Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 38484/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13886/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Angelo - intimata- RGN 13886/16 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1404/22/15, depositata il 17.12.2015.

Udita la relazione svolta all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Angelo un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava, con metodo analitico induttivo, gli imponibili dichiarati dalla società per il 2008; tale avviso era motivato per relationem ad un pvc relativo a verifica fiscale operata dal funzionari della [OSCURATO:PERSONA].

L'attività di verifica trasfusa nel pvc e nell'avviso di accertamento ha dato luogo a un rilievo formale, per irregolare tenuta dele scritture contabili e conseguente inattendibilità della contabilità, e a cinque rilievi sostanziali.

Quanto ai rilievi sostanziali, rilevanti in questa sede, venivano accertati maggiori componenti positivi di reddito con ricostruzione induttiva mediante applicazione degli studi di settore.

La contribuente impugnava l'avviso e la Commissione Tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso limitatamente ai costi pluriennali ammortizzabili, sgravati in autotutela dall'ufficio, rigettando nel resto il ricorso.

La CTR della Lombardia, con sentenza n. 1404.22.2015, depositata in data 17.12.2015 accoglieva l'appello della contribuente con riferimento ai maggiori ricavi accertati tramite gli studi di settore.

Avverso la sentenza del giudice del gravame ll'Ufficio ha proposto ricorso per la cassazione affidato a un motivo.

La contribuente non ha spiegato difese.

Motivi della decisione RGN 13886/16 1.Con il motivo l'ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del DPR 600/73 e dell'art. 2 del DPR 570/96 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..

Osserva preliminarmente la Corte che il maggior reddito di impresa e il reddito imponibile determinato con l'avviso di accertamento impugnato sono da tassare per trasparenza ai soci ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/86.

E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte — cui si ritiene di dare continuità in questa sede — quello per cui in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (v., per tutte, Sezioni Unite n. 14815 del 2008; da ultimo, Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014 Rv. 633451 —01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7789 del 20/04/2016 Rv. 639568 — 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018 Rv. 649377 — 01).

Ne consegue che l'accertato difetto del simultaneus processus nei gradi di merito, peraltro rilevabile d'ufficio da questo giudice, comporta la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo.

Tale rilievo ben può essere svolto in via ufficiosa dalla Corte, essendo consolidato il principio per cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha RGN 13886/16 disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

Pertanto, non essendo presenti in giudizio i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Angelo nei cui confronti è stato emesso l'avviso di accertamento in questa sede impugnato, in applicazione del predetto principio, l'impugnata sentenza va cassata, con dichiarazione di nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvio alla C.T.P. di Torino, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della stessa società che non hanno partecipato al giudizio, nonché per la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M. cassa la gravata sentenza, dichiara la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, in diversa composizione, che, previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo ed anche sulla liquidazione delle spese dell'intero giudizio Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] ittà 1». 44•11%n [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13886/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Angelo - intimata- RGN 13886/16 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1404/22/15, depositata il 17.12.2015. Udita la relazione svolta all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Angelo un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava, con metodo analitico induttivo, gli imponibili dichiarati dalla società per il 2008; tale avviso era motivato per relationem ad un pvc relativo a verifica fiscale operata dal funzionari della [OSCURATO:PERSONA]. L'attività di verifica trasfusa nel pvc e nell'avviso di accertamento ha dato luogo a un rilievo formale, per irregolare tenuta dele scritture contabili e conseguente inattendibilità della contabilità, e a cinque rilievi sostanziali. Quanto ai rilievi sostanziali, rilevanti in questa sede, venivano accertati maggiori componenti positivi di reddito con ricostruzione induttiva mediante applicazione degli studi di settore. La contribuente impugnava l'avviso e la Commissione Tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso limitatamente ai costi pluriennali ammortizzabili, sgravati in autotutela dall'ufficio, rigettando nel resto il ricorso. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 1404.22.2015, depositata in data 17.12.2015 accoglieva l'appello della contribuente con riferimento ai maggiori ricavi accertati tramite gli studi di settore. Avverso la sentenza del giudice del gravame ll'Ufficio ha proposto ricorso per la cassazione affidato a un motivo. La contribuente non ha spiegato difese. Motivi della decisione RGN 13886/16 1.Con il motivo l'ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del DPR 600/73 e dell'art. 2 del DPR 570/96 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Osserva preliminarmente la Corte che il maggior reddito di impresa e il reddito imponibile determinato con l'avviso di accertamento impugnato sono da tassare per trasparenza ai soci ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/86. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte — cui si ritiene di dare continuità in questa sede — quello per cui in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (v., per tutte, Sezioni Unite n. 14815 del 2008; da ultimo, Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014 Rv. 633451 —01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7789 del 20/04/2016 Rv. 639568 — 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018 Rv. 649377 — 01). Ne consegue che l'accertato difetto del simultaneus processus nei gradi di merito, peraltro rilevabile d'ufficio da questo giudice, comporta la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo. Tale rilievo ben può essere svolto in via ufficiosa dalla Corte, essendo consolidato il principio per cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha RGN 13886/16 disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ. Pertanto, non essendo presenti in giudizio i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Angelo nei cui confronti è stato emesso l'avviso di accertamento in questa sede impugnato, in applicazione del predetto principio, l'impugnata sentenza va cassata, con dichiarazione di nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvio alla C.T.P. di Torino, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della stessa società che non hanno partecipato al giudizio, nonché per la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. cassa la gravata sentenza, dichiara la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, in diversa composizione, che, previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo ed anche sulla liquidazione delle spese dell'intero giudizio Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] ittà 1». 44•11%n [OSCURATO:PERSONA] S
Sentenza Cassazione n. 38484/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris