato, ilgiudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distintoper ciascuno dei reati satellite», con la precisazione «che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. eche non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)» (Sez. U. n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269);considerato che la motivazione del giudice del merito ha rispettato tale arresto, avendoespressamente richiamato – a ragione della commisurazione delle porzioni di pena irrogataai sensi dell’art. 81 cod. pen. – la gravità dei reati, il danno in concreto inflitto e l’apportoofferto dalla condannata) e che tali elementi, diversamente da quanto lamentato nel ricorso,non costituiscono mere clausole di stile:rilevato altresì che la motivazione in parola è tanto più adeguata considerati i contenutiaumenti (di soli dieci giorni di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascun reato satelliteche pone la pena complessiva al riparo da un surrettizio cumulo di pene; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17801/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris