CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 10002/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. < [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con l'aggravante dell'utilizzo del servizio di trasporto internazionali, fatti commessi il 10 marzo e il 15 luglio 2020. Con sentenza in data 7 marzo 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato commesso il 10 marzo 2020, rideterminando la pena per il residuo reato in anni cinque di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in relazione all'applicazione dell'aggravante speciale, prevista da norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 63, pronunciata il 10 marzo 2022. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante) Jiji c• Ort voLAÌ, CPN I° in ki PY12, I giudici del merito hanno escluso la recidiva contestata ed hanno ritenuto sussistente l'aggravante speciale dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e dell'utilizzo di documenti contraffatti. [OSCURATO:PERSONA] rileva che è intervenuta pronuncia costituzionale (sentenza n. 63/2022) che ha dichiarato "... l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»". Va quindi esclusa l'aggravante contestata. Va pronunciato annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, che elimina, e relativamente al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.( Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, deve procedere a nuova commisurazione della pena, senza tener conto della circostanza aggravante speciale che è stata esclusa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. D), d.lgs. n. 286 del 1998, che esclude, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il trattamento sanzionatorio. Co