CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 20256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 29110/19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, elettivamente domiciliatapresso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legisdall'Avvocatura dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 19 febbraio 2019 n. 3885; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: L’odierno ricorrente chiese al Giudice di pace di Viterbo la condanna dello Stato italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al risarcimento del danno per avere violato la direttiva comunitaria sul limite massimo della quantità di arsenico tollerabile nell’acqua potabile. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse la domanda con sentenza depositata il 14.10.2015, ma pubblicata il 3.2.2016. Oggetto:responsabilità dello Stato per contaminazione dell’acqua potabile. Il Tribunale di Roma, adìto dalla Presidenza del Consiglio con atto notificato il 2.9.20016, accolse il gravame previo rigetto dell’eccezione di tardività dell’impugnazione, sollevata dall’appellato. Ricorre per cassazione l’originario attore con ricorso fondato su un motivo. Resiste l’Avvocatura. La causa, già fissata per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. dinanzi alla VI Sezione di questa Corte, con ordinanza 31.3.2022 n. 10403 è stata rinviata a nuovo ruolo, nell’attesa della pronuncia delle Sezioni Unite circa i requisiti di validità della procura a ricorrere per cassazione. RITENUTOCHE: 1. La questione della validità della procura (in particolare, per il sospettato difetto del requisito di specialità) è superata dalla sentenza delle SezioniUnite n. 36057 del 9/12/2022, Rv. 666374 - 01. La procura del ricorrente infatti è redatta su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, e secondo la decisione appena ricordata essa deve presumersi apposta in calce al ricorso, “anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere”. 2. Con l’unico motivo il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha fatto decorrere il termine per impugnare, di cui all’art. 327 c.p.c., dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con conseguente giudizio di tempestività del gravame proposto dall’avvocatura),mentre il “[OSCURATO:DATA_NASCITA]” fu soltanto la data in cui l’avvenuto deposito della sentenza venne comunicata alle parti, il deposito vero e proprio avvennendoil 14.10.2015. Aggiunge che nel caso di specie non rilevano i princìpi stabiliti da Cass. SU 18569/16, in quanto nel caso di specie non ci si trovava dinanzi ad una sentenza recante una doppia data (una di deposito, l’altra di pubblicazione), ma ad una sentenza che aveva una sola data (quella di deposito), che perciò doveva “presumersi coincidente con la pubblicazione”. 2.1. Ilmotivo è infondato. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti da Cass. SU 18569/16, premettendo in diritto che il dies a quoper impugnare decorre dalla data in cui sono stati eseguiti gli adempimenti volti a dare pubblica conoscibilità alla sentenza, ed accertando in fatto che nella specie tali adempimenti erano stati eseguiti il 3.2.2016. La prima statuizione è corretta in diritto, la seconda costituisce un apprezzamento di fatto come tale incensurabile in questa sede. In ogni caso rileva il Collegio che dal biglietto di cancelleria fotocopiato dal ricorrente nel ricorso si legge: “depositata sentenza numero 180/2016 in data 3.2.2016”: sicché non infondatamente il Tribunale ha ravvisata nel 3 febbraio 2016 la data di pubblicazio ne della sentenza impugnata. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, in base al valore della causa. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi