CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2019
Cassazione n. 17027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per la inammissiiblità del ricorsoIl ricorso è stato trattato in modalità cartolare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato quellaemessa il 16 gennaio 2017 dal Tribunale di Genova, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] SavioMontella alla pena di sei mesi di reclusione, previo riconoscimento delle circostanzeresistenza a pubblico ufficiale continuato.2. Ha proposto ricorso l’imputato, con atto del difensore di fiducia, in cui ha articolatoun unico motivo di violazione di legge con riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen., peravere la Corte di appello omesso di dichiarare l’estinzione del reato per intervenutaprescrizione.3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. 2. Il reato di resistenza si è consumato il 9 settembre 2015.È stata contestata e ritenuta l’aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata (purse in rapporto di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche), sicché il termine diprescrizione, calcolato ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen. nella formulazione, piùfavorevole, vigente ratione temporis, è pari ad anni sette anni e sei mesi (cinque anni,corrispondenti al limite massimo edittale previsto dall’art. 337 cod. pen., aumentati dellametà ai sensi dell’art. 99 cod. pen.).Deve invero considerarsi che, con riferimento ai reati puniti con pena edittaleinferiore alla soglia di sei anni, l'aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sulmassimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissatonelle predette soglie dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019,Stocola, Rv. 275724 - 01).Dall’esame degli atti, sempre accessibili quando vengono in rilievo questioniprocessuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) non risultanosospensioni. Non opera nemmeno la sospensione, introdotta dalla legislazione per ilcontenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in quanto essa si applica aisoli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operantitermini procedurali per il compimento di specifici atti (cfr. Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021,dep. 2022, Fava, Rv. 282431 – 01), cosa non accaduta nel caso di specie.Dopo la sentenza di condanna del 16 gennaio 2017, il successivo atto interruttivo,costituito dal decreto di citazione per il giudizio di appello, è stato adottato il 23 dicembre2024, sicché il termine di prescrizione è decorso il 16 luglio 2024, prima che venissepronunciata la sentenza di appello.3. Conclusivamente, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, essendo ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'intervenutaestinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ederroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivoconsentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]