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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31869/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] .

CIVILE P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 09/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 5174 /201 9 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA suiricors i iscritt i al numero 5174 del ruolo generale dell’anno 2019, proposti 1.MAURO Giorgio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57T21 B111Q) 2.CAREDDU Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59T06 G015W) 3.TURRA Renato (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P20 C980V) 4.FANTINO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57E58 L219J) 5.CAPPELLETTO Rosanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E48 E379D) 6.PRESTILEO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M61 C352K) 7.LUZZATTO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L46 L219U) 8.BELLANDO Costanzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58P16 L219S) 9.SCIOLLA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55D23 L219Z)

10. MAGGIA [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P66 A859O)

11. RAPELLO Giovanna ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62M53 L219V)

12. GAGGERO Lina ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56H55 L219L)

13. FELICIONI Valter ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54T05 L219H)

14. TEMPESTA Elena ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62D69L219X)

15. BORELLO Tito ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P20 L219U)

16. GUGLIOTTA Rosanna ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R70 L049P)

17. ROMANELLI Isabella ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M66 D005T) Ric. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8

18. PALENA Giuseppe ( C.F .: [OSCURATO:PERSONA] 54D20 E885Z)

19. MARRA [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53E57I800K)

20. CATTANI Laila ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E71 D332B)

21. CAVALIERE Riccardo ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M14 D969M)

22. CROCE Elena ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E55 L483Q)

23. ROSA Silvano ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58P13 C665Q)

24. TADINI Barbara ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L57 F952D)

25. VERO Felicia ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57A61 I844K)

26. ZAMMATARO Nicolò ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59A04 A056F)

27. CAMETTI Giovanni ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56C03 L219J)

28. CONSOLI Augusto ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54T12 C351O)

29. BOBBIO Marisa ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M48 F965P) rappresentati e difesi, giusta procura in calce ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B09 F335N), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R24 L219W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65S51 L219A) ORRÙDonato (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52B03 E742A) VIANZONE Monica (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54T61 L219U) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23 H501S) BARLETTA Laura (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P66 A182S) rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocatoGian [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S25G208T ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- Ric. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4763/2018, pubblicatain data 11 luglio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, ha nno agito in giudizio nei confronti d ella Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze,per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma , che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio.

La Corte di Appello di Romaha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale decisione ricorrono, con tre successivi distinti ricorsi, i medici indicati in epigrafe quali ricorrenti (e segnatamente: a) [OSCURATO:PERSONA] e altri 28, assistiti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Bertuzzi e Castoldi, sulla base di tre motivi; b) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo; c) [OSCURATO:PERSONA], assistita dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo). [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con due distinti controricorsi (il primo, presentato esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal M.I.U.R., e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso il ricorso degli assistiti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Bertuzzi e Castoldi; il secondo, presentato anche dal Ministero della Salute, avverso il ricorso della Barletta).

Ric. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

I ricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Considerato che 1.I motivi dei ricorsi Va preliminarmente dato atto che al ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri 28 medici, assistiti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Bertuzzi e Castoldi, risultano riuniti, ai sensi dell’art.335 c.p.c., quelli (successivi), rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA],assistita dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri 28 (assistiti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Bertuzzi e Castoldi) Con il primo motivosi denunzia «Violazione dell’ art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2946, 2935, 2934, 2944 c.c. nonché dell’art. 11 della legge n. 370/1999e dell’art. 2 del D. Lgs 257/91, dell’art. 13 della Direttiva 75/363 CEE Allegato 1 e della Direttiva 82/76/CE e l’ omesso esame e conseguente difetto assoluto di motivazione circa un fatto decisivo per il diritto».

Con il secondo motivosi denunzia «Violazione dell’ art. 360 n. 3 c.p.c.in relazione alla violazione e falsa applicazione degli art.2934, 2935, 2944, 2946 c.c.nonché dell’art. 11 della L. 370/99 in relazione all’art. 12 delle preleggi, nonché dell’art. 13 della Direttiva 75/363 CEE, Allegato 1 e della Direttiva 82/76/CEE».

Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione a l l ’erronea e falsa applicazione dell’ art. 11 della L. 370/99con il combinato disposto degli art. 2946, 2935, c.c.nonché all’art. 62 della Direttiva 2005/36/CEE». 1.2Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 Con l’unico motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art.10 Cost.; delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, nonché la violazione e falsa applicazionedell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. degli artt.2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto lgs. 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191) nonché dell’art. 11 della L. n. 370/99, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.ed art. 112 c.p.c.». 1.3 Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l’unico motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2935 e 2946 c.c. e dell’ art. 11 della L. 19 ottobre 1999, n. 370, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.».

2. Manifesta infondatezza ditutti i ricorsi Tutti i motivi dei tre ricorsi hanno ad oggetto la medesima questione e, precisamente, quella della decorrenza del termine della prescrizione decennale dei diritti fatti valere in giudizio dai medici attori.

