CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46078/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], escludendo l'aggravante della transnazionalità e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione in relazione ai reati di cui all'art. 74, d.P.R. 309/90, con il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 del suindicato articolo (capo A), e di cui agli artt. 73-80 d.P.R. 309/90 (capo B) e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui agli artt. 73-80 d.P.R. 309/90 (capo B). Il procedimento ha ad oggetto l'esistenza e lo sviluppo di una associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti con la programmazione e la realizzazione di singoli reati fine. Tra i fini illeciti dell'associazione vi era quello di imporre il proprio dominio e controllo sulla "esfiltrazione" della cocaina dal porto di [OSCURATO:PERSONA]. Con tale termine si allude alle modalità illecite con cui la presente compagine riusciva a fare fuoriuscire lo stupefacente che, contenuto nei container proveniente dalle località sud americane, veniva immesso segretamente nel porto e poi, con l'aiuto di funzionari infedeli, veniva esportato fuori dalla stessa stazione portuale, senza essere sottoposto a controlli doganali e della competente autorità di polizia. Nella gravata sentenza si descrive la fase organizzativa che aveva preceduto l'importazione dell'ingente carico di cocaina di cui al capo B), passando in rassegna il numero degli incontri intercorsi tra i compartecipi per la gestione della suddetta importazione internazionale, l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale comandante che aveva condotto la nave con il carico di droga, l'incontro con i finanziatori e i fornitori di droga organizzato da [OSCURATO:PERSONA], l'arrivo in porto della nave con il carico di droga, le operazioni per tentare di "esfiltrare" la cocaina nascosta e, infine, il rinvenimento e il sequestro di oltre 80 kg. di cocaina, con le parziali ammissioni di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ursida. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alle prove captative e dichiarative rese da [OSCURATO:PERSONA] durante gli interrogatori del 15 luglio 2016 e 8 settembre 2016 e travisamento del fatto relativamente alla valutazione dell'episodio del 7 luglio 2016 avente ad oggetto il coinvolgimento del peschereccio Sparviero II. La Corte di appello non ha valutato le prove offerte dalla difesa e la valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] è stata frazionata. Egli è stato ritenuto attendibile in merito alle dichiarazioni rese circa la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 74 d.P.R.309/90, mentre è stato ritenuto inattendibile con riguardo all'ipotesi accusatoria di cui all' art. 73 d.P.R. 309/90. La Corte non ha tenuto conto: -del mancato rinvenimento della droga nel contenitore segnalato, così come emergente dalle conversazioni del 30 giugno 2016 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -dell'inesistenza di ulteriori strumenti telematici di comunicazione tra gli stessi che avvalorino la tesi ricostruttiva della Corte;(/ -del differente peso dello stupefacente; -del coinvolgimento nelle fasi finali di un motopeschereccio riconducibile ad un diverso e contrapposto cartello criminale. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla intercettazione ambientale intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i quali, a giudizio della Corte, commentano la bravura del [OSCURATO:PERSONA] nel non cedere la droga al peschereccio, che si era avvicinato a tal fine, perché si era accorto della presenza dei poliziotti) che non assume alcuna valenza probatoria in ordine ad eventuali condotte del [OSCURATO:PERSONA]. I sodali non sapevano dell'esistenza a bordo della [OSCURATO:PERSONA] della droga e, anzi, avevano avuto notizia del contrario da [OSCURATO:PERSONA]. La suindicata conversazione ha natura indiziaria e non denota affatto una specificità della condotta del [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, la valutazione della frase "è un figlio di puttana non è uno stupido" rappresenta un mero sospetto, che neppure raggiunge il grado di indizio e la Corte territoriale ha disatteso ogni ipotesi alternativa valorizzata dalla difesa. 2.3. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della diminuzione massima della pena per il riconoscimento della speciale attenuante della collaborazione ex art. 74, comma 7, d.P.R.309/90 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Violazione degli artt. 3 e 27 Cost. in riferimento al combinato disposto degli artt. 656, commi 4-bis, 5 e 9 lett. a) cod. proc. pen., 54 e 58-ter O.P. I reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sono ostativi alla concessione dei benefici penitenziari. Solo qualora, in sede esecutiva, il Magistrato di Sorveglianza riconoscerà ex art. 58-ter O.P. il requisito della collaborazione con la giustizia, il ricorrente potrà avere accesso ai benefici. Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], però, l'accertamento in ordine alla sussistenza del requisito della collaborazione e del venir meno dei legami con la criminalità organizzata, va a collocarsi già nella fase del merito sulla base della peculiarità del reato. Ciò nonostante, in considerazione dell'ostatività dei reato, [OSCURATO:PERSONA], divenuta esecutiva la sentenza, pur in presenza di un minimo residuo di pena astrattamente coperto dalla liberazione anticipata, verrà incarcerato. Solo a quel punto il Magistrato di Sorveglianza istruirà il procedimento per la concessione della libertà vigilata. Si chiede, pertanto, alla Corte di Cassazione di valutare la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 656, comma 4-bis, comma 5 e comma 9 lettera a) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3 Cost. nella parte in cui prevede che la procedura di cui all'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen. non si applichi ai soggetti condannati per delitti di cui all'art. 4-bis O.P. allorquando si versi in presenza di una già accertata collaborazione con la giustizia e l'intero residuo di pena da espiare risulti astrattamente detraibile per effetto della liberazione anticipata maturata in sede cautelare. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 3.1. Violazione di legge, anche processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 cod. proc. pen., 49 e 56 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Lo stupefacente rinvenuto sulla [OSCURATO:PERSONA] non era quello oggetto di contestazione e l'avere ritenuto il contrario, dando per scontato che [OSCURATO:PERSONA] avesse traferito il carico ai fini prudenziali in altro container, mal si attaglia alla messagistica intercettata il 30 giugno 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove il primo riferiva di non avere rinvenuto alcunchè nel container a lui indicato. In buona sostanza, la inesistenza del carico pattuito deponeva per la assenza di volontà effettiva da parte degli offerenti di trasferire la disponibilità dello stupefacente e conseguentemente anche dell'accordo cui la giurisprudenza subordina l'integrazione della fattispecie in assenza di materiale traditio della droga, così ricorrendo l'ipotesi del reato impossibile o, quantomeno, del delitto tentato. D'altro canto, non può non rilevarsi come la sentenza impugnata presenti un andamento incerto e contraddittorio nei passaggi della motivazione ove, richiamando l'ampio contenuto del tema d'accusa formulato nel capo B), riconosce che le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi attendibili e veritiere ad esclusione di quelle concernenti l'inesistenza del carico oggetto dell'accordo di importazione. La Corte di Appello ha cercato di superare il problema evocando il principio di frazionabilità delle dichiarazioni accusatorie, utilizzando solo quelle dichiarazioni ritenute ampiamente confermate da altri elementi di riscontro offerti dalla attività captativa e le sole coerenti con l'impostazione accusatoria. Di tale principio, tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione. È, infatti, legittima una valutazione frazionata della dichiarazione, a condizione, però, che alla parte ritenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia e soprattutto che sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita, in modo che possa comunque formularsi un giudizio positivo sulla attendibilità soggettiva del dichiarante. Affinché la valutazione frazionata sia ammissibile è, perciò, necessario che non sussista una interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate e, in secondo luogo, che la falsità o l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non siano talmente macroscopiche, per conclamato contrasto con le altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante.Il ricorso al principio della frazionabilità della chiamata risente di due errori di fondo. Il primo concerne il non avere affrontato e risolto adeguatamente il nodo problematico delle implicazioni sottese alla interferenza logica e fattuale fra le parti delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], per aver ritenuto attendibile il comandante in tutte le sue propalazioni escluse quelle concernenti l'inesistenza del carico, così completamente ignorando lo scambio di messaggistica del 30 giugno con Giuffrè e il rinvenimento del container dove doveva essere contenuto la sostanza stupefacente aperto e vuoto, valevoli oltre che a corroborare la bontà delle dichiarazioni ritenute mendaci anche e soprattutto a rilevare una evidente interconnessione tra la parte ritenuta attendibile e quella ritenuta falsa. In secondo luogo, per non avere adeguatamente spiegato il perché l'inattendibilità di quella parte delle dichiarazioni, giustificata dal ritenuto contrasto con le ulteriori emergenze probatorie, quali l'invio del peschereccio, non abbia compromesso la stessa credibilità del dichiarante. 3.2. Violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. S'è detto che il verdetto di colpevolezza ha trovato il suo principale substrato probatorio nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e sull'unico blando elemento di risconto rappresentato dal fatto che, alla data del 26 giugno 2016, il comandante e [OSCURATO:PERSONA] incontravano un autoveicolo intestato all' odierno ricorrente. Anche a voler ritenere credibile il racconto di [OSCURATO:PERSONA], si rileva come lo stesso non valeva a fornire la prova certa di una attività concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nella condotta delittuosa di cui al capo B). [OSCURATO:PERSONA] infatti nel suo interrogatorio ha sempre descritto il ricorrente come il soggetto che lo avrebbe guidato all'incontro con il messicano e i fornitori ribadendo più volte che però lo stesso non aveva mai presenziato all'incontro, ritirandosi in altra stanza. Trattasi di condotta priva di rilevanza penale difettando l'individuazione dei necessari elementi dimostrativi, sotto il profilo materiale e psicologico, del concorso nello specifico reato addebitato. Per altro difetta la prova che la l'importazione dello stupefacente trovasse la sua genesi nell'incontro del 26 Febbraio 2016. 3.3.Violazione di legge vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Nulla esclude che anche in relazione a un fatto grave possono concedersi le circostanze attenuanti generiche secondo un giudizio di prevalenza sulla aggravante riconosciuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.2. Quanto al primo e al secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello - conformemente all'avviso del giudice di primo grado - ha ampiamente illustrato le ragioni della ritenuta colpevolezza del ricorrente per il reato sub B), evidenziando, con particolare accuratezza, i motivi per i quali la "confessione" del ricorrente debba essere oggetto di solo parziale affidamento, in dipendenza dello smaccato tentativo del predetto di ammettere la propria responsabilità solo con riferimento ai fatti per i quali le evidenze oggettive non lasciavano alcuno spazio a spiegazioni alternative, ed invece tentando di prospettare, quanto al carico di stupefacente rinvenuto a bordo della nave da lui condotta, una lettura che non solo non trova appiglio in alcuna delle circostanze di causa (essendo anzi pienamente compatibile la ricostruzione fattuale della Corte di appello con la tecnica dello "spostamento da container a container" già emergente dalle intercettazioni delle comunicazioni fra i protagonisti della vicenda) ma che, ancor prima, si scontra con le regole della logica, presupponendo "interventi di terzi" (un fantomatico "contrapposto cartello criminale") che, come detto, già astrattamente poco verosimile, non trova alcun riscontro nelle prove in atti. Ciò premesso, il motivo di ricorso si riduce ad un ennesimo -e non consentito - tentativo di rilettura nel merito degli atti, peraltro effettuato mediante l'isolamento di singoli momenti della vicenda ("l'accostamento" del peschereccio alla nave del ricorrente; la conversazione oggetto di captazione ambientale n. 18 del 7 luglio 2016) di cui si contesta appunto l'interpretazione fornita dai giudici territoriali, dimenticando di considerare che tale interpretazione si inserisce in un ben più ampio quadro probatorio con il quale ogni doglianza motivazionale deve fare i conti -pena appunto l'inammissibilità -in maniera congiunta e non atomistica. Deve ricordarsi, a questo proposito che, «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; sul punto anche Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito. 2.1.Quanto al terzo motivo di ricorso, la inammissibilità è pacificamente deducibile da quanto sopra osservato rispetto alla parziale affidabilità della "confessione" del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Per ciò che concerne il quarto motivo di ricorso, relativo alla ipotizzata incostituzionalità dell'art. 656 comma 4-bis cod. proc. pen., la manifesta infondatezza è desumibile dalla manifesta non rilevanza della questione, attinente alla fase esecutiva della pena. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' appare inammissibile, per ragioni connesse a quanto si è già osservato con riferimento al ricorso [OSCURATO:PERSONA] - del quale non a caso l'odierno gravame contesta la valutazione di "credibilità frazionata", al contrario ampiamente motivata dalla Corte di appello sulla scorta di elementi oggettivi che rendono totalmente inverosimile la teoria del fantomatico secondo gruppo criminale e della "fattispecie tentata" e/o del "reato impossibile" - e che devono intendersi in questa sede, per quanto di rilievo, interamente richiamate. 3.1.In particolare, tutte le questioni relative al fatto che lo stupefacente rinvenuto sulla [OSCURATO:PERSONA] non era quello oggetto di contestazione perché custodito all'interno di un container diverso rispetto a quello inizialmente indicato a [OSCURATO:PERSONA], sono generiche, avendo la Corte fornito ampia e puntuale motivazione sul punto. A pagina 112 della sentenza di secondo grado si sottolinea, infatti, come, in sede di perquisizione, venne rinvenuto un manoscritto che prevedeva che il comandante avrebbe ricevuto i numeri identificativi di un'altra ventina di container per passare alla terza fase del suo compito, che sarebbe consistita proprio nello spostare la droga dal primo container ad uno di quelli indicatigli successivamente all'evidente fine di evitare il sequestro dello stupefacente. Inoltre, il fatto stesso che [OSCURATO:PERSONA], arrivando in porto, abbia chiesto a [OSCURATO:PERSONA] una somma ulteriore rispetto a quella pattuita costituisce ulteriore elemento a riprova che lo stesso fosse a conoscenza che stava trasportando stupefacente. 3.2.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con motivazione congrua ed immune da vizi, ha, inoltre, evidenziato che, grazie alle captazioni telefoniche e ai servizi di osservazione di polizia giudiziaria, è stato possibile accertare che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] - nipote di [OSCURATO:PERSONA] e figlio della sorella della moglie del latitante [OSCURATO:PERSONA], nonché arrestato per il reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. pochi giorni prima dell'esecuzione del fermo del presente procedimento - è stato quello di avere consentito l'incontro in Aspromonte tra il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (rappresentante degli organizzatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con i finanziatori dell'importante carico di droga, acquistato in [OSCURATO:PERSONA], incontro occorso, altresì, alla presenza del rappresentante straniero dei fornitori della sostanza stupefacente. Con motivazione puntuale, la Corte di appello ha evidenziato come, il fatto che, a detta di [OSCURATO:PERSONA], l'odierno imputato si fosse accomodato in un'altra stanza, rimanendo estraneo ai discorsi intrattenuti tra gli altri partecipanti all'incontro, non doveva considerarsi dirimente al fine di sterilizzare il chiaro e nitido contributo dello stesso. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha precisato che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad averlo accompagnato in quel luogo, conosceva tutti i presenti con i quali interloquiva di frequente. Da ciò si evince correttamente, secondo la Corte territoriale, che, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, il ricorrente non si è semplicemente limitato ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'incontro. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di appello ha, con motivazione immune da vizi logici, ritenuto l'odierno ricorrente responsabile, in via concorsuale, del delitto di cui al capo B, per avere consentito con la sua complessiva condotta, il summit in oggetto, che ha assunto precipuo, rilevanza in quanto alla base della successiva importazione dell'ingente carico di cocaina. E questo è stato fatto da [OSCURATO:PERSONA] in assoluta consapevolezza dello scopo dell'incontro in oggetto e della funzione ricoperta dai soggetti partecipanti in qualità delle tre fondamentali parti che hanno concordato l'affare illecito in argomento~ senza dimenticare, peraltro, che dagli atti assunti risulta che il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],' autentico braccio operativo di [OSCURATO:PERSONA], non è di mera occasionalità, laddove il ricorrente si reca per altre due volte presso l'abitazione di Gioffré in concomitanze spazio temporali del tutto congrue e compatibili rispetto all'organizzazione dell'importazione in esame. 3.3.La Corte d'appello motiva puntualmente anche sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alla contestata aggravante. In particolare, nella sentenza si evidenzia che il bilanciamento è del tutto equo e conforme al disvalore della condotta posta in essere dall'imputato. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle a