CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 15 settembre 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che già nell'atto di appello si era rilevato che non era emerso alcun collegamento tra Holbura e lo specifico quantitativo di merce rinvenuta all'interno dell'autoveicolo del coimputato [OSCURATO:PERSONA], né che la merce fosse stata consegnata da Holbura a [OSCURATO:PERSONA], per cui la sentenza di primo grado si basava su un quadro indiziario che non poteva reputarsi idoneo a supportare una statuizione di colpevolezza; la Corte di appello, prosegue il difensore, non aveva risolto le questioni poste con l'atto di impugnazione, fornendo una motivazione del tutto apparente. 1.2 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione con riferimento agli artt. 62 bis, 133 e 99 cod.pen, visto che la pena era sensibilmente superiore al minimo edittale, che la ricettazione riguardava dodici confezioni di caffè del valore di 70 euro, che la condotta dell'imputato non era mai stata volta ad ostacolare l'accertamento dei fatti e che erano stati richiamati genericamente i precedenti penali dell'imputato senza concretamente valutarne il contenuto in punto di accresciuta pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo, si deve infatti rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364). Nel caso in esame il ricorrente chiede una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dalla Corte di appello, che ha evidenziato che Holbura era a bordo del veicolo nel quale erano state trovate le confezioni di caffè oggetto della ricettazione e dei fogli di carta riportanti la scritta "costantino"(è il nome di battesimo dell'imputato) con nomi di prodotti quali dentifrici, dadi, caffè e cifre di denaro, oltre al fatto che Holbura aveva lavorato alcuni mesi presso il magazzino da cui le confezioni di caffè erano state sottratte e che aveva tentato di disfarsi, al momento del controllo, dei fogli di carta di cui sopra, traendo quindi la logica conclusione della sua responsabilità per il reato contestato. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, vi è congrua motivazione a pag.3 della sentenza impugnata, ove vengono evidenziati la mancanza di elementi positivamente valutabili per la concessione delle attenuanti generiche (non indicati neppure con il ricorso per cassazione), i precedenti penali attestanti la persistente pericolosità dell'imputato e l'adeguatezza della pena all'entità dei fatti. 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]1^ A D