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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:3
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0641_RES

Causa C‑641/23 [Dubers] ( i ) YM [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA]] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna della persona interessata subordinata alla garanzia di rinvio nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro emittente – Obiettivi – Reinserimento sociale – Lotta all’impunità – Decisione quadro 2008/909/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Articolo 7, paragrafi 3 e 4 – Articolo 9, paragrafo 1, lettera d) – Motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena fondato sull’assenza di doppia incriminabilità – Articolo 25 – Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Condizione della doppia incriminabilità – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per l’autorità competente dello Stato di esecuzione di rifiutare di riconoscere ed eseguire la pena irrogata in un altro Stato membro in assenza di doppia incriminabilità – Inammissibilità [Decisione quadro del Consiglio 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 3, § 1, 7, § 1 e 3, 8, § 1, e 9, § 1, d)] (v. punti 48‑58) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Condizione della doppia incriminabilità – Normativa nazionale che prevede la facoltà per l’autorità competente dello Stato di esecuzione di rifiutare di riconoscere ed eseguire la pena irrogata in un altro Stato membro in assenza di doppia incriminabilità – Decisione precedente di tale autorità di eseguire il mandato d’arresto europeo che ha dato luogo alla condanna, a condizione che la persona sia rinviata nello Stato membro di esecuzione ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti – Assenza di mutamento delle circostanze dopo l’esecuzione del mandato e la consegna della persona interessata – Inammissibilità [Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4, punti 1 e 3, e 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 12 e artt. 9, § 1, lett. d), e 25] (v. punti 60‑89 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte si pronuncia sul rapporto tra le decisioni quadro 2002/584 ( 1 ) e 2008/909 ( 2 ) quando uno Stato di esecuzione rifiuta di riconoscere ed eseguire una condanna pronunciata in un altro Stato membro a seguito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»), pur avendo richiesto che la persona interessata fosse rinviata nel suo territorio per scontare la pena che le sarebbe stata inflitta.

Il 9 maggio 2023 il Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA], Wydział III Karny (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA], terza sezione penale, Polonia) ha emesso due mandati d’arresto europei nei confronti di YM ai fini dell’esercizio di un’azione penale, in ragione dell’inosservanza, da parte di quest’ultima, del suo obbligo alimentare nei confronti del figlio minore.

Chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di tale MAE il giudice del rinvio ha constatato che tale fatto non costituiva reato secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA], ma ha preso in considerazione, tuttavia, la possibilità di non far valere il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 1 della de la decisione quadro 2002/584, che consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire un MAE quando il fatto all’origine del MAE non costituisce reato secondo il suo diritto nazionale.

Infatti, poiché YM risiede nei [OSCURATO:PERSONA] da più di cinque anni e ha stretti contatti con tale Stato, il giudice del rinvio menziona la facoltà offerta dall’articolo 5, punto 3, della medesima decisione di subordinare la consegna della persona interessata alla condizione che ella sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente, ove tale persona sia cittadina o residente nello Stato membro dell’esecuzione (in prosieguo: la «garanzia di rinvio»).

Orbene, in forza della normativa nazionale applicabile, il riconoscimento di una decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro è automaticamente rifiutato nel caso in cui il fatto per il quale è stata irrogata la pena o la misura di sicurezza privative della libertà non costituirebbe reato secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA] se fosse commesso nel territorio di [OSCURATO:PERSONA].

Interrogandosi sulla conformità dell’attuazione, in tali circostanze, di una garanzia di rinvio per un fatto che non è punibile secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione con le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.

Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte ricorda che, secondo l’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi del proprio diritto nazionale.

Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della medesima decisione quadro (in prosieguo: il «motivo di rifiuto fondato sulla doppia incriminazione»).

Dalla formulazione di queste due disposizioni, ed in particolare dall’utilizzo del verbo «potere», risulta quindi che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se occorra o meno rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena per i motivi di cui a tale articolo

9. Di conseguenza, gli Stati membri non possono recepire tale motivo in modo da obbligare l’autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione a rifiutare automaticamente il riconoscimento e l’esecuzione della pena quando essa riguarda fatti che non costituirebbero reato secondo il diritto nazionale di tale Stato, senza possibilità di prendere in considerazione le circostanze proprie di ciascun caso di specie.

In secondo luogo, la Corte constata che le disposizioni della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con quelle della decisione quadro 2008/909, ostano a che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione possa invocare tale motivo al fine di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena pronunciate in un altro Stato membro per fatti che non costituirebbero reato secondo il suo diritto nazionale, qualora tale autorità abbia precedentemente deciso di eseguire il MAE che ha dato luogo a tale sentenza e a tale condanna.

Ciò vale qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, da un lato, abbia rinunciato a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa quale previsto all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, fondato sulla doppia incriminabilità, e dall’altro lato, abbia subordinato la consegna della persona in questione a una garanzia di rinvio.

A questo proposito, ricordo che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento.

Infatti, la decisione quadro 2008/909 si applica, mutatis mutandis , nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle della decisione quadro 2002/584, all’esecuzione delle pene, segnatamente quando uno Stato membro abbia posto quale condizione dell’esecuzione di un MAE ai fini dell’azione penale nello Stato di emissione il rinvio della persona in questione nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena pronunciata nei suoi confronti nello Stato di emissione.

Peraltro, tenuto conto dell’identità dell’obiettivo perseguito, da un lato, dalla possibilità di subordinare a una garanzia di rinvio la consegna della persona interessata e, dall’altro, dalle norme previste dalla decisione quadro 2008/909, vale a dire quello consistente nel favorire il reinserimento sociale delle persone condannate in un altro Stato membro, un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che intenda applicare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione fondato sulla doppia incriminabilità, previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, deve tener conto di tali norme.

Inoltre, nell’ambito della decisione di subordinare la consegna della persona interessata a una garanzia di rinvio l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale persona, per determinare se esistano, tra quest’ultima e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che ella è sufficientemente integrata in tale Stato e che, pertanto le sue possibilità di reinserimento sociale sarebbero aumentate se essa sconti la pena che potrebbe esserle inflitta nel suo territorio.

Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che detta persona intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato.

In tale contesto, se l’autorità giudiziario di esecuzione decide di subordinare la consegna della persona interessata a una garanzia di rinvio rinunciando a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, se ne deve dedurre che essa ritiene che gli interessi connessi a alla lotta contro l’impunità di tale persona e al suo reinserimento sociale prevalgano sulla constatazione secondo cui il fatto di cui trattasi non è punibile secondo il suo diritto nazionale.

Deriva da quanto precede che la facoltà, per l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e l’esecuzione della pena pronunciate in un altro Stato membro per fatti che non costituirebbero reato secondo il suo diritto nazionale, deve essere strettamente limitata all’attuazione della garanzia di rinvio.

In caso contrario, tale garanzia di rinvio rischierebbe di essere privata di effetto utile, con la conseguenza che l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata, che giustifica l’attivazione del meccanismo di consegna di tale persona, subordinata a una tale garanzia di rinvio, potrebbe essere compromesso nella fase del riconoscimento della condanna.

Parimenti, se l’autorità competente dello Stato di esecuzione potesse rimettere in discussione, nella fase del riconoscimento della sentenza ai fini dell’esecuzione della pena, la garanzia di rinvio rivalutando le circostanze che sono già state valutate dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione nella fase dell’esecuzione del MAE, quest’ultima autorità potrebbe essere dissuasa dall’attivare il meccanismo di consegna della persona interessata, o addirittura dall’eseguire il mandato d’arresto europeo, il che sarebbe suscettibile di pregiudicare l’obiettivo della lotta contro l’impunità di tale persona.

Di conseguenza, l’autorità di esecuzione non può far valere il motivo di rifiuto fondato sulla doppia incriminabilità, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, in sede di attuazione della garanzia di rinvio nella misura in cui ciò implicherebbe una nuova valutazione delle circostanze già prese in considerazione dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai fini della sua decisione di subordinare la consegna della persona interessata a tale garanzia.

La situazione è diversa qualora un mutamento di circostanze nella situazione giuridica o di fatto di tale persona, quale l’attenuazione o la scomparsa dei suoi legami con lo Stato membro di esecuzione, abbia come conseguenza che, nella fase del riconoscimento della sentenza, non prevale più l’interesse a che la pena o la misura privative della libertà sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

In presenza di un tale mutamento, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può invocare il motivo di rifiuto fondato sulla doppia incriminabilità previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d) della decisione quadro 2008/909, il che consente di garantire al meglio il rispetto dell’obiettivo di reinserimento sociale perseguito da tale decisione quadro.

Infatti, se tale disposizione non potesse in alcun caso essere fatta valere nell’ambito dell’attuazione della garanzia di rinvio, la persona interessata rischierebbe di essere automaticamente rinviata verso lo Stato membro di esecuzione, anche se la garanzia di rinvio avesse perso la sua ragion d’essere.

In un’ipotesi del genere, l’esercizio della facoltà offerta da detta disposizione non pregiudica il meccanismo della consegna di tale persona, subordinata a una garanzia di rinvio.

Neppure l’obiettivo della lotta contro l’impunità della persona in questione è compromesso, poiché da un lato, la possibilità per l’autorità competente dello Stato di esecuzione di far valere l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 è disciplinata restrittivamente e, dall’altro, se del caso, tale persona sconterà la propria pena nello Stato membro emittente. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Decisione quadro 2002/584/GAI, del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ). ( 2 ) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0641_RES Causa C‑641/23 [Dubers] ( i ) YM [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA]] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna della persona interessata subordinata alla garanzia di rinvio nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro emittente – Obiettivi – Reinserimento sociale – Lotta all’impunità – Decisione quadro 2008/909/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Articolo 7, paragrafi 3 e 4 – Articolo 9, paragrafo 1, lettera d) – Motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena fondato sull’assenza di doppia incriminabilità – Articolo 25 – Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Condizione della doppia incriminabilità – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per l’autorità competente dello Stato di esecuzione di rifiutare di riconoscere ed eseguire la pena irrogata in un altro Stato membro in assenza di doppia incriminabilità – Inammissibilità [Decisione quadro del Consiglio 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 3, § 1, 7, § 1 e 3, 8, § 1, e 9, § 1, d)] (v. punti 48‑58) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Condizione della doppia incriminabilità – Normativa nazionale che prevede la facoltà per l’autorità competente dello Stato di esecuzione di rifiutare di riconoscere ed eseguire la pena irrogata in un altro Stato membro in assenza di doppia incriminabilità – Decisione precedente di tale autorità di eseguire il mandato d’arresto europeo che ha dato luogo alla condanna, a condizione che la persona sia rinviata nello Stato membro di esecuzione ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti – Assenza di mutamento delle circostanze dopo l’esecuzione del mandato e la consegna della persona interessata – Inammissibilità [Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4, punti 1 e 3, e 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 12 e artt. 9, § 1, lett. d), e 25] (v. punti 60‑89 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte si pronuncia sul rapporto tra le decisioni quadro 2002/584 ( 1 ) e 2008/909 ( 2 ) quando uno Stato di esecuzione rifiuta di riconoscere ed eseguire una condanna pronunciata in un altro Stato membro a seguito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»), pur avendo richiesto che la persona interessata fosse rinviata nel suo territorio per scontare la pena che le sarebbe stata inflitta. Il 9 maggio 2023 il Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA], Wydział III Karny (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA], terza sezione penale, Polonia) ha emesso due mandati d’arresto europei nei confronti di YM ai fini dell’esercizio di un’azione penale, in ragione dell’inosservanza, da parte di quest’ultima, del suo obbligo alimentare nei confronti del figlio minore. Chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di tale MAE il giudice del rinvio ha constatato che tale fatto non costituiva reato secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA], ma ha preso in considerazione, tuttavia, la possibilità di non far valere il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 1 della de la decisione quadro 2002/584, che consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire un MAE quando il fatto all’origine del MAE non costituisce reato secondo il suo diritto nazionale. Infatti, poiché YM risiede nei [OSCURATO:PERSONA] da più di cinque anni e ha stretti contatti con tale Stato, il giudice del rinvio menziona la facoltà offerta dall’articolo 5, punto 3, della medesima decisione di subordinare la consegna della persona interessata alla condizione che ella sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente, ove tale persona sia cittadina o residente nello Stato membro dell’esecuzione (in prosieguo: la «garanzia di rinvio»). Orbene, in forza della normativa nazionale applicabile, il riconoscimento di una decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro è automaticamente rifiutato nel caso in cui il fatto per il quale è stata irrogata la pena o la misura di sicurezza privative della libertà non costituirebbe reato secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA] se fosse commesso nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Interrogandosi sulla conformità dell’attuazione, in tali circostanze, di una garanzia di rinvio per un fatto che non è punibile secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione con le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale. Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte ricorda che, secondo l’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi del proprio diritto nazionale. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della medesima decisione quadro (in prosieguo: il «motivo di rifiuto fondato sulla doppia incriminazione»). Dalla formulazione di queste due disposizioni, ed in particolare dall’utilizzo del verbo «potere», risulta quindi che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se occorra o meno rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena per i motivi di cui a tale articolo 9. Di conseguenza, gli Stati membri non possono recepire tale motivo in modo da obbligare l’autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione a rifiutare automaticamente il riconoscimento e l’esecuzione della pena quando essa riguarda fatti che non costituirebbero reato secondo il diritto nazionale di tale Stato, senza possibilità di prendere in considerazione le circostanze proprie di ciascun caso di specie. In secondo luogo, la Corte constata che le disposizioni della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con quelle della decisione quadro 2008/909, ostano a che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione possa invocare tale motivo al fine di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena pronunciate in un altro Stato membro per fatti che non costituirebbero reato secondo il suo diritto nazionale, qualora tale autorità abbia precedentemente deciso di eseguire il MAE che ha dato luogo a tale sentenza e a tale condanna. Ciò vale qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, da un lato, abbia rinunciato a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa quale previsto all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, fondato sulla doppia incriminabilità, e dall’altro lato, abbia subordinato la consegna della persona in questione a una garanzia di rinvio. A questo proposito, ricordo che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento. Infatti, la decisione quadro 2008/909 si applica, mutatis mutandis , nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle della decisione quadro 2002/584, all’esecuzione delle pene, segnatamente quando uno Stato membro abbia posto quale condizione dell’esecuzione di un MAE ai fini dell’azione penale nello Stato di emissione il rinvio della persona in questione nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena pronunciata nei suoi confronti nello Stato di emissione. Peraltro, tenuto conto dell’identità dell’obiettivo perseguito, da un lato, dalla possibilità di subordinare a una garanzia di rinvio la consegna della persona interessata e, dall’altro, dalle norme previste dalla decisione quadro 2008/909, vale a dire quello consistente nel favorire il reinserimento sociale delle persone condannate in un altro Stato membro, un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che intenda applicare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione fondato sulla doppia incriminabilità, previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, deve tener conto di tali norme. Inoltre, nell’ambito della decisione di subordinare la consegna della persona interessata a una garanzia di rinvio l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale persona, per determinare se esistano, tra quest’ultima e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che ella è sufficientemente integrata in tale Stato e che, pertanto le sue possibilità di reinserimento sociale sarebbero aumentate se essa sconti la pena che potrebbe esserle inflitta nel suo territorio. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che detta persona intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato. In tale contesto, se l’autorità giudiziario di esecuzione decide di subordinare la consegna della persona interessata a una garanzia di rinvio rinunciando a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, se ne deve dedurre che essa ritiene che gli interessi connessi a alla lotta contro l’impunità di tale persona e al suo reinserimento sociale prevalgano sulla constatazione secondo cui il fatto di cui trattasi non è punibile secondo il suo diritto nazionale. Deriva da quanto precede che la facoltà, per l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e l’esecuzione della pena pronunciate in un altro Stato membro per fatti che non costituirebbero reato secondo il suo diritto nazionale, deve essere strettamente limitata all’attuazione della garanzia di rinvio. In caso contrario, tale garanzia di rinvio rischierebbe di essere privata di effetto utile, con la conseguenza che l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata, che giustifica l’attivazione del meccanismo di consegna di tale persona, subordinata a una tale garanzia di rinvio, potrebbe essere compromesso nella fase del riconoscimento della condanna. Parimenti, se l’autorità competente dello Stato di esecuzione potesse rimettere in discussione, nella fase del riconoscimento della sentenza ai fini dell’esecuzione della pena, la garanzia di rinvio rivalutando le circostanze che sono già state valutate dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione nella fase dell’esecuzione del MAE, quest’ultima autorità potrebbe essere dissuasa dall’attivare il meccanismo di consegna della persona interessata, o addirittura dall’eseguire il mandato d’arresto europeo, il che sarebbe suscettibile di pregiudicare l’obiettivo della lotta contro l’impunità di tale persona. Di conseguenza, l’autorità di esecuzione non può far valere il motivo di rifiuto fondato sulla doppia incriminabilità, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, in sede di attuazione della garanzia di rinvio nella misura in cui ciò implicherebbe una nuova valutazione delle circostanze già prese in considerazione dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai fini della sua decisione di subordinare la consegna della persona interessata a tale garanzia. La situazione è diversa qualora un mutamento di circostanze nella situazione giuridica o di fatto di tale persona, quale l’attenuazione o la scomparsa dei suoi legami con lo Stato membro di esecuzione, abbia come conseguenza che, nella fase del riconoscimento della sentenza, non prevale più l’interesse a che la pena o la misura privative della libertà sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. In presenza di un tale mutamento, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può invocare il motivo di rifiuto fondato sulla doppia incriminabilità previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d) della decisione quadro 2008/909, il che consente di garantire al meglio il rispetto dell’obiettivo di reinserimento sociale perseguito da tale decisione quadro. Infatti, se tale disposizione non potesse in alcun caso essere fatta valere nell’ambito dell’attuazione della garanzia di rinvio, la persona interessata rischierebbe di essere automaticamente rinviata verso lo Stato membro di esecuzione, anche se la garanzia di rinvio avesse perso la sua ragion d’essere. In un’ipotesi del genere, l’esercizio della facoltà offerta da detta disposizione non pregiudica il meccanismo della consegna di tale persona, subordinata a una garanzia di rinvio. Neppure l’obiettivo della lotta contro l’impunità della persona in questione è compromesso, poiché da un lato, la possibilità per l’autorità competente dello Stato di esecuzione di far valere l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 è disciplinata restrittivamente e, dall’altro, se del caso, tale persona sconterà la propria pena nello Stato membro emittente. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Decisione quadro 2002/584/GAI, del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ). ( 2 ) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ).