Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 settembre 1981

Cassazione n. 37356/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei fatti allo stesso ascritti, riconducibili agli artt. 81 cpv cod. pen, 73, primo e quarto comma, nonché 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 2, legge n. 110 del 1975.

Tanto per la detenzione di ingenti quantità di cannabis (in misura di 10.199,3 dosi medie singole) e cocaina (in misura di 5.894,4 dosi medie singole) nonché per la detenzione di una pistola calibro 9 per 19 e del relativo munizionamento.

2. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e propone tre diversi motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo si contesta l'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, giudicata equivalente alle riconosciute generiche.

I giudici del merito avrebbero travisato il dato relativo alla effettiva quantità lorda della sostanza ascritta alla disponibilità del ricorrente, sia perché già il capo di imputazione erroneamente riportava il dato legato alla cocaina, quantificato in 1027 kg netti quando in realtà, come emergeva chiaramente dalle dosi ricavabili e dallo stesso tenore del sequestro, si trattava di grammi; sia perché la Corte del merito, nel trascrivere l'imputazione, era incorsa in un ulteriore analogo errore ( considerando la cannabis sequestrata in misura di 1.852,16 chilogrammi piuttosto che in 1,852,16 chilogrammi) malgrado l'imputazione, in linea con il sequestro e in coerenza con le dose medie singole ricavabili, offriva il riferimento corretto.

La Corte del merito inoltre avrebbe fatto riferimento ai valori ponderali della sostanza in questione, senza considerare il principio attivo riferibile alla droga sequestrate.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione riguardo all'aumento per la continuazione.

2.3. Con il terzo motivo si contesta il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e l'aggravante della ingente quantità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto ai primi due motivi di impugnazione; la terza censura, di contro, è inammissibile. 2.Gli atti trasmessi e, in particolare, il dato relativo alle emergenze offerte dal verbale di sequestro - acquisito in considerazione del rito a prova contratta con il quale il processo è stato definito- filtrato alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza di primo grado (quanto alla quota di principio attivo riferibile alle sostanze ascritte alla detenzione del ricorrente), mettono in risalto l'errore materiale che, nel caso, ha sfalsato le valutazioni spese dalle due sentenze di merito in relazione alla ingente quantità della droga complessivamente detenuta da [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, emerge che l'imputazione riportava in più di una tonnellata il peso lordo della cocaina sequestrata; mentre; in appello, la sentenza gravata, nel trascrivere il portato della contestazione, descrive in più due tonnellate il peso lordo della cannabis riferita all'imputato.

Di contro, il tenore del verbale di sequestro consente di affermare che le quantità sequestrate delle due sostanze andavano definite in grammi; in particolare, per la cocaina il peso andava quantificato in 1.027 grammi, pari a poco più di un chilogrammo lordo; quanto alla cannabis, già dalla imputazione emergeva, in linea con il detto verbale di sequestro, che la stessa montava a 1.852,16 grammi, coincidente, dunque, a poco meno di due chilogrammi.Tali riferimenti ponderali, filtrati alla luce degli accertamenti tecnici valorizzati già dalla sentenza di primo grado nell'indicare la quota di principio attivo rispettivamente riferibile alle dette sostanze (attestata su un range tra il 10 e il 19 °h per la cannabis e l'89 e il 99 % per la cocaina) finiscono, senza incertezze, per ridondare sulle valutazioni da rendere in ordine alla aggravante in contestazione.

Valutazione che, dunque, andrà rinnovata dai giudici del merito, una volta ristabiliti i corretti valori riguardanti l'effettiva quantità delle due sostanze ascritte alla detenzione del ricorrente.

3. Anche il secondo motivo di ricorso porta all'annullamento con rinvio della decisione gravata.

Giova premettere che con la sentenza appellata era stato apportato un aumento per la continuazione di un anno di reclusione calcolato su una pena base di anni 8, sempre di reclusione.

Ciò, in primo luogo, omettendo di indicare quale fosse, tra quelli ritenuti, il fatto più grave, incongruenza in realtà indifferente, non potendosi dubitare, sin da ora, che implicitamente sia stato considerata tale la condotta legata alla detenzione della cocaina.

Soprattutto, il detto aumento di un anno risultava modulato senza precisazione alcuna, lasciando assolutamente incerti più momenti della relativa decisione.

In particolare, la lettura della decisione appellata non consentiva di comprendere se i fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 fossero stati considerati, in linea con l'imputazione, in continuazione tra loro, così da mantenere una loro singola autonomia, al contempo costituiva di un difetto di motivazione sulla quota parte di pena in aumento riferibile a tale reato; o, in alternativa, se l'incremento di pena irrogato fosse stato comminato esclusivamente con riferimento al residuo reato in materia di armi ascritto all'imputato, senza nulla precisare sulle ragioni giustificatrici della misura applicata a tale titolo, indice, a sua volta, di altro difetto motivazionale.

Sollecitata sul punto, la Corte del merito non ha risposto ai rilievi critici proposti dall'appello dell'imputato, dando continuità ai vizi propri della sentenza appellata.

4. Ne viene l'annullamento, anche sul punto, della sentenza gravata, con la precisazione che la soluzione da dare ai profili di rimarcata incertezza sopra rassegnati finisce per intrecciarsi, nei suoi risvolti effettuali, con la rivalutazione del tema proposto dal primo motivo di ricorso e dunque con la nuova valutazione che i giudici del rinvio dovranno operare con riguardo all'aggravante di cui all'alt 80, comma 2, citato.La dove si dovesse ritenere, infatti, che nel caso è stata data al fatto punito ai sensi dell'art. 73, comma 4, una autonoma considerazione, e nel caso in cui non si ritengano più sussistenti gli indici giustificativi della detta aggravante, ovviando al vizio proposto dal primo motivo di ricorso, graverà sui giudici del rinvio anche l'onere di verificare, per tale specifica condotta, l'eventuale maturazione del termine utile alla estinzione per prescrizione alla luce della data di consumazione del fatto in questione. 5.11 terzo motivo di ricorso, infine, è inammissibile perché il relativo tema di giudizio non risulta tra quelli devoluti alla Corte del merito e ne risulta preclusa, in coerenza, la deduzione, operata per la prima volta in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dell'ingente quantità e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei fatti allo stesso ascritti, riconducibili agli artt. 81 cpv cod. pen, 73, primo e quarto comma, nonché 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 2, legge n. 110 del 1975. Tanto per la detenzione di ingenti quantità di cannabis (in misura di 10.199,3 dosi medie singole) e cocaina (in misura di 5.894,4 dosi medie singole) nonché per la detenzione di una pistola calibro 9 per 19 e del relativo munizionamento. 2. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e propone tre diversi motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si contesta l'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, giudicata equivalente alle riconosciute generiche. I giudici del merito avrebbero travisato il dato relativo alla effettiva quantità lorda della sostanza ascritta alla disponibilità del ricorrente, sia perché già il capo di imputazione erroneamente riportava il dato legato alla cocaina, quantificato in 1027 kg netti quando in realtà, come emergeva chiaramente dalle dosi ricavabili e dallo stesso tenore del sequestro, si trattava di grammi; sia perché la Corte del merito, nel trascrivere l'imputazione, era incorsa in un ulteriore analogo errore ( considerando la cannabis sequestrata in misura di 1.852,16 chilogrammi piuttosto che in 1,852,16 chilogrammi) malgrado l'imputazione, in linea con il sequestro e in coerenza con le dose medie singole ricavabili, offriva il riferimento corretto. La Corte del merito inoltre avrebbe fatto riferimento ai valori ponderali della sostanza in questione, senza considerare il principio attivo riferibile alla droga sequestrate. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione riguardo all'aumento per la continuazione. 2.3. Con il terzo motivo si contesta il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e l'aggravante della ingente quantità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto ai primi due motivi di impugnazione; la terza censura, di contro, è inammissibile. 2.Gli atti trasmessi e, in particolare, il dato relativo alle emergenze offerte dal verbale di sequestro - acquisito in considerazione del rito a prova contratta con il quale il processo è stato definito- filtrato alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza di primo grado (quanto alla quota di principio attivo riferibile alle sostanze ascritte alla detenzione del ricorrente), mettono in risalto l'errore materiale che, nel caso, ha sfalsato le valutazioni spese dalle due sentenze di merito in relazione alla ingente quantità della droga complessivamente detenuta da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, emerge che l'imputazione riportava in più di una tonnellata il peso lordo della cocaina sequestrata; mentre; in appello, la sentenza gravata, nel trascrivere il portato della contestazione, descrive in più due tonnellate il peso lordo della cannabis riferita all'imputato. Di contro, il tenore del verbale di sequestro consente di affermare che le quantità sequestrate delle due sostanze andavano definite in grammi; in particolare, per la cocaina il peso andava quantificato in 1.027 grammi, pari a poco più di un chilogrammo lordo; quanto alla cannabis, già dalla imputazione emergeva, in linea con il detto verbale di sequestro, che la stessa montava a 1.852,16 grammi, coincidente, dunque, a poco meno di due chilogrammi.Tali riferimenti ponderali, filtrati alla luce degli accertamenti tecnici valorizzati già dalla sentenza di primo grado nell'indicare la quota di principio attivo rispettivamente riferibile alle dette sostanze (attestata su un range tra il 10 e il 19 °h per la cannabis e l'89 e il 99 % per la cocaina) finiscono, senza incertezze, per ridondare sulle valutazioni da rendere in ordine alla aggravante in contestazione. Valutazione che, dunque, andrà rinnovata dai giudici del merito, una volta ristabiliti i corretti valori riguardanti l'effettiva quantità delle due sostanze ascritte alla detenzione del ricorrente. 3. Anche il secondo motivo di ricorso porta all'annullamento con rinvio della decisione gravata. Giova premettere che con la sentenza appellata era stato apportato un aumento per la continuazione di un anno di reclusione calcolato su una pena base di anni 8, sempre di reclusione. Ciò, in primo luogo, omettendo di indicare quale fosse, tra quelli ritenuti, il fatto più grave, incongruenza in realtà indifferente, non potendosi dubitare, sin da ora, che implicitamente sia stato considerata tale la condotta legata alla detenzione della cocaina. Soprattutto, il detto aumento di un anno risultava modulato senza precisazione alcuna, lasciando assolutamente incerti più momenti della relativa decisione. In particolare, la lettura della decisione appellata non consentiva di comprendere se i fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 fossero stati considerati, in linea con l'imputazione, in continuazione tra loro, così da mantenere una loro singola autonomia, al contempo costituiva di un difetto di motivazione sulla quota parte di pena in aumento riferibile a tale reato; o, in alternativa, se l'incremento di pena irrogato fosse stato comminato esclusivamente con riferimento al residuo reato in materia di armi ascritto all'imputato, senza nulla precisare sulle ragioni giustificatrici della misura applicata a tale titolo, indice, a sua volta, di altro difetto motivazionale. Sollecitata sul punto, la Corte del merito non ha risposto ai rilievi critici proposti dall'appello dell'imputato, dando continuità ai vizi propri della sentenza appellata. 4. Ne viene l'annullamento, anche sul punto, della sentenza gravata, con la precisazione che la soluzione da dare ai profili di rimarcata incertezza sopra rassegnati finisce per intrecciarsi, nei suoi risvolti effettuali, con la rivalutazione del tema proposto dal primo motivo di ricorso e dunque con la nuova valutazione che i giudici del rinvio dovranno operare con riguardo all'aggravante di cui all'alt 80, comma 2, citato.La dove si dovesse ritenere, infatti, che nel caso è stata data al fatto punito ai sensi dell'art. 73, comma 4, una autonoma considerazione, e nel caso in cui non si ritengano più sussistenti gli indici giustificativi della detta aggravante, ovviando al vizio proposto dal primo motivo di ricorso, graverà sui giudici del rinvio anche l'onere di verificare, per tale specifica condotta, l'eventuale maturazione del termine utile alla estinzione per prescrizione alla luce della data di consumazione del fatto in questione. 5.11 terzo motivo di ricorso, infine, è inammissibile perché il relativo tema di giudizio non risulta tra quelli devoluti alla Corte del merito e ne risulta preclusa, in coerenza, la deduzione, operata per la prima volta in questa sede di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dell'ingente quantità e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 37356/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris