CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n.14152/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti contro [OSCURATO:PERSONA], difesocome in atti; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, come evidenziato in proposta, il ricorso è stato notificato e depositato in assenza di procura speciale per il presente giudizio di legittimità; Ritenuto pertanto che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha agito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in difetto del necessario ius postulandi, vada condannato in proprio alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo ai sensi di quanto previsto dall’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin € 200 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 1