CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e per il rigetto nel resto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con sentenza del 15/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il 1°/2/2019, ha riqualificato ai sensi dell'art. 339, comma primo cod. pen. l'aggravante originariamente contestata nell'ipotesi di cui al secondo comma e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 339, comma primo e 582, 585 e 576 nn 1 e 5 bis cod. pen.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio per i reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata si sensi dell'art. 339, comma secondo cod. pen. e per due ipotesi di lesioni pluriaggravate e, all'esito del giudizio di primo grado, è stato condannato. All'esito del giudizio di appello la Corte territoriale ha confermato la condanna. La Corte di cassazione, Sezione Sesta penale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato, ha annullato la sentenza impugnata quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339, comma secondo cod. pen. e ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso. All'esito del giudizio di rinvio la Corte territoriale ha riqualificato l'aggravante originariamente contestata nell'ipotesi di cui all'art. 339 comma primo cod. pen., rideterminata la pena ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 339, comma primo cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'avere commesso il fatto in due persone riunite. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 597, comma 3 cod. proc. pen e agli artt. 132, 133, 337 e 339 comma primo, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 339, comma primo cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'avere commesso il fatto in due persone riunite evidenziando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il reato di resistenza contestato al ricorrente sia stato commesso da più persone. In ordine alla resistenza che il ricorrente avrebbe posto in essere, quella oggetto poi del seguente reato di lesioni personali ad alcuni determinati agenti, infatti, il concorrente, Berlingeri, sarebbe stato assolto. Situazione questa per la quale, anche in considerazione della pronuncia delle Sezioni Unite e della giurisprudenza di legittimità quanto alla configurabilità di una pluralità di reati qualora i soggetti passivi della resistenza siano più di uno, il ricorrente avrebbe commesso il reato contestato da solo e non in concorso con le altre presone presenti, che invece avrebbero commesso reati autonomi. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla partecipazione attiva alla condotta di resistenza di almeno quattro persone, due delle quali non identificate, ha dato Li adeguato conto della contemporanea presenza di almeno un concorrente nel reato commesso dal ricorrente. Circostanza questa che, d'altro canto, risultava essere stata pacificamente accertata nel corso del giudizio e della quale si è dato atto anche nella sentenza di annullamento con rinvio. Sotto tale profilo, pertanto, diversamente da quanto indicato nel ricorso, a meno di voler accedere a una diversa e non consentita valutazione delle prove emerse, la Corte territoriale non è incorsa in alcun errore e la pronuncia non si pone in contraddizione con il principio di diritto enucleato dalle Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01 che, peraltro, si riferisce alla diversa situazione che si verifica quando uno o più soggetti, nel medesimo contesto fattuale usano violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, così che si realizza un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 597, comma 3 cod. proc. pen e agli artt. 132, 133, 337 e 339 comma primo, cod. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente determinato la pena base anche violando il principio di reformatio in peius. A fronte della quantificazione indicata dal primo giudice, che ha individuato la pena base nel minimo edittale ai sensi degli artt. 337 e 339, comma secondo cod. pen., il secondo giudice non avrebbe potuto, una volta esclusa l'aggravante speciale, quantificare la pena base in misura diversa dal minimo edittale previsto dall'art. 337 cod. pen. Sotto altro profilo, poi, la motivazione sarebbe del tutto carente quanto all'aumento pari al massimo, cioè un terzo, previsto per l'aggravante di cui all'art. 339, comma primo, cod. pen., ora diversamente ritenuta. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1. La Corte territoriale, infatti, in sede di rinvio, diversamente individuata la circostanza aggravante in quella di cui al primo comma anziché nel secondo dell'art. 339 cod. pen. ha rideterminato la pena in termini più favorevoli all'imputato. Tale modo di procedere, benché il computo sia stato effettuato discostandosi dal minimo cui in aveva fatto riferimento il primo giudice nell'ambito della differente cornice edittale posta dall'aggravante speciale originariamente ritenuta, non viola il divieto di reformatio in peius. Il limite posto dall'art. 597 cod. proc. pen., infatti, si pone solo in relazione alla pena complessivamente irrogata e non alle singole componenti che fanno parte dal calcolo della pena, ciò soprattutto in una situazione come quella di specie nella quale la nuova determinazione è stata effettuata all'esito di un rinnovato giudizio nel quale i parametri costituiti dal minimo e dal massimo della pena sono radicalmente mutati (cfr. Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917 - 01).2.2. La motivazione resa dalla Corte territoriale, con il riferimento alla gravità del fatto, all'intensità del dolo, ai motivi a delinquere e al precedente penale dell'imputato, debitamente specificati, risulta adeguata e congrua anche con riferimento all'aumento applicato per l'aggravante. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas