CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41501/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa a suo carico in relazione a plurime fattispecie di furto aggravate ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2) e 7) cod. pen. L'esponente deduce vizio di motivazione, lamentando che sarebbe stata offerta una motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, alla mancata esclusione della recidiva qualificata e alla invocata riduzione della pena nei minimi edittali. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo Il ricorrente sembra ignorare la motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno dell'accresciuta capacità a delinquere rivelata dall'imputato, già gravato da precedenti di natura specifica, nella consumazione di una pluralità di furti in rapida successione tra loro ["L'imputato commetteva, nell'arco di appena quattro giorni (dall'8 all'Il febbraio 2013) ben cinque furti aggravati, di cui quattro consumati ed uno tentato, prendendo di mira principalmente distributori automatici per bevande, allo scopo di impossessarsi del denaro ivi inserito, dimostrando, stante la dimestichezza acquisita, di essere uno "specialista" in tal genere di furti; i reati in questione, in rapida successione, rappresentano un segno inequivoco della maggiore e via via crescente pericolosità sociale del prevenuto, il quale, del resto, non ha disdegnato di impossessarsi anche di un televisore LCD e di un decoder, sottratti dall'ASUR di Macerata. I reati per cui si procede non appaiono occasionati da motivazioni o situazioni contingenti del tutto estranee al pregresso contesto criminale dell'imputato, ma costituiscono la concreta prova e conferma della assoluta insensibilità del Piersanti al rispetto dei beni tutelati dalle medesime norme già in precedenza ripetutamente violate e della sua incapacità di cogliere l'opportunità di un reinserimento sociale, pur in qualche modo segnalata dal monito delle precedenti condanne, tuttavia rimaste "lettera morta". Pertanto, la recidiva reiterata e specifica, oltre che riconosciuta, esistendone i presupposti formali e sostanziali sulla base del certificato del casellario giudiziale, va pure necessariamente applicata, non residuando dubbi che i reati per cui si procede siano espressione di una acquisita maggior facilità a delinquere e dunque della maggiore pericolosità del Piersanti, desumibile dalla sistematicità con la quale lo stesso li reitera, con modalità omogenee e con impressionante facilità, tale da destare un certo allarme sociale]. Si tratta di motivazione del tutto congrua, in linea con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 25169001), in base al quale sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritenga, sia quando escluda la rilevanza della recidiva, dovendo verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n.192 del 5 giugno 2007). Parimenti inammissibile è il motivo che attiene alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e sulle aggravanti: la Corte ha escluso tale prevalenza mettendo in rilievo i negativi aspetti della personalità del ricorrente, già illustrati in tema di recidiva e ha rammentato l'espresso divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. Anche la scelta di discostarsi dal minimo edittale nella determinazione in concreto della pena irrogata è stata adeguatamente motivata in sentenza: deve ritenersi correttamente adempiuto tale obbligo allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 25841001). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobr