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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28147/2026

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posto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in qualità di parte civile, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le imputate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano state assolte dal reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla decisione di definire il giudizio senza attendere l'esito del processo civile istaurato per querela di falso e nonostante i numerosi rinvii delle udienze disposti a tal fine dal Giudice; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 479, comma 3, cod. proc. pen., decorso un anno dalla sospensione dibattimentale per la pregiudiziale civile, il giudice può revocarla anche d'ufficio e decidere direttamente la questione (v., sul punto, Sez. 5, n. 8046 del 10/06/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 211758 -01 che, anche se relativa alla sentenza di dichiarazione del fallimento, esprime un principio generale ricavabile dall'art. 479, comma 3, cod. proc. pen.) e in quanto del tutto adeguata è la motivazione resa dalla sentenza in ordine alla sufficienza della prova comunque raccolta (v. pag. 14 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in qualità di parte civile, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le imputate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano state assolte dal reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla decisione di definire il giudizio senza attendere l'esito del processo civile istaurato per querela di falso e nonostante i numerosi rinvii delle udienze disposti a tal fine dal Giudice; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 479, comma 3, cod. proc. pen., decorso un anno dalla sospensione dibattimentale per la pregiudiziale civile, il giudice può revocarla anche d'ufficio e decidere direttamente la questione (v., sul punto, Sez. 5, n. 8046 del 10/06/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 211758 -01 che, anche se relativa alla sentenza di dichiarazione del fallimento, esprime un principio generale ricavabile dall'art. 479, comma 3, cod. proc. pen.) e in quanto del tutto adeguata è la motivazione resa dalla sentenza in ordine alla sufficienza della prova comunque raccolta (v. pag. 14 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28147/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris