CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45315/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Maxim e BULGARU Vasilii hanno proposto ricorsi con unico atto difensore avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, con la quale ai predetti è stata applicata una pena su richiesta per più reati in continuazione di furto, consumato e tentato, in concorso. 2. I ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. peni, aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Essi sono stati proposti, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la difesa ha contestato la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., non deducibilie ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M it4FPAA 2021