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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 16620/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24024-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24024/2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 4313/2022Numero di raccolta generale 16620/2022 GATTAMELATA N. 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] SCALFARI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 252/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiamarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di essere dichiarate proprietarie per usucapione di un appartamento, che, assumevano le attrici, era stato ceduto dalla convenuta con “donazione verbale” al figlio [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto) e alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA]; - la convenuta, costituitasi, escludeva che l’immobile fosse stato donato, essendo stato solo concesso in comodato ai coniugi Foti/Bonfiglio, comodato del quale chiese la risoluzione con condanna alla restituzione del bene; - il contraddittorio venne esteso agli eredi della cointestataria [OSCURATO:PERSONA], dei quali si costituì solo [OSCURATO:PERSONA]; - espletata complessa istruttoria, consistita soprattutto nell’escussione di numerosi testi, il Tribunale rigettò la domanda; - la sentenza venne appellata dalle attrici e la Corte di L’Aquila confermò la decisione di primo grado; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24024/2021 - avverso la sentenza d’appello ricorrono le insoddisfatte appellanti sulla base di due Numero sezionale 4313/2022Numero di raccolta generale 16620/2022 motivi [ulteriormente illustrati da memoria]; [resistono con separati Data pubblicazione 23/05/2022 controricorsi Rocco e [OSCURATO:PERSONA] e il primo ha anche depositato memoria]; osserva

1. Il primo motivo, con il quale le ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dolendosi del vaglio istruttorio, con speciale riguardo ai nove testimoni escussi, ancor prima che inammissibile perché invoca un improprio riesame di merito del materiale istruttorio, lo è per l’assorbente ragione che si versa in presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano <<falsa ed errata applicazione>> dell’art. 1144 cod. civ.

Assumono le ricorrenti che il “possesso” dell’immobile non avrebbe potuto fondarsi sulla tolleranza, tenuto conto del fatto che, nonostante il vincolo di parentela, da almeno dieci anni prima dell’instaurazione del giudizio fra le parti in causa non correvano buoni rapporti, tanto da nemmeno scambiarsi il saluto.

Nel resto con il motivo in esame, che rimarca il primo, le ricorrenti lamentano un vaglio delle testimonianze non condivisibile, stante che, a loro dire, era rimasto dimostrato il loro possesso “uti dominus” ventennale;

2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile poiché diretto a una rivalutazione di merito del materiale probatorio, peraltro sulla base di congetture fattuali in questa sede non verificabili.

È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge le ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice 3 di 6 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24024/2021 di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, Numero sezionale 4313/2022Numero di raccolta generale 16620/2022 occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da Data pubblicazione 23/05/2022 doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Nella sostanza le ricorrente, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge instano per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e in ipotesi nella quale, come si è sopra visto, non è neppure possibile vocare il vizio contemplato dal predetto n. 5, vertendosi nel caso di “doppia conforme”.

3. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.

Quanto alle integrazioni contenute nella memoria dei ricorrenti per dimostrare l’esistenza di una diversa valutazione da parte dei due organi giudicanti di merito, rileva il Collegio che, secondo un generalissimo principio costantemente affermato da questa Corte, l'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018 Rv. 651598; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17603 del 23/08/2011 Rv. 619537; Sez. 2 - , Sentenza n. 24007 del 12/10/2017 Rv. 645587).

Tale principio, per la sua F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24024/2021 Numero sezionale 4313/2022 evidente portata generale, è ovviamente applicabile anche alle memorie Numero di raccolta generale 16620/2022Data pubblicazione 23/05/2022 depositate ai sensi dell’art. 380 bis 1 cpc.

4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, e in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24024/2021 Numero sezionale 4313/2022 Numero di raccolta generale 16620/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24024-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24024/2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 4313/2022Numero di raccolta generale 16620/2022 GATTAMELATA N. 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] SCALFARI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 252/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiamarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di essere dichiarate proprietarie per usucapione di un appartamento, che, assumevano le attrici, era stato ceduto dalla convenuta con “donazione verbale” al figlio [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto) e alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA]; - la convenuta, costituitasi, escludeva che l’immobile fosse stato donato, essendo stato solo concesso in comodato ai coniugi Foti/Bonfiglio, comodato del quale chiese la risoluzione con condanna alla restituzione del bene; - il contraddittorio venne esteso agli eredi della cointestataria [OSCURATO:PERSONA], dei quali si costituì solo [OSCURATO:PERSONA]; - espletata complessa istruttoria, consistita soprattutto nell’escussione di numerosi testi, il Tribunale rigettò la domanda; - la sentenza venne appellata dalle attrici e la Corte di L’Aquila confermò la decisione di primo grado; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24024/2021 - avverso la sentenza d’appello ricorrono le insoddisfatte appellanti sulla base di due Numero sezionale 4313/2022Numero di raccolta generale 16620/2022 motivi [ulteriormente illustrati da memoria]; [resistono con separati Data pubblicazione 23/05/2022 controricorsi Rocco e [OSCURATO:PERSONA] e il primo ha anche depositato memoria]; osserva 1. Il primo motivo, con il quale le ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dolendosi del vaglio istruttorio, con speciale riguardo ai nove testimoni escussi, ancor prima che inammissibile perché invoca un improprio riesame di merito del materiale istruttorio, lo è per l’assorbente ragione che si versa in presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano <<falsa ed errata applicazione>> dell’art. 1144 cod. civ. Assumono le ricorrenti che il “possesso” dell’immobile non avrebbe potuto fondarsi sulla tolleranza, tenuto conto del fatto che, nonostante il vincolo di parentela, da almeno dieci anni prima dell’instaurazione del giudizio fra le parti in causa non correvano buoni rapporti, tanto da nemmeno scambiarsi il saluto. Nel resto con il motivo in esame, che rimarca il primo, le ricorrenti lamentano un vaglio delle testimonianze non condivisibile, stante che, a loro dire, era rimasto dimostrato il loro possesso “uti dominus” ventennale; 2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile poiché diretto a una rivalutazione di merito del materiale probatorio, peraltro sulla base di congetture fattuali in questa sede non verificabili. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge le ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice 3 di 6 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24024/2021 di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, Numero sezionale 4313/2022Numero di raccolta generale 16620/2022 occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da Data pubblicazione 23/05/2022 doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Nella sostanza le ricorrente, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge instano per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e in ipotesi nella quale, come si è sopra visto, non è neppure possibile vocare il vizio contemplato dal predetto n. 5, vertendosi nel caso di “doppia conforme”. 3. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>. Quanto alle integrazioni contenute nella memoria dei ricorrenti per dimostrare l’esistenza di una diversa valutazione da parte dei due organi giudicanti di merito, rileva il Collegio che, secondo un generalissimo principio costantemente affermato da questa Corte, l'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018 Rv. 651598; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17603 del 23/08/2011 Rv. 619537; Sez. 2 - , Sentenza n. 24007 del 12/10/2017 Rv. 645587). Tale principio, per la sua F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24024/2021 Numero sezionale 4313/2022 evidente portata generale, è ovviamente applicabile anche alle memorie Numero di raccolta generale 16620/2022Data pubblicazione 23/05/2022 depositate ai sensi dell’art. 380 bis 1 cpc. 4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, e in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24024/2021 Numero sezionale 4313/2022 Numero di raccolta generale 16620/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9
Sentenza Cassazione n. 16620/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris