CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19616/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA1849 CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, LELIOMARITATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE D'APPELLO diTRENTO, depositata il 21/06/2021 R.G.N. 75/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1849/2026Mario Tabarelli impugna sulla base di un unico moNtuimveoro dli ara ccolta generale 19616/2026sentenza n. 39/2021 della Corte d’appello di Trento che hDaat a pubblicazione 13/06/2026rigettato il gravame avverso la pronuncia del Tribunale dellamedesima sede che aveva respinto l’opposizione spiegataavverso avviso di addebito concernente contributi e sanzionipretesi alla gestione autonoma lavoratori agricoli per il periodo2014/2015, essendo stata ritenuta illegittima l’imputazione deipagamenti effettuati anche all’anno 2009, con residuo debito.Resiste INPS con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per violazione e falsa applicazionedell’art.3, comma 9, della legge n. 335/1995 in tema diprescrizione delle contribuzioni obbligatorie e dell’art. 2941 n. 8cod. civ. in materia di sospensione della prescrizione – Error iniudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.l.n. 463/1983, come convertito nella legge n. 638/1983, dell’art.1, comma 2, della legge n. 88/1989, dell’art, 6, comma 3, deld.lgs. n. 124/2004 avente ad oggetto la natura e l’entità deipoteri ispettivi dell’Inps – Error in iudicando per violazione efalsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 476/2001 sui controllifinalizzati all’accertamento della regolarità della posizionecontributiva degli iscritti agli elenchi dei coltivatori diretti.La Corte ha motivato come di seguito.-Il pagamento dei contributi richiesti da INPS per l’anno 2009 èdovuto perché la prescrizione quinquennale decorre dall’1Numero registro generale 568/2022gennaio 2015 giorno in cui il Tabarelli ha richiesto l’iscrizioneN umero sezionale 1849/2026Numero di raccolta generale 19616/2026all’INPS di Padova. Data pubblicazione 13/06/2026-Prima di allora, era iscritto all’INPS di Trento perché inseritonel nucleo familiare dalla madre come coadiutore nell’azienda difamiglia.-Con missiva del 2 marzo 2015 il Tabarelli ha chiesto lacancellazione dell’azienda agricola a nome della madre,deceduta in data 18 gennaio 2012, e ha chiesto l’iscrizionepresso l’INPS di Padova per il motivo che possiede e coltivaterrenti anche nella provincia di Padova.-Quindi, fino al gennaio 2015 la posizione assicurativaprevidenziale del Tabarelli non è stata correttamente denunciatané aggiornata in quanto l’interessato ha mantenuto la residenzain Trentino e ha omesso di dichiarare all’INPS l’esercizio qualeimprenditore dell’azienda agricola, l’esatta estensione deiterreni posseduto e coltivati e la loro ubicazione nella provinciadi Padova.-Lo stato di fatto è emerso dopo la domanda di iscrizioneall’INPS di Padova e l’accertamento effettuato dall’Istituto inesito al quale è risultato che la maggior parte dei fondi di cui ètitolare il Tabarelli fin dal 1992 è nella zona di Padova ed ècoltivata a frutteto con l’apporto di manodopera agricola,circostanze che hanno determinato l’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] del suo nucleo familiare dal 1 gennaio 2009 presso la sede diPadova territorialmente competente.-Sino al gennaio 2015 il Tabarelli non era quindi un contribuentenoto all’INPS di Padova perché nota era solo la sua posizioneprevidenziale quale coadiutore della madre, che, essendotitolare della impresa familiare agricola, era l’unico soggettoobbligato ad effettuare comunicazioni e versamenti, anche perla quota di spettanza dei familiari collaboratoriNumero registro generale 568/2022-Si tratta di una realtà di fatto nuova relativa ad un soggettoN umero sezionale 1849/2026Numero di raccolta generale 19616/2026distinto ed autonomo che ha esercitato l’attività agricola coDnat a pubblicazione 13/06/2026un’azienda sconosciuta all’INPS.-Non sussistendo un rapporto assicurativo in atto e trattandosidi un’omessa iscrizione, si determina un’ipotesi di sospensionedella prescrizione a causa di doloso occultamento del debito exart. 2941 n. 8 cod. civ.-Ne discende la legittimità del calcolo del periodo complessivoper cui sussiste il credito per contributi previdenziali evasi,2009-2015, come determinato dall’ente.Il ricorso è infondato.Il motivo, al di là del richiamo a molteplici norme di legge, difatto contesta che la Corte abbia ritenuto, sulla scortadell’esame del materiale probatorio, che il termine diprescrizione quinquennale è stato sospeso per dolosooccultamento del debito ex art. 2941 n. 8 cod. civ. da parte delricorrente: [OSCURATO:PERSONA] non si duole dell’accertamento deifatti di causa, che i giudici del merito hanno effettuatoconcordemente, ma lamenta che la Corte non abbia applicatocorrettamente la disciplina in tema di decorso del termine diprescrizione in caso di dolo del debitore.[OSCURATO:PERSONA], come il Tribunale, ha ancorato il dies a quo didecorrenza del termine prescrizionale al 1 gennaio 2015, giornoin cui (dato assunto come pacifico) l’interessato ha chiestol’iscrizione all’INPS di Padova, ed ha argomentato sui motivi chehanno portato a concludere che in epoca pregressa il debitoreavesse scientemente occultato la propria posizione all’Istituto.La Corte ha esposto le ragioni fondanti la ritenuta esistenza diun comportamento doloso, che è stato affermato sulla scorta diun accertamento in fatto nel quale sono stati valorizzati plurimiNumero registro generale 568/2022elementi, valutati nei due gradi di giudizio e ritenutNi umero sezionale 1849/2026Numero di raccolta generale 19616/2026convergenti: il fatto che prima del gennaio 2015 il ricorrentDeat a pubblicazione 13/06/2026risultasse iscritto all’Inps di Trento come coadiutore familiarenell’impresa della madre, che operava in quella provincia; chenon avesse denunziato né aggiornato la sua posizioneassicurativa prima di quella data, omettendo di dichiarareall’Inps l’esercizio di attività quale imprenditore, i terreniposseduti e coltivati ubicati nella provincia di Padova; il fattoche la cancellazione dell’azienda agricola a nome della madre,deceduta il 18 gennaio 2012, fosse stata chiesta il 2 marzo2015; il fatto che, a seguito della relazione tecnica fornita dallostesso Tabarelli su richiesta dell’Inps di Padova a maggio 2015(da cui risultava l’evoluzione della proprietà dello stesso) fosseemerso che “i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’iscrizionequale imprenditore agricolo professionale sussistevano già damolti anni prima del 2015”.La Corte ha, quindi, compiuto il doveroso accertamento in fatto,concludendo per la sussistenza di un comportamento doloso,comprovato persino da un documento che lo stesso ricorrenteaveva fornito all’Inps in sede amministrativa e che è entratoritualmente a far parte del compendio probatorio.Per giurisprudenza uniforme di questa Corte, l'accertamento diun eventuale occultamento doloso del credito configura ungiudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile neiristretti limiti tracciati in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083/2014, Cass. n. 1330/2026da ultimo), qui neppure ritualmente prospettati.Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna al pagamentodelle spese di legittimità secondo soccombenza, come liquidatein dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 20Nu0m2er,o registro generale 568/2022Numero sezionale 1849/2026inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, vNuam edroa dti ora ccolta generale 19616/2026parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto.La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità,liquidate in € 2000,00 per compensi € 200,00 per esborsi, oltrespese generali al 15% ed accessori come per legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito