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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 03155/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 18 marzo 2022 dalla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto che ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 595, comma 3 e 660 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa prova certa in grado di fugare ogni ragionevole dubbio, è inammissibile, in quanto prospetta una rivalutazione, in fatto, degli elementi probatori valutati dalla corte d'appello con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è ugualmente inammissibile, in quanto secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 157, cod. pen. è manifestamente infondato sin quanto non può ritenersi maturato il termine prescrizionale atteso che il reato di diffamazione a mezzo di stampa si consuma nel momento in cui viene divulgata l'immagine o il pensiero lesivo dell'altrui reputazione e, pertanto, come risulta adeguatamente dalla sentenza impugnata, bisogna far riferimento alla data delle prime pubblicazioni (24/3/2015). - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; - che nulla deve essere liquidato in favore della parte civile (richieste con conclusioni depositate 12 dicembre 2022), attesa la tardività della richiesta; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 18 marzo 2022 dalla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto che ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 595, comma 3 e 660 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa prova certa in grado di fugare ogni ragionevole dubbio, è inammissibile, in quanto prospetta una rivalutazione, in fatto, degli elementi probatori valutati dalla corte d'appello con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è ugualmente inammissibile, in quanto secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 157, cod. pen. è manifestamente infondato sin quanto non può ritenersi maturato il termine prescrizionale atteso che il reato di diffamazione a mezzo di stampa si consuma nel momento in cui viene divulgata l'immagine o il pensiero lesivo dell'altrui reputazione e, pertanto, come risulta adeguatamente dalla sentenza impugnata, bisogna far riferimento alla data delle prime pubblicazioni (24/3/2015). - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; - che nulla deve essere liquidato in favore della parte civile (richieste con conclusioni depositate 12 dicembre 2022), attesa la tardività della richiesta; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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