CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 2024
Cassazione n. 10013/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela nonché il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costituivi del reato di truffa, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 4- 5 in relazione alla validità della querela e pagg. 6-7 in relazione alla sussistenza del delitto di truffa in tutti i suoi elementi costitutivi); considerato che l'ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello; che, ciò nondimeno, la causa di non punibilità cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile ed a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Rv. 282998-01; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Rv. 274476-01); vista la memoria del 5 gennaio 2024 depositata dal difensore del ricorrente che, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle