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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36370/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, con decreto del 13 luglio 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riabilitazione relativa alla condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data €1-e116 luglio 2004, divenuta irrevocabile il 1° ottobre 2004.

A ragione della decisione poneva il difetto del requisito di cui all'art. 179 cod. pen., non avendo l'istante provveduto all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati giudicati (lesioni personali volontarie e resistenza a pubblico ufficiale), né dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Tango, a mezzo del suo difensore, denunciando l'errata interpretazione dell'art. 178 cod. pen.

L'istanza di riabilitazione era stata formulata in relazione alla diversa sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 8 ottobre 2001, irrevocabile dal 28 novembre 2001, avente ad oggetto il reato di detenzione di sostanza stupefacente.

Con riferimento a tale condanna - segnala la difesa - era stata fornita prova dell'avvenuto pagamento delle spese processuali richieste dall'Ufficio del Campione Penale.

Osserva inoltre che il reato per il quale è condanna non prevede alcuna obbligazione civile.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, rilevata l'assenza di documentazione idonea ad attestare l'asserito errore e ritenuta la carenza di interesse, potendo il ricorrente ripresentare nuova istanza al giudice specializzato, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2.

L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede, tra l'altro, che «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione» procede «a norma dell'articolo 667 comma 4».

Il richiamato articolo dispone che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.

Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reso nella materia attinente alla richiesta di riabilitazione, è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., allo stesso tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione (Cass. Sez. 1., n. 7884 del 28/1/2015, Stopi, RV. 262251).

Si è invero chiarito che «tali criteri sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che li ha enunciati in plurime decisioni rimarcandone l'applicazione anche quando il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. e richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente - sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (tra le tante sentenze conformi, relative alle materie in ordine alle quali è espressamente richiamata la procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 1, n. 28045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv. 236903; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc.

Raccuglia, Rv. 238046; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv. 239730; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633; Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, dep. 29/03/2012, Filomena, Rv. 252572; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, dep. 25/01/2013, Tabbì, Rv. 254812; Sez. 6, n. 16594 del 12/03/2013, dep. 12/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256144; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, dep. 04/12/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, dep. 21/03/2014, [OSCURATO:PERSONA]. dello Stato in proc.

Matuozzo e altri, Rv. 259454)» (in motivazione di Cass. Sez. 1, n. 7884 del 28/1/2015, Stopi, RV. 262251, citata).

3. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all'indirizzo consolidato di questa Corte la riqualificazione da parte del giudice dell'atto di impugnazione, prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato.

4. Tale soluzione non è ostacolata dalla declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di riabilitazione, contenuta nel provvedimento impugnato, giacché questa non è stata emessa a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguente prevista esperibilità del ricorso per cassazione contro il decreto di inammissibilità, ma risulta disposta nell'ambito del procedimento speciale previsto per talune materie dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 678, comma 1-bis, dello stesso codice, il quale appresta solo l'opposizione avverso la decisione adottata senza formalità, qualunque sia il suo contenuto.

Sul punto si richiama Cass. Sez. 1, n. 13342 del 25/2/2015, Raza, Rv. 263370 con cui si è espresso il principio di diritto, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui «in tema di richiesta di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza è prevista solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo tribunale, anche quando trattasi di declaratoria di inammissibilità dell'istanza, con la conseguenza che quando è invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazione delle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice competente».

5. Nella specie, il ricorrente, che assume di avere chiesto la riabilitazione delle conseguenze giuridiche della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 8 ottobre 2001, irrevocabile il 28 novembre 2001, avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma proporre opposizione dinanzi allo stesso Tribunale ai sensi della medesima norma.

6. L'impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come op

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, con decreto del 13 luglio 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riabilitazione relativa alla condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data €1-e116 luglio 2004, divenuta irrevocabile il 1° ottobre 2004. A ragione della decisione poneva il difetto del requisito di cui all'art. 179 cod. pen., non avendo l'istante provveduto all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati giudicati (lesioni personali volontarie e resistenza a pubblico ufficiale), né dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Tango, a mezzo del suo difensore, denunciando l'errata interpretazione dell'art. 178 cod. pen. L'istanza di riabilitazione era stata formulata in relazione alla diversa sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 8 ottobre 2001, irrevocabile dal 28 novembre 2001, avente ad oggetto il reato di detenzione di sostanza stupefacente. Con riferimento a tale condanna - segnala la difesa - era stata fornita prova dell'avvenuto pagamento delle spese processuali richieste dall'Ufficio del Campione Penale. Osserva inoltre che il reato per il quale è condanna non prevede alcuna obbligazione civile. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, rilevata l'assenza di documentazione idonea ad attestare l'asserito errore e ritenuta la carenza di interesse, potendo il ricorrente ripresentare nuova istanza al giudice specializzato, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede, tra l'altro, che «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione» procede «a norma dell'articolo 667 comma 4». Il richiamato articolo dispone che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza. Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reso nella materia attinente alla richiesta di riabilitazione, è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., allo stesso tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione (Cass. Sez. 1., n. 7884 del 28/1/2015, Stopi, RV. 262251). Si è invero chiarito che «tali criteri sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che li ha enunciati in plurime decisioni rimarcandone l'applicazione anche quando il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. e richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente - sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (tra le tante sentenze conformi, relative alle materie in ordine alle quali è espressamente richiamata la procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 1, n. 28045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv. 236903; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc. Raccuglia, Rv. 238046; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv. 239730; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633; Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, dep. 29/03/2012, Filomena, Rv. 252572; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, dep. 25/01/2013, Tabbì, Rv. 254812; Sez. 6, n. 16594 del 12/03/2013, dep. 12/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256144; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, dep. 04/12/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, dep. 21/03/2014, [OSCURATO:PERSONA]. dello Stato in proc. Matuozzo e altri, Rv. 259454)» (in motivazione di Cass. Sez. 1, n. 7884 del 28/1/2015, Stopi, RV. 262251, citata). 3. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge. Infatti, conformemente all'indirizzo consolidato di questa Corte la riqualificazione da parte del giudice dell'atto di impugnazione, prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato. 4. Tale soluzione non è ostacolata dalla declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di riabilitazione, contenuta nel provvedimento impugnato, giacché questa non è stata emessa a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguente prevista esperibilità del ricorso per cassazione contro il decreto di inammissibilità, ma risulta disposta nell'ambito del procedimento speciale previsto per talune materie dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 678, comma 1-bis, dello stesso codice, il quale appresta solo l'opposizione avverso la decisione adottata senza formalità, qualunque sia il suo contenuto. Sul punto si richiama Cass. Sez. 1, n. 13342 del 25/2/2015, Raza, Rv. 263370 con cui si è espresso il principio di diritto, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui «in tema di richiesta di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza è prevista solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo tribunale, anche quando trattasi di declaratoria di inammissibilità dell'istanza, con la conseguenza che quando è invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazione delle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice competente». 5. Nella specie, il ricorrente, che assume di avere chiesto la riabilitazione delle conseguenze giuridiche della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 8 ottobre 2001, irrevocabile il 28 novembre 2001, avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma proporre opposizione dinanzi allo stesso Tribunale ai sensi della medesima norma. 6. L'impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso. P.Q.M. Qualificato il ricorso come op
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