CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 20371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4532/2022R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 436/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] depositata i l [OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G.N. 235/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 3/11/21 la corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha (per quanto qui rileva) sostanzialmente confermato la sentenza del 30/1/19 del tribunale della stessa sede, che aveva ritenuto irripetibile dall’INPS la somma di euro 8.941, giàcorrisposta per indennità di mobilità in deroga (MID), e secondo l’INPS invece non spettante perché corrisposta in costanza di ASPI. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto legittimo nel quadro normativo dell'epoca la corresponsione dell'indennità MID per soggetti che avevano già fruito in passato di altre prestazioni. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per due motivi, cui resiste controparte con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 2 comma 64-65-66 e 67 della legge 92 del 2012, 4 comma 2 del decreto legge 54 del 2013 (convertito in legge 85 del 2013) e DM n. 83473 del 1/8/2014, per non avere la corte territoriale dichiarato l'incompatibilità della mobilità in deroga con la prestazione della mobilità ordinaria e dell’Aspi. Occorre premettere che la corte territoriale ha accertato che nella specie non vi era stato alcun cumulo tra prestazioni incumulabili, ma solo la successione di prestazioni diverse in tempi diversi (pur successivi): in particolare, il lavoratore aveva fruito dell’ASPI dal 26/6/13, data del suo licenziamento, fino al 4 marzo 2014, mentre aveva chiesto laMID per il periodo successivo. Ciò posto, il motivo è inammissibile in quanto non si parametra alla sentenzaimpugnata. Questa, da un lato , ha applicato il regime dell’art. 4 del d.l. 54/13, secondo il quale la MID poteva essere erogata anche a chi avevagoduto di altra prestazione per caso di inoccupazione, escludendo invece l’applicazione del d.i.m. 4/8/14 invocato dall’INPS (che escludeva dalla MID gli aventi diritto ad analoghe prestazioni), per essere questo intervenuto solo successivamente alla nascita del diritto alla prestazione e per non essere la disciplina secondaria abilitata a stabilire incompatibilità tra le prestazioni. Dall’altro lato, la corte territoriale, essendo pacifica la legittima fruizione delle due prestazioni in tempi distinti, haritenuto infondata l’affermazione dell’INPS dell’inammissibilità della domanda di MID presentata prima della scadenza della fruizione dell’ASPI (nella specie il lavoratore aveva presentato domanda il 28/2/14, ossia tre giorni prima della scadenza dell’altra prestazione), ed ha ritenuto per converso che la presentazione della domanda in tale momento non era vietata da alcuna disposizione: secondo la corte le norme in materia prevedono solo la presentazione della domanda per la seconda prestazione entro sessanta giorni dalla scadenza della prima, ma non prevedono invece un dies a quo, tanto meno a pena di inammissibilità, per la presentazione della domanda. Il primo motivo di ricorso non si confronta con nessuna delle evidenziate rationes decidendi , limitandosi ad insistere nell’applicazione del decreto ministeriale e della, del pari sopravvenuta, disciplina regionale in materia. Il secondo motivo, che deduce violazione dell'articolo 1362 c.c. con riferimento alle norme predette, è del pari inammissibile, non solo perché non dice quale criterio ermeneutico sia stato violato e perché, ma soprattutto perché solleva questioni interpretative in relazione ad una normativa ritenuta inapplicabile dalla corte territoriale. Spese secondo soccombenza, con distrazione in favore del procurator e del lavoratore, che ha res o la dichiarazione di rito qualeantistatario. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a nor