CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23581/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, via DeiPortoghesi, n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026STANLEYBET [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL];– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise n.362/1/2023 depositata in data 7/12/2023, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise veniva rigettato sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delleDogane e dei Monopoli sia l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA],n.q. di bookmaker coobbligata solidale con [OSCURATO:PERSONA] (CentroTrasmissione Dati), avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Isernia n. 19/2022 con la quale era stato parzialmente accoltoil ricorso introduttivo proposto contro l’avviso di accertamento emessodall’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente all'imposta unicasulle scommesse per l'anno 2015, oltre ad interessi e sanzioni.2. Si legge in sentenza che l’avviso derivava da un controllo fiscale dellaGuardia di Finanza presso l’esercizio commerciale della ditta LS Gold diLucarelli Genni, ubicato in Boiano (CB), da cui emergeva che la dittasvolgeva l’attività illecita di raccolta scommesse sportive non autorizzate,mediante la [OSCURATO:PERSONA], bookmaker estero con sede legale inMalta. Il compendio probatorio veniva formalizzato in un processo verbaledi constatazione e veniva consegnato alla contribuente un questionariofinalizzato alla acquisizione di ulteriori dati ed elementi. Non avendo iNumero registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026contribuenti fornito controdeduzioni a verbale, l’Ufficio procedeva al calcoloinduttivo dell’imposta dovuta per il 2015, determinata sulla base sulla basedel triplo della raccolta media delle scommesse sportive effettuate nellaprovincia di appartenenza, ai sensi dell’art. 1, comma 644, della legge n.190 del 2014 e provvedeva alla notifica dell’avviso d’accertamento.3. L’atto impositivo veniva impugnato dai contribuenti i quali, tra l’altro,lamentavano che l’art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014 – comemodificato dalla legge n. 208/2015, aveva previsto un particolare criterio diapplicazione dell’imposta unica, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le solericevitorie non collegate al totalizzatore nazionale, da calcolarsi su unimponibile forfettario pari al triplo della media della raccolta effettuata nellaprovincia ov’era ubicato l’esercizio. Tale media andava desunta dai datiregistrati nel totalizzatore nazionale per l’anno d’imposta precedente aquello di riferimento. A parere dei contribuenti, tale metodica, oltre a nonessere applicabile per l’anno 2015, generava dubbi di compatibilità dellanormativa nazionale con il diritto comunitario.4. Il giudice di prime cure dichiarava parzialmente fondato il ricorso,disponendo la quantificazione del tributo e delle conseguenti sanzioni sullabase del dettato dell’art. 24, comma 10, del DL n. 98 del 2011, e non inbase al criterio fissato dall’art. 1, comma 644 lett. g), della legge 190 del2014.Il giudice di secondo grado, tra l’altro, rigettava le richieste di rinviointerpretativo pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, in quanto le questionicontroverse erano già state risolte, e richiamava ampiamente lagiurisprudenza della Corte di cassazione.Osservava inoltre che la normativa introdotta dal comma 644 della legge190 – originariamente applicabile per i periodi d’imposta decorrenti dal 1°gennaio 2015 – era stata posticipata di un anno dall’art. 1, comma 926,lett. d), della legge n. 208 del 2015 e si applicava, pertanto, per i periodiNumero registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016, e confermava la decisione diprimo grado.5. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopolipropone ricorso per cassazione principale, affidato a due motivi cui replicanoi contribuenti con controricorso e ricorso incidentale, per tre motivi (unprimo motivo nella numerazione è in realtà la difesa in sede dicontroricorso). L’Agenzia deposita controricorso in risposta all’incidentaleed entrambe le parti depositano memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione daparte della sentenza di appello degli artt. 1, commi 643 e 644, L. 190/2014e 24, comma 10, del d.l. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, 10, 11 e 15delle Preleggi e 3, l. n.212 del 2000, per aver la Corte di Giustizia di 2°grado del Molise ritenuto che l’Agenzia, ai fini della determinazione in viainduttiva della base imponibile da assoggettare a tassazione, avesseerroneamente applicato il criterio di calcolo fissato dall’art. 1, comma 644,lett. g) della L. 190/2014, anziché quello previsto dall’art. 24, comma 10del D.L. 98/2011, nonostante l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 644 cit.– originariamente applicabile per i periodi d’imposta decorrenti dal 1°gennaio 2015 – fosse stata posticipata di un anno dall’art. 1, comma 926,lett. d) della L. 208/2015, applicandosi, pertanto, per i periodi d’impostadecorrenti dal 1° gennaio 2016, in violazione del principio di irretroattivitàdelle Preleggi e 3, l. n.212 del 2000 che ad esso deroga solo in caso diadozione di norme di interpretazione autentica.2. Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/20262.1. Va data continuità anche nella presente fattispecie all’ordinanza dellaCorte n.11584 del 2026, in relazione all’applicazione dell’art. 1, comma 643e comma 644, della l. n. 190 del 2014.2.2. Tali disposizioni sono dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 10gennaio 2015, della posizione dei «soggetti attivi alla data del 30 ottobre2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, perconto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegatial totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».Il comma 644 del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014 ha poi disciplinatola posizione dei «soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regimedi regolarizzazione di cui al medesimo comma 643» ovvero dei soggetti«che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti». Riguardo a talisoggetti lo stesso comma 644, ferma «l'applicazione di quanto previstodall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successivemodificazioni» (ossia le sanzioni penali previste per l'esercizio abusivo didivieti (in materia di antiriciclaggio, di obblighi di identificazione, di oneri eresponsabilità in tema di privacy, di divieto di raccolta per eventi non inseritinel palinsesto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di scommesse checonsentono vincite superiori a euro 10.000, in tema di misure di contrastoalla ludopatia, etc.).2.3. In particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versioneoriginale, ha previsto che «l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operantesul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero dialtro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'impostasi applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della mediadella raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il puntodi raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per ilNumero registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquotamassima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), delcitato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrentidal 1o gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cuiall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».2.4. L’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, che disciplinava le modalità di calcolodell’imposta unica nel caso di operazioni non collegate al totalizzatorenazionale gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, stabiliva, nellaversione ratione temporis applicabile, che: «Nel caso di scommessecomunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso disottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici osulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli diStato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentalicomunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emergel'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovveroquando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e aiquestionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzandola raccolta media della provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodioggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica,nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascunatipologia di scommessa dall’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998,n. 504».2.5. Orbene, il criterio di calcolo previsto da detta disposizione non sisarebbe dovuto più applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015, dopol’entrata in vigore dell’art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026Successivamente, tuttavia, l’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015(legge di stabilità 2016) ha previsto che: «Ai soggetti indicati dall’articolo1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hannoaderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui almedesimo comma, nonchè a quelli attivi successivamente alla data del 30ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro inItalia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza esserecollegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che ilcontratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentementeregolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare lapropria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 delmedesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) alle lettere a) e b) del comma 643,le parole: “31 gennaio 2015” e “5 gennaio 2015” sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: “31 gennaio 2016” e “5 gennaio 2016”; b)alla lettera c) del comma 643, le parole: “28 febbraio 2015” sono sostituitedalle seguenti: “29 febbraio 2016”; c) alle lettere e) e i) del comma 643, laparola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “2016” e leparole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”; d) allalettera g) del comma 644, le parole: “10 gennaio 2015” sono sostituite dalleseguenti: “10 gennaio 2016”.».3. Il nuovo art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, risulta ora così formulatonella parte che qui interessa: «644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimocomma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a taleregime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previstodall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, esuccessive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordineNumero registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce socialipiù deboli, i seguenti obblighi e divieti: [....] g) l'imposta unica di cui aldecreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascunesercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite indenaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovitelematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetariocoincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provinciaove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati neltotalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello diriferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.Per i periodi di imposta decorrenti dal 10 gennaio 2016 non si applicaconseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111».4. La disposizione di cui all’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 ha,dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla l. n. 190 del 2014e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n.190 del 2014. Al riguardo va ribadito il principio, secondo il quale «in temadi imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell'imposta su di unimponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delledogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello diriferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b),n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett. g),della l. n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti, non collegati altotalizzatore nazionale, che non aderiscono al regime di regolarizzazioneprevisto dall’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014, ovvero che, puravendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026termine così prorogato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015,essendo per i precedenti periodi d’imposta applicabile, anche per i soggettinon regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l.n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011».5. Trattandosi di proroga, è evidente che le nuove modalità dideterminazione dell’imposta si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016nei confronti di tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione,a prescindere da quando hanno iniziato la propria attività eindipendentemente dalla loro adesione alla regolarizzazione entro il nuovotermine del 31 gennaio 2016, previsto dall’art. 1, comma 643, lett. a) dellal. n. 190 del 2014, come modificato sempre dall’art. 1, comma 926, della l.n. 208 del 2015.Al contrario, per i precedenti periodi d’imposta continua ad essere applicato,anche per i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, il metododi calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito,con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011.6. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente principale, in relazioneall’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., deduce la violazione e falsadelle norme dell’art.35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per aver la sentenzaaffermato che la quantificazione della base imponibile in ragione dellaparticolare metodologia di calcolo con carattere induttivo non potesseessere svolta dal giudice d’appello.7. La censura è fondata.8. Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito",ove il giudice è diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazioneresa dal contribuente, sia dell'accertamento dell’Ufficio (v., tra le tante,Cass. n. 18777 del 2020 e giurisprudenza ivi citata).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026La CGT-2, nel rideterminare l’imposta dovuta seguirà il richiamato principioe, tenuto conto che l’anno oggetto di accertamento è il 2015, l’impostadovrà essere ricalcolata secondo il precedente metodo previsto dall’art. 24,comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n.111 del 2011 come sopra chiarito.9. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo (numerato comesecondo a pag.21 dell’atto, ma solo perché il punto primo è la difesa indiritto del controricorso avverso i motivi del principale) i contribuentiprospettano, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., lanullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, inviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riguardo alla violazione e/o falsaapplicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratiolegis individuata nell’art. 1, comma 64.10. Il motivo è infondato.La CGT-2 nella sentenza impugnata ha dato conto delle doglianze deicontribuenti, tra l’altro, con riferimento agli obiettivi del legislatore percome previsti nell’art. 1, comma 64, della legge di Stabilità per il 2011 e delfatto che la società ha riproposto anche in appello il tema del riconoscimentoda parte dei giudici italiani e sovranazionali della liceità dell’attività svoltadalla medesima società e quindi contesta la normativa fiscale italiana cheavrebbe effetti sanzionatori (vedi in particolare la legge n. 220 del 2010,Legge di Stabilità per il 2011) per punire e contrastare attività di giocoillecite ma che, applicata nel caso di specie nei confronti della Stanleybet (edella signora Lucarelli), avrebbe conseguenze ingiustificate e penalizzanti.Inoltre, il giudice si è anche esplicitamente pronunciato sulla questione,ricordando che l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha previstoche il tributo è comunque dovuto anche laddove la raccolta del gioco,compresa quella a distanza, avvenga in assenza (o inefficacia) dellaconcessione amministrativa e affermando: “ogni Stato membro non è[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026tenuto ad adeguare il proprio sistema fiscale in materia ai sistemi ditassazione degli altri Paesi membri, neppure per evitare la possibilità didoppia imposizione che potrebbe derivare dal contemporaneo esercizio dellarispettiva competenza fiscale. Per quanto attiene all’Italia, la legge n. 220del 2010 ha evidenziato – art. 1 comma 64 – gli obiettivi che intendeperseguire, che appaiono del tutto legittimi ed in linea con gli orientamentidella Corte di Giustizia”.Il giudice ha anche argomentato sul fatto che è stata dichiarata l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 3 del Dlgs n. 508 e dell’art. 1, comma 66, della leggen. 220 del 2010 solo limitatamente alla parte in cui prevedono che – per leannualità antecedenti al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica lericevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione: era, infatti,impossibile per le annualità ante 2011 procedere alla traslazione d’impostatra la società che gestiva le ricevitorie, essendosi già cristallizzata l’entitàdella commissione pattuita tra le parti. Ha poi stabilito: “In merito, poi,all’asserito aspetto afflittivo della normativa italiana nei confronti dellaStanleybet (ed in genere dei bookmaker esteri), va osservato come lastessa Corte di Giustizia abbia chiarito come il bookmaker estero esercitaun’attività di gestione delle scommesse “allo stesso titolo degli operatori discommesse nazionali ”ed è per questo motivo che il CTD che fa daintermediario risponde dell’imposta ai sensi della legge n. 220 del 2011,cionondimeno la posizione del CTD che trasmette i dati di gioco per contodi un operatore di scommesse nazionali non è del tutto assimilabile a quelladel centro trasmissione che effettua analoga trasmissione per conto di unoperatore che ha sede in un altro Paese dell’UE”.La pronuncia, perciò, sussiste e il giudice ha anche argomentato a riguardo,con conseguente reiezione della censura.11. Il secondo motivo di ricorso incidentale (numerato terzo a pag.28dell’atto per le ragioni viste) deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/20263, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss. TFUE edei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e nondiscriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, comeinterpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge 220/2010 nonché conriferimento all’art 1, comma 644 L. 190/2014.In seno alla censura viene anche prospettato l’eventuale rinvio diinterpretazione pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte diGiustizia dell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezioneex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, incombinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57e 52 del TFUE.12. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e diinfondatezza.È inammissibile per la parte in cui la doglianza, ulteriormente rielaboratacon la memoria illustrativa, fa riferimento alla parte coperta dal rigetto delprimo motivo del principale, in relazione alla quale i contribuenti non hannointeresse e, per il resto, è infondato anche quanto alla prospettata questionedi costituzionalità e richiesta di rinvio pregiudiziale, per le ragioni cheseguono.Il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del1998; art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della leggen. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644,lett. g), della legge n. 190 del 2014) è stato già sottoposto all’esame dellaCorte costituzionale e della Corte di giustizia dell’UE, che ne hannocompiutamente esaminato la compatibilità, rispettivamente, con laCostituzione e con il diritto unionale (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1° aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass.,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/20262 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più direcente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184;Cass., 7 marzo 2023, n. 6761). In particolare, la Corte Costituzionale, conla sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto dell’incertezza correlataall’interpretazione dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 per ilperiodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso cheera incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confrontidei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio),riconoscendo che l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilitoche l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori delsistema concessorio e che le ricevitorie operanti per conto di bookmakersprivi di concessione sono obbligate al versamento del tributo e delle relativesanzioni; a questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari,del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestoreper conto proprio» (ossia al bookmaker) fosse irragionevole. Entrambi isoggetti, secondo la Corte costituzionale, partecipano, sia pure su pianidiversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attivitàdi «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette a imposizione.13. Il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benchénon partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura ladisponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellatrasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incassoe del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento dellevincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicchél’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferitaalla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche laprovvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026La Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta di assoggettareall’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione non viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui ilrapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e ilbookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissionidovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciò perchépossibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del qualeopera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacitàcontributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria,che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazionedel presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazionedi ognuno a tale realizzazione.14. Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nellarichiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b),della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelleannualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’impostaunica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti perconto di soggetti privi di concessione. In relazione a quel periodo, infatti,non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità dellecommissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzatasulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del 2010.[OSCURATO:PERSONA] ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazionedegli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art.1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, la disposizione vaapplicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entratain vigore, con la conseguenza che per le annualità d’imposta antecedenti al2011, non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con osenza concessione in base alla combinazione dell’art. 3 decreto legislativoNumero registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.15. A diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 in poi e conriferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che laincostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «inragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gliesercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell’art. 53, Cost.,«giacchè l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker siera già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilotributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque,della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della giàavvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti, in dataantecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria delbookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stessenon erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura dellecommissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del caricotributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della leggesopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità,tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011», quindinon solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata invigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sortiin data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore dellamedesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativadel 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definirenegozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sortisuccessivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo leparti, proprio in considerazione della scelta normativa di assoggettare altributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al finedi trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera laNumero registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e lacorrelata possibilità di traslazione dell’imposta sono, infatti, destinate adinfluire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissionitra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati,ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenzadella legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore diconformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale delrapporto (Cass. 8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione).16. La Corte costituzionale ha, dunque, concluso affermando che icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure invario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo.Deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass.25439/2020) che si riferisce alla diversa questione della rilevanza penaledell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse, esclusa, inbase alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccolta sia compiutain Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmakeroperante nell'ambito dell'Unione europea che sia stato illegittimamenteescluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni. Il fatto che quelbookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuocoo discommessa, previsto e punito dall'art. 4, commi 1 e 4-bis, della l. 13dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sulla soggettività passivadella imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 del d. Lgs. n. 504/98riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronosticio le scommesse» (Cass. n. 25450 del 2021).17. Ciò chiarito, per quanto poi riguarda la richiesta di rinvio pregiudiziale(e di sospensione del giudizio) avanzata sul punto dalla ricorrente, occorreconsiderare che la Corte di Giustizia ha deciso, con la sentenza del 26febbraio 2020 causa C-788/18, la questione avente per oggetto la domandadi pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallaNumero registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026CTP di Parma, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.,[OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.La Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che “L’articolo56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad unanormativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommessei Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido ein via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in unaltro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di talioperatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione dellescommesse».Nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l’articolo 56 TFUE osti aduna normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altroStato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la libera prestazionedei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l’eliminazionenei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro diqualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche lasoppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, aostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito inun altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi(sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C‐344/13 e C‐367/13,EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nel settore dei giochid’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimopotesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare glioperatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di questeStanley [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‐375/17,EU:C:2018:1026, punto 66); per determinare se sussisteva unadiscriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fosseroNumero registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate inmaniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamentegiustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C‐264/18,EU:C:2019:472, punto 28).18. Con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia haaffermato che: 1) come risultava dagli atti di causa, l’imposta unica erarelativa all’attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell’articolo 1,comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi ditale imposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse,indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per contodi terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione odal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all’estero; 2) alla luce di talielementi, forniti dal giudice del rinvio, risultava che l’imposta unica siapplicava a tutti gli operatori che gestivano scommesse raccolte sulterritorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo distabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di tale imposta allaStanleybet Malta non poteva essere considerata discriminatoria; 3) lanormativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nonprevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizifosse effettuata in Italia o in altri Stati membri; 4) per quanto riguardaval’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in base alla normativaitaliana oggetto del procedimento principale, essa era soggetta a doppiaimposizione, a Malta e in Italia, andava rilevato che, allo stato attuale dellosviluppo del diritto dell’Unione, gli Stati membri godevano, fatto salvo ilrispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto,essi non avevano l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai varisistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, dieliminare la doppia imposizione che risultava dal parallelo esercizio da partedi detti Stati membri della loro competenza fiscale (vedi, per analogia,sentenza del 10 dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C‐253/09,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026EU:C:2011:795, punto 83); 5) ne conseguiva che, rispetto a un operatorenazionale che svolgeva le proprie attività alle stesse condizioni di talesocietà, la [OSCURATO:PERSONA] non subiva alcuna restrizione discriminatoria acausa dell’applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, comequella di cui trattavasi nel procedimento principale. Inoltre, detta normativanon appariva atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attivitàdi una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato;6) per quanto riguarda la Stanleyparma, essa esercitava, in qualità diintermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio di una remunerazione,un’attività di offerta e di raccolta di scommesse. Tale società esercitava inparticolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali,un’attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizionenecessaria ai fini dell’assoggettamento all’imposta unica. Per tale ragione,in forza dell’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011,la Stanleyparma era soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], alpagamento di tale imposta; 7) inoltre, dall’art. 16 del decreto del Ministerodell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2006, n. 111, emergeva che glioperatori titolari di una concessione per l’organizzazione delle scommessein Italia assolvevano anch’essi l’imposta unica. Secondo il giudice del rinvio,i loro CTD tