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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 18368/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24204-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato– avverso la sentenza n. 1459/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 3267/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lite R.G.N.24204/2022 Cron.

Rep.

Ud.30/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] In riforma dell a pronunci a di primo grado , la Corte d’appello di Napoli condannava l’Inps al pagamento delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, liquidandole in €630 per il primo grado ed €600 per il secondo grado, oltre accessori di legge, in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria.

L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura difensiva.

All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., deld.m. n.55/14, del d.m. n.37/ 1 8 , per avere la Corte liquidato le spese al di sotto del minimo legale per entrambi i gradi di giudizio.

Il ricorso è fondato.

Il valore della causa va individuato nel secondo scaglione come già accertato dalla Corte d’appello.

Applicando le tariffe forensi vigenti al tempo (aprile 2022), per il giudizio di primo grado, secondo la tab.4, si sarebbero dovuti liquidare €1085,50 risultanti dalla somma di €202,50 per studio della controversia, €202,50per la fase introduttiva del giudizio, €243 per la fase istruttoria e/o di trattazione, €437,50 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la quarta del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell’art. 4, d.m. n.55/14 ( Cass. 17088/24, Cass. 2450 /23 ) ; a fronte di €630 riconosciuti in sentenza.

Per il grado d’appello, trattandosi di causa inquadrabile nella tab.12, l’importo liquidabile era pari a €1198,50, risultanti dalla somma di €255per la fase di studio, €255 per la fase introduttiva del giudizio, €283,5 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €405 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%; a fronte di €600 riconosciuti in sentenza.

Alla stregua dell'importo dianzi delineato, la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata decisione è inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel casoconcreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato d.m. n. 55/2014 in relazione alle singole fasi processuali; La sentenza va dunque cassata in relazione al capo della condanna alle spese, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per la rideterminazione delle spese di lite del grado nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. alla Corte d’appello di Napoli,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24204-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato– avverso la sentenza n. 1459/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 3267/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lite R.G.N.24204/2022 Cron. Rep. Ud.30/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] In riforma dell a pronunci a di primo grado , la Corte d’appello di Napoli condannava l’Inps al pagamento delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, liquidandole in €630 per il primo grado ed €600 per il secondo grado, oltre accessori di legge, in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura difensiva. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., deld.m. n.55/14, del d.m. n.37/ 1 8 , per avere la Corte liquidato le spese al di sotto del minimo legale per entrambi i gradi di giudizio. Il ricorso è fondato. Il valore della causa va individuato nel secondo scaglione come già accertato dalla Corte d’appello. Applicando le tariffe forensi vigenti al tempo (aprile 2022), per il giudizio di primo grado, secondo la tab.4, si sarebbero dovuti liquidare €1085,50 risultanti dalla somma di €202,50 per studio della controversia, €202,50per la fase introduttiva del giudizio, €243 per la fase istruttoria e/o di trattazione, €437,50 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la quarta del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell’art. 4, d.m. n.55/14 ( Cass. 17088/24, Cass. 2450 /23 ) ; a fronte di €630 riconosciuti in sentenza. Per il grado d’appello, trattandosi di causa inquadrabile nella tab.12, l’importo liquidabile era pari a €1198,50, risultanti dalla somma di €255per la fase di studio, €255 per la fase introduttiva del giudizio, €283,5 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €405 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%; a fronte di €600 riconosciuti in sentenza. Alla stregua dell'importo dianzi delineato, la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata decisione è inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel casoconcreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato d.m. n. 55/2014 in relazione alle singole fasi processuali; La sentenza va dunque cassata in relazione al capo della condanna alle spese, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per la rideterminazione delle spese di lite del grado nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. alla Corte d’appello di Napoli,