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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 21693/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26155/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 678/2017 depositata il 22/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio le [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione di uno scalo merci a confine col proprio fondo, con riversamenti di acque meteoriche tali da danneggiare unvigneto;l’adito Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano, ha accolto la domandaprincipale per l’importo di 74.370,00 EUR, oltre rivalutazione e interessi, mentre ha respinto le domande di garanzia proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. nei riguardi delle assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]., stante la prescrizione del relativo diritto; la sentenza è stata appellata dalla Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (succeduta ex lege alla Gestione commissariale per le Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA]) e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.con distinti atti; la Corte d’appello di Lecce, riunite le impugnazioni, ha ridotto l’ammontare della condanna a 59.496,00 EUR, oltre rivalutazione e interessi, respingendo gli appelli nel resto; la [OSCURATO:PERSONA]. s.c.a.r.l. ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi e l a società Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un controricorso adesivo; gli altri intimati (a eccezione della Ras) hanno replicato con controricorso.

Considerato che: in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso; l’atto risulta notificato alla sola Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA], controricorrente adesiva; in mancanza della prova della notifica alle altre parti esso non può valere come effettiva e rituale rinuncia, per gli effetti di cui all’art.390 cod. proc. civ., ma solo come manifestazione di un sopravvenuto disinteresse al ricorso per cassazione; la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo se non notificata alla controparte costituita; rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio determina l'inammissibilità del ricorso (per tutte Cass. Sez. 1 n. 13923-19);il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuto difettodi interesse; segue la condanna della ricorrente alle spese processuali sostenute dalle parti controricorrenti, salva la posizione della Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la quale, trattandosi di controricorrente adesiva, le spese possono essere viceversa compensate; non deve farsi luogo al raddoppio del contributo unificato, giacché il meccanismo sanzionatorio non si applica in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; condanna la ricorrente alle spese processuali sostenute dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole per ciascuno in 5.200,00 EURO, di cui 200,00 EUR O per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge; compensa le spese nel rapporto tra la ricorrente a le Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26155/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 678/2017 depositata il 22/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio le [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione di uno scalo merci a confine col proprio fondo, con riversamenti di acque meteoriche tali da danneggiare unvigneto;l’adito Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano, ha accolto la domandaprincipale per l’importo di 74.370,00 EUR, oltre rivalutazione e interessi, mentre ha respinto le domande di garanzia proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. nei riguardi delle assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]., stante la prescrizione del relativo diritto; la sentenza è stata appellata dalla Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (succeduta ex lege alla Gestione commissariale per le Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA]) e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.con distinti atti; la Corte d’appello di Lecce, riunite le impugnazioni, ha ridotto l’ammontare della condanna a 59.496,00 EUR, oltre rivalutazione e interessi, respingendo gli appelli nel resto; la [OSCURATO:PERSONA]. s.c.a.r.l. ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi e l a società Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un controricorso adesivo; gli altri intimati (a eccezione della Ras) hanno replicato con controricorso. Considerato che: in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso; l’atto risulta notificato alla sola Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA], controricorrente adesiva; in mancanza della prova della notifica alle altre parti esso non può valere come effettiva e rituale rinuncia, per gli effetti di cui all’art.390 cod. proc. civ., ma solo come manifestazione di un sopravvenuto disinteresse al ricorso per cassazione; la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo se non notificata alla controparte costituita; rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio determina l'inammissibilità del ricorso (per tutte Cass. Sez. 1 n. 13923-19);il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuto difettodi interesse; segue la condanna della ricorrente alle spese processuali sostenute dalle parti controricorrenti, salva la posizione della Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la quale, trattandosi di controricorrente adesiva, le spese possono essere viceversa compensate; non deve farsi luogo al raddoppio del contributo unificato, giacché il meccanismo sanzionatorio non si applica in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; condanna la ricorrente alle spese processuali sostenute dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole per ciascuno in 5.200,00 EURO, di cui 200,00 EUR O per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge; compensa le spese nel rapporto tra la ricorrente a le Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
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