I ricorsi sono tutti manifestamente infondati e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata è, sul punto in contestazione , pienamente conforme ai consolidati principi di diritto affermati in materia da questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), secondo i quali «il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno –realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del Ric. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo» ( cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020 , Rv. 656585 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3 , Sentenza n. 10814 del 17/05/2011 , Rv. 617341; Sez. 3 , Sentenza n. 17350 del 18/08/2011 , Rv. 619125; Sez. 3 , Sentenza n. 17682 del 29/08/2011 , Rv. 619542; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 1156 del 17/01/2013 , Rv. 625214: Sez. 3 , Sentenza n. 16104 del 26/06/2013 , Rv. 626903; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 , Rv. 628541; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014 , Rv. 630184; Sez. 3 , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016 , Rv. 642976 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018 , Rv. 649044 -01).

Tali principi vanno ulteriormente confermati e ribaditi nella presente sede.

Non possono indurre ad alcuna rimeditazione degli stessiné gli argomenti addotti in senso contrario dai ricorrentinei loro scritti difensivi, né – tanto meno – la circostanza della avvenuta rimessione alla pubblica udienza di questa Sezione, da parte della corrispondente sottosezione della Sesta Sezione, di alcuni ricorsi aventi ad oggetto la tematica in questione (peraltro senza l’esposizione di alcuna specifica considerazione o argomentazione in senso contrario all’indirizzo da tempo consolidatosi), come del resto esp ressamente chiarito da Ric. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 questa stessa Corte, con decisione adottata in relazione ad uno dei suddetti ricorsi, allacui motivazione si fa espresso rinvio , anche con riguardo all’analisi degli argomenti prospettati dai ricorrenti in senso contrario al fermo indirizzo da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e al quale si intende dare senz’altro piena continuità(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28130 del 27/09/2022 , che al momento non risulta massimata).

È, comunque, opportuno ribadire, anche nella presente sede , che – come del resto già chiarito in altri precedenti di questa stessa Sezione – « è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39421del 13/12/2021, Rv. 663576 –01; conf.

Sez. 3 , Ordinanza n. 13343 del 28/04/2022 , Rv. 664637 -01). 3.Tutti i ricors i sono dichiarat i inammissibil i, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo(salvo che in relazione al ricorso dei medici Orrù e Vanzione, con riguardo al quale le amministrazioni intimate non hanno svolto difese nella presente sede e, dunque, nulla è a dirsi per le spese).

Ric. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibil i tutti i ricors i ; - condanna i ricorrenti (ad eccezione di Orrù e Vanzione) a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricorrenti, liquidandole in complessivi € 12.000,00, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri 28, assistiti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Bertuzzi e Castoldi,ed in € 1.200,00 per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] . CIVILE P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 09/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 5174 /201 9 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA suiricors i iscritt i al numero 5174 del ruolo generale dell’anno 2019, proposti 1.MAURO Giorgio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57T21 B111Q) 2.CAREDDU Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59T06 G015W) 3.TURRA Renato (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P20 C980V) 4.FANTINO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57E58 L219J) 5.CAPPELLETTO Rosanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E48 E379D) 6.PRESTILEO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M61 C352K) 7.LUZZATTO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L46 L219U) 8.BELLANDO Costanzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58P16 L219S) 9.SCIOLLA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55D23 L219Z) 10. MAGGIA [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P66 A859O) 11. RAPELLO Giovanna ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62M53 L219V) 12. GAGGERO Lina ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56H55 L219L) 13. FELICIONI Valter ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54T05 L219H) 14. TEMPESTA Elena ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62D69L219X) 15. BORELLO Tito ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P20 L219U) 16. GUGLIOTTA Rosanna ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R70 L049P) 17. ROMANELLI Isabella ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M66 D005T) Ric. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 18. PALENA Giuseppe ( C.F .: [OSCURATO:PERSONA] 54D20 E885Z) 19. MARRA [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53E57I800K) 20. CATTANI Laila ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E71 D332B) 21. CAVALIERE Riccardo ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M14 D969M) 22. CROCE Elena ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E55 L483Q) 23. ROSA Silvano ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58P13 C665Q) 24. TADINI Barbara ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L57 F952D) 25. VERO Felicia ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57A61 I844K) 26. ZAMMATARO Nicolò ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59A04 A056F) 27. CAMETTI Giovanni ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56C03 L219J) 28. CONSOLI Augusto ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54T12 C351O) 29. BOBBIO Marisa ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M48 F965P) rappresentati e difesi, giusta procura in calce ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B09 F335N), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R24 L219W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65S51 L219A) ORRÙDonato (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52B03 E742A) VIANZONE Monica (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54T61 L219U) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23 H501S) BARLETTA Laura (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P66 A182S) rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocatoGian [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S25G208T ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- Ric. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4763/2018, pubblicatain data 11 luglio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, ha nno agito in giudizio nei confronti d ella Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze,per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie. Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma , che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio. La Corte di Appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale decisione ricorrono, con tre successivi distinti ricorsi, i medici indicati in epigrafe quali ricorrenti (e segnatamente: a) [OSCURATO:PERSONA] e altri 28, assistiti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Bertuzzi e Castoldi, sulla base di tre motivi; b) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo; c) [OSCURATO:PERSONA], assistita dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo). [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con due distinti controricorsi (il primo, presentato esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal M.I.U.R., e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso il ricorso degli assistiti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Bertuzzi e Castoldi; il secondo, presentato anche dal Ministero della Salute, avverso il ricorso della Barletta). Ric. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . I ricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Considerato che 1.I motivi dei ricorsi Va preliminarmente dato atto che al ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri 28 medici, assistiti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Bertuzzi e Castoldi, risultano riuniti, ai sensi dell’art.335 c.p.c., quelli (successivi), rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA],assistita dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri 28 (assistiti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Bertuzzi e Castoldi) Con il primo motivosi denunzia «Violazione dell’ art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2946, 2935, 2934, 2944 c.c. nonché dell’art. 11 della legge n. 370/1999e dell’art. 2 del D. Lgs 257/91, dell’art. 13 della Direttiva 75/363 CEE Allegato 1 e della Direttiva 82/76/CE e l’ omesso esame e conseguente difetto assoluto di motivazione circa un fatto decisivo per il diritto». Con il secondo motivosi denunzia «Violazione dell’ art. 360 n. 3 c.p.c.in relazione alla violazione e falsa applicazione degli art.2934, 2935, 2944, 2946 c.c.nonché dell’art. 11 della L. 370/99 in relazione all’art. 12 delle preleggi, nonché dell’art. 13 della Direttiva 75/363 CEE, Allegato 1 e della Direttiva 82/76/CEE». Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione a l l ’erronea e falsa applicazione dell’ art. 11 della L. 370/99con il combinato disposto degli art. 2946, 2935, c.c.nonché all’art. 62 della Direttiva 2005/36/CEE». 1.2Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 Con l’unico motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art.10 Cost.; delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, nonché la violazione e falsa applicazionedell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. degli artt.2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto lgs. 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) nonché dell’art. 11 della L. n. 370/99, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.ed art. 112 c.p.c.». 1.3 Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l’unico motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2935 e 2946 c.c. e dell’ art. 11 della L. 19 ottobre 1999, n. 370, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.». 2. Manifesta infondatezza ditutti i ricorsi Tutti i motivi dei tre ricorsi hanno ad oggetto la medesima questione e, precisamente, quella della decorrenza del termine della prescrizione decennale dei diritti fatti valere in giudizio dai medici attori. I ricorsi sono tutti manifestamente infondati e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata è, sul punto in contestazione , pienamente conforme ai consolidati principi di diritto affermati in materia da questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), secondo i quali «il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno –realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del Ric. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo» ( cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020 , Rv. 656585 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3 , Sentenza n. 10814 del 17/05/2011 , Rv. 617341; Sez. 3 , Sentenza n. 17350 del 18/08/2011 , Rv. 619125; Sez. 3 , Sentenza n. 17682 del 29/08/2011 , Rv. 619542; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 1156 del 17/01/2013 , Rv. 625214: Sez. 3 , Sentenza n. 16104 del 26/06/2013 , Rv. 626903; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 , Rv. 628541; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014 , Rv. 630184; Sez. 3 , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016 , Rv. 642976 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018 , Rv. 649044 -01). Tali principi vanno ulteriormente confermati e ribaditi nella presente sede. Non possono indurre ad alcuna rimeditazione degli stessiné gli argomenti addotti in senso contrario dai ricorrentinei loro scritti difensivi, né – tanto meno – la circostanza della avvenuta rimessione alla pubblica udienza di questa Sezione, da parte della corrispondente sottosezione della Sesta Sezione, di alcuni ricorsi aventi ad oggetto la tematica in questione (peraltro senza l’esposizione di alcuna specifica considerazione o argomentazione in senso contrario all’indirizzo da tempo consolidatosi), come del resto esp ressamente chiarito da Ric. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 questa stessa Corte, con decisione adottata in relazione ad uno dei suddetti ricorsi, allacui motivazione si fa espresso rinvio , anche con riguardo all’analisi degli argomenti prospettati dai ricorrenti in senso contrario al fermo indirizzo da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e al quale si intende dare senz’altro piena continuità(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28130 del 27/09/2022 , che al momento non risulta massimata). È, comunque, opportuno ribadire, anche nella presente sede , che – come del resto già chiarito in altri precedenti di questa stessa Sezione – « è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39421del 13/12/2021, Rv. 663576 –01; conf. Sez. 3 , Ordinanza n. 13343 del 28/04/2022 , Rv. 664637 -01). 3.Tutti i ricors i sono dichiarat i inammissibil i, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo(salvo che in relazione al ricorso dei medici Orrù e Vanzione, con riguardo al quale le amministrazioni intimate non hanno svolto difese nella presente sede e, dunque, nulla è a dirsi per le spese). Ric. n. 5174/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibil i tutti i ricors i ; - condanna i ricorrenti (ad eccezione di Orrù e Vanzione) a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricorrenti, liquidandole in complessivi € 12.000,00, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri 28, assistiti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Bertuzzi e Castoldi,ed in € 1.200,00 per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe
Sentenza Cassazione n. 31869/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris