CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 03204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile perché tende unicamente non già a prospettare, come da titolo del motivo, erronee applicazioni della legge o difetti di motivazione, ma a proporre una diversa valutazione del materiale utilizzato dal Tribunale per la decisione. Il Tribunale ha correttamente preso in esame la natura del reato, ritenuto gravissimo, l'essere stato questo commesso da poco tempo rispetto alla domanda, e ha desunto, con logica congruenza, dato che il condannato ha fatto ingresso in carcere da appena tre mesi, che non appare maturo per beneficiare dell'ampia misura alternativa dell'affidamento in prova. Non è per nulla eccentrica, poi, la notazione che il condannato nel 2007 ebbe a fruire dell'affidamento in prova ed è tornato a commettere reati a distanza di tempo, peraltro pur della medesima indole di quelli precedenti. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il co esten