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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31233/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, come da nota allegata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 2/5/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/2/2017 in regime di carcerazione a seguito di ordine di esecuzione, emessa in data 27/8/2014, della sentenza contumaciale di condanna alla pena di anni 3 e mesi 3 del 17/7/2013 del Tribunale di Lucca per i reati di rapina aggravata e lesioni ag- gravate, divenuta irrevocabile il 12/6/2014.

Il processo si svolgeva in contumacia dell'imputato, con notifica dell'estratto contumaciale in data 13/5/2014.

Il ricorrente con istanza del 11/1/2017 chiedeva la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione rappresentando la mancata conoscenza del processo pe- nale a suo carico anche in conseguenza della mancata conoscenza della lingua italiana.

Il Tribunale di Lucca con ordinanza del 24/02/2017, quale giudice dell'esecu- zione, dichiarava la non esecutività della sentenza di condanna ma per il diverso motivo della ritenuta non esaustività delle ricerche compiute ai fini della notifica dell'estratto contumaciale.

Per effetto di tale ordinanza l'odierno ricorrente veniva immediatamente libe- rato in data 24/2/2017 e il 3/4/2017 il difensore proponeva appello avverso l'ori- ginaria sentenza di condanna in primo grado.

Il ricorrente veniva, infine, assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte di Appello di Firenze per non aver commesso il fatto con sentenza del 25/3/2019 divenuta irrevocabile il 10/9/2019.

Nella pronuncia, pur ritenendo provata la presenza dell'imputato nel luogo di commissione dei fatti, si escludeva la sua compartecipazione al reato material- mente commesso dal suo connazionale coimputato.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] che propone, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., vizio motivazionale laddove il giudice della riparazione avrebbe ritenuto ingiustamente, che l'illegittimità dell'ordine di esecuzione sia derivato dalla condotta gravemente colposa del ricor- rente, dichiarato irreperibile per non aver comunicato le variazioni del proprio do- micilio abituale, per essere stato presente nel luogo di commissione del reato e per non aver chiesto in tempi più celeri la declaratoria di illegittimità dell'ordine di esecuzione.In relazione all'irreperibilità il ricorrente rileva di non aver avuto la possibilità di eleggere un domicilio certo essendo costretto per motivi economici ad accettare ospitalità dai suoi amici connazionali che gliela offrivano a turno e per brevi periodi.

Tale circostanza gli ha impedito di assolvere l'obbligo di comunicazione nel domicilio nonostante lo stesso dichiari di essere stato sempre ben conosciuto nella propria comunità ed in questura, nonché sempre in possesso di regolare permesso di soggiorno e titolare di partita iva tanto da renderlo immediatamente reperibile al momento dell'arresto.

Pertanto, nessuna colpa può essere addebitata per l'irreperibilità durante le indagini e il primo grado di giudizio e tantorneno una colpa grave.

In relazione alla rilevata compartecipazione al concorso rei reati si rileva l'as- soluta illogicità dell'argomentazione.

Il ricorrente evidenzia di essere risultato completamente estraneo ai fatti ad- debitatigli in concorso con l'unico responsabile.

La sua presenza sul luogo del delitto -si sostiene- non può integrare gli estremi del concorso nel delitto e nemmeno la consapevolezza dell'attività criminale altrui.

Peraltro, ci si duole che l'impugnata ordinanza non faccia cenno all'avvenuta riqualificazione, nei confronti dell'unico responsabile, del fatto contestato nel reato meno grave di violenza privata ex art. 610 cod. pen.

Si precisa che la condotta tenuta, consistita nell'essere "rimasto lì fermo sul pianerottolo" non può costituire "un comportamento percepibile come indicativo di una sua contiguità".

Infine, in relazione al ritardo con cui è stata richiesta la dichiarazione di nullità dell'ordine di esecuzione se ne rileva l'artificiosità in quanto la difesa aveva facoltà e non l'obbligo giuridico di sottoporre le questioni al giudice.

Tale argomentazione viene definita un tentativo di addossare al difensore la responsabilità di non aver rilevato la nullità dell'ordine di esecuzione della quale avrebbero potuto avvedersi gli organi giudicanti e gli inquirenti.

Si precisa che l'avvenuta vana proposizione di richieste di misure alternative al tribunale di sorveglianza dimostrerebbe la buona fede della difesa.

Anche in questo caso manca del tutto il requisito della colpa grave ostativa al diritto all'indennità di riparazione per ingiusta detenzione Chiede, pertanto, l'annullamento con o senza rinvio della ordinanza impu- gnata.

3. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe in epigrafe [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corteterritoriale valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della ripa- razione offre una congrua motivazione, privai di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costi- tuisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'inte- ressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'as- senza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'e- qua riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. peri. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidie secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).

Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art.43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

Sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).

3. Costituisce ius receptum che in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o grave- mente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Rv. 271689).E' stato anche affermato che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o soprav- venuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un com- portamento doloso o colposo del condannato (così questa Sez. 4, n. 44978 del 4/11/2021, Venturi, Rv. 282247 in una fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo ravvi- sando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell'istante nell'eccepire l'"abolitio criminis" e l'intervenuto indulto, senza attribuire rilievo all'omessa rile- vazione delle medesime evenienze da parte dell'autorità giudiziaria).

Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione - si legge in altra condivisibile e recente pronuncia- è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato (così questa Sez. 4, n. 17118 del 14/1/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281151 che, in applicazione di tale principio, in una fattispecie di esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell'istanza pro- posta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza).

4. Orbene, al di là della tempestività o meno della richiesta di declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione, di cui pure la Corte fiorentina fa cenno a pag. 3 dell'impugnata ordinanza e che pare circostanza neutra ai fini dell'odierno deci- dere, il giudice della riparazione individua due comportamenti colposi ascrivibili all'odierno ricorrente che, con motivazione che si palesa immune dai denunciati vizi di legittimità, sono ritenuti ostativi alla concessione del chiesto indennizzo.

In primis, la Corte territoriale ha, infatti, rilevato che il ricorrente, assolto dal reato contestato, aveva comunque, posto in essere una condotta che integrava certamente la colpa grave che osta alla riparazione avendo contribuito a formare nelle autorità inquirenti il convincimento di una situazione che imponeva l'adozione della misura coercitiva.

Lo stesso, infatti, come riferito dalla persona offesa, era presente sul luogo del fatto e aveva con la sua condotta impedito alla stessa di rientrare nell'abitazione.

Si tratta - va rilevato- di circostanza non esclusa dal giudice della cognizione e ritenuta rilevante dalla Corte fiorentina ai fini della esclusione dell'indennizzo nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, tra gli ele- menti suscettibili di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconosci- mento del diritto, rientra la condotta di chi, nei reati contestai:i in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; conf.

Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237).

La Corte di appello ha inoltre evidenziato, con motivazione del tutto adeguata, come il ricorrente con la propria condotta colposa avesse contribuito a determinare la sua irreperibilità e conseguentemente la detenzione.

Ciò in quanto ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D. Lgs. 286/1998, gli stranieri che soggiornano nel terri- torio dello Stato devono comunicare al Questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale: come risulta dalla documentazione relativa alle ricerche effettuate per la notifica dell'estratto contumaciale, l'interessato ometteva del tutto di adempiere a tale obbligo, con diretta incidenza sulla possibilità di essere rintracciato, sia all'inizio del processo. sia successivamente; ciò, a prescindere dalla rilevata illegittimità dell'ordine di esecuzione, configura certamente una condotta gravemente colposa che, valutata complessivamente con quella sopra indicata, incide sulla spettanza del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente ai dictum di Sez.

Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa; vedasi anche Sez.

Un., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella de- positata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, come da nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 2/5/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/2/2017 in regime di carcerazione a seguito di ordine di esecuzione, emessa in data 27/8/2014, della sentenza contumaciale di condanna alla pena di anni 3 e mesi 3 del 17/7/2013 del Tribunale di Lucca per i reati di rapina aggravata e lesioni ag- gravate, divenuta irrevocabile il 12/6/2014. Il processo si svolgeva in contumacia dell'imputato, con notifica dell'estratto contumaciale in data 13/5/2014. Il ricorrente con istanza del 11/1/2017 chiedeva la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione rappresentando la mancata conoscenza del processo pe- nale a suo carico anche in conseguenza della mancata conoscenza della lingua italiana. Il Tribunale di Lucca con ordinanza del 24/02/2017, quale giudice dell'esecu- zione, dichiarava la non esecutività della sentenza di condanna ma per il diverso motivo della ritenuta non esaustività delle ricerche compiute ai fini della notifica dell'estratto contumaciale. Per effetto di tale ordinanza l'odierno ricorrente veniva immediatamente libe- rato in data 24/2/2017 e il 3/4/2017 il difensore proponeva appello avverso l'ori- ginaria sentenza di condanna in primo grado. Il ricorrente veniva, infine, assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte di Appello di Firenze per non aver commesso il fatto con sentenza del 25/3/2019 divenuta irrevocabile il 10/9/2019. Nella pronuncia, pur ritenendo provata la presenza dell'imputato nel luogo di commissione dei fatti, si escludeva la sua compartecipazione al reato material- mente commesso dal suo connazionale coimputato. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] che propone, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., vizio motivazionale laddove il giudice della riparazione avrebbe ritenuto ingiustamente, che l'illegittimità dell'ordine di esecuzione sia derivato dalla condotta gravemente colposa del ricor- rente, dichiarato irreperibile per non aver comunicato le variazioni del proprio do- micilio abituale, per essere stato presente nel luogo di commissione del reato e per non aver chiesto in tempi più celeri la declaratoria di illegittimità dell'ordine di esecuzione.In relazione all'irreperibilità il ricorrente rileva di non aver avuto la possibilità di eleggere un domicilio certo essendo costretto per motivi economici ad accettare ospitalità dai suoi amici connazionali che gliela offrivano a turno e per brevi periodi. Tale circostanza gli ha impedito di assolvere l'obbligo di comunicazione nel domicilio nonostante lo stesso dichiari di essere stato sempre ben conosciuto nella propria comunità ed in questura, nonché sempre in possesso di regolare permesso di soggiorno e titolare di partita iva tanto da renderlo immediatamente reperibile al momento dell'arresto. Pertanto, nessuna colpa può essere addebitata per l'irreperibilità durante le indagini e il primo grado di giudizio e tantorneno una colpa grave. In relazione alla rilevata compartecipazione al concorso rei reati si rileva l'as- soluta illogicità dell'argomentazione. Il ricorrente evidenzia di essere risultato completamente estraneo ai fatti ad- debitatigli in concorso con l'unico responsabile. La sua presenza sul luogo del delitto -si sostiene- non può integrare gli estremi del concorso nel delitto e nemmeno la consapevolezza dell'attività criminale altrui. Peraltro, ci si duole che l'impugnata ordinanza non faccia cenno all'avvenuta riqualificazione, nei confronti dell'unico responsabile, del fatto contestato nel reato meno grave di violenza privata ex art. 610 cod. pen. Si precisa che la condotta tenuta, consistita nell'essere "rimasto lì fermo sul pianerottolo" non può costituire "un comportamento percepibile come indicativo di una sua contiguità". Infine, in relazione al ritardo con cui è stata richiesta la dichiarazione di nullità dell'ordine di esecuzione se ne rileva l'artificiosità in quanto la difesa aveva facoltà e non l'obbligo giuridico di sottoporre le questioni al giudice. Tale argomentazione viene definita un tentativo di addossare al difensore la responsabilità di non aver rilevato la nullità dell'ordine di esecuzione della quale avrebbero potuto avvedersi gli organi giudicanti e gli inquirenti. Si precisa che l'avvenuta vana proposizione di richieste di misure alternative al tribunale di sorveglianza dimostrerebbe la buona fede della difesa. Anche in questo caso manca del tutto il requisito della colpa grave ostativa al diritto all'indennità di riparazione per ingiusta detenzione Chiede, pertanto, l'annullamento con o senza rinvio della ordinanza impu- gnata. 3. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corteterritoriale valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della ripa- razione offre una congrua motivazione, privai di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costi- tuisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'inte- ressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'as- senza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'e- qua riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. peri. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidie secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art.43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 3. Costituisce ius receptum che in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o grave- mente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Rv. 271689).E' stato anche affermato che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o soprav- venuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un com- portamento doloso o colposo del condannato (così questa Sez. 4, n. 44978 del 4/11/2021, Venturi, Rv. 282247 in una fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo ravvi- sando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell'istante nell'eccepire l'"abolitio criminis" e l'intervenuto indulto, senza attribuire rilievo all'omessa rile- vazione delle medesime evenienze da parte dell'autorità giudiziaria). Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione - si legge in altra condivisibile e recente pronuncia- è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato (così questa Sez. 4, n. 17118 del 14/1/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281151 che, in applicazione di tale principio, in una fattispecie di esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell'istanza pro- posta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza). 4. Orbene, al di là della tempestività o meno della richiesta di declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione, di cui pure la Corte fiorentina fa cenno a pag. 3 dell'impugnata ordinanza e che pare circostanza neutra ai fini dell'odierno deci- dere, il giudice della riparazione individua due comportamenti colposi ascrivibili all'odierno ricorrente che, con motivazione che si palesa immune dai denunciati vizi di legittimità, sono ritenuti ostativi alla concessione del chiesto indennizzo. In primis, la Corte territoriale ha, infatti, rilevato che il ricorrente, assolto dal reato contestato, aveva comunque, posto in essere una condotta che integrava certamente la colpa grave che osta alla riparazione avendo contribuito a formare nelle autorità inquirenti il convincimento di una situazione che imponeva l'adozione della misura coercitiva. Lo stesso, infatti, come riferito dalla persona offesa, era presente sul luogo del fatto e aveva con la sua condotta impedito alla stessa di rientrare nell'abitazione. Si tratta - va rilevato- di circostanza non esclusa dal giudice della cognizione e ritenuta rilevante dalla Corte fiorentina ai fini della esclusione dell'indennizzo nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, tra gli ele- menti suscettibili di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconosci- mento del diritto, rientra la condotta di chi, nei reati contestai:i in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237). La Corte di appello ha inoltre evidenziato, con motivazione del tutto adeguata, come il ricorrente con la propria condotta colposa avesse contribuito a determinare la sua irreperibilità e conseguentemente la detenzione. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D. Lgs. 286/1998, gli stranieri che soggiornano nel terri- torio dello Stato devono comunicare al Questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale: come risulta dalla documentazione relativa alle ricerche effettuate per la notifica dell'estratto contumaciale, l'interessato ometteva del tutto di adempiere a tale obbligo, con diretta incidenza sulla possibilità di essere rintracciato, sia all'inizio del processo. sia successivamente; ciò, a prescindere dalla rilevata illegittimità dell'ordine di esecuzione, configura certamente una condotta gravemente colposa che, valutata complessivamente con quella sopra indicata, incide sulla spettanza del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente ai dictum di Sez. Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa; vedasi anche Sez. Un., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella de- positata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna