CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30617/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimata – Avverso la sentenza n. 578/2020della CORTE D’APPELLO DIPALERMO, depositata il giorno 15 aprile2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 gennaio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 30617/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con sentenza n. 5004 del 2017, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’atto di precetto per il pagamento della somma di euro 50.831,42 intimato dallaZetazoo s.r.l. (lite pendente, dichiarata fallita) in forza di assegno bancario, dichiarò la nullità dell’atto di precetto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall’opposta, condannò l’opponente al pagamento della somma di euro 42.109,80, oltre accessori e spese; la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile l’appello interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; specificamente, la Corte d’appello ha ritenuto la inappellabilità della sentenza di prime cure, nella parte e per i m otivi ( circa la regolarità formale dell’assegno bancario azionato come titolo) qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, ma altresì generica –con la conseguente sanzione di cui all’art. 342 cod. proc. civ. –l’impugnazione rivolta alla sentenza di prime cure, ove statuente su opposizione all’esecuzione; ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l.; è rimasta intimata la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].; considerato che con il primo motivo, lamentando violazione degli artt. 113, 617, 100, 92, comma secondo, e 342 cod. proc. civ., si assume che «l’accoglimento della opposizione [nella parte in cui si deduceva la inidoneità dell’assegno bancario a costituire titolo esecutivo] avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello, stante la soccombenza reciproca, a compensare le spese di lite di primo grado»; la doglianza è inammissibile: diretta a censurare il regolamento delle spese operato dal giudice di prime cure, essa doveva costituire ragione di appello, ma del relativo dispiegamento neppure è, in modo chiaro ed univoco,dato conto in ricorso; r.g. n. 30617/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo mezzo, ascritto a violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si censura la valutazione compiuta in ordine alla rinuncia alla domanda riconvenzionale di parte opposta, erroneamente circoscritta dai giudici di merito alla sola domanda risarcitoria; anche questo motivo è inammissibile; il ricorrente omette di riferire, nella sola sede consentita e cioè in ricorso (trascrivendone il tenore o comunque illustrandone il contenuto), le conclusioni rassegnate da parte opposta all’udienza fissata per la precisazione delle stesse ovvero in sede di discussione: eppure soltanto dall’apprezzamento del contegno serbato dalla parte in tale momento processuale può inferirsi la volontà della stessa circa le domande o eccezioni su cui si invoca la pronuncia (ed in specie la volontà di abbandonare domande o istanze in precedenza formulate), vigendo comunque la presunzione, in caso di mancata comparizione all’udienza di precisazione di conclusioni o di precisazione generica delle stesse, di conferma delle richieste precedentemente avanzate (Cass.20/11/2020, n. 26523; Cass. 09/07/2018, n. 18027); pertanto, tale omissione preclude la disamina della doglianza; con il terzo motivo, ancora per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si censura il mancato accoglimento della domanda, spiegata in via gradata per l’eventualità della ritenuta rinuncia alla sola domanda di risarcimento, di riduzione della condanna ad euro 18.277,92, per essere le ulteriori voci di spesa considerate nella consulenza tecnica di ufficio (e recepite nella sentenza di prime cure) eccedenti i limiti del mandato conferito all’ausiliario e della domanda riconvenzionale; il motivo è del pari inammissibile, non attingendo criticamente l’argomentazionespesa al riguardo dalla gravata sentenza; r.g. n. 30617/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] invero, la Corte territoriale ha ritenuto «ininfluente» la deduzione svolta dall’appellante (qui ricorrente), per aver questi mancato di «formulare, nei termini di rito, specifici ed argomentati rilievi» sul fatto che «l’ausiliario avesse esorbitato i limiti dell’incarico»: motivazione del tutto ignorata (e, quindi, in nulla scalfita) dal motivo in esame, che si limita a reiterare contestazioni sul merito della C.T.U., senza specificare (anche qui, nella sola ammissibile sede del ricorso) in qual modo e in quale atto del giudizio di appello la ricorrente vi avrebbe provveduto; il ricorso è, in definitiva, inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio della parte intimata; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art.