CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17643/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr. pagg. 6-7 quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.; pagg. 7 e soprattutto 8 quanto agli altri motivi) e perché, quanto alla invocata causa di non punibilità, aspecifici non essendo stato indicato alcunchè sulle ragioni per la stessa dovrebbe in concreto essere configurata ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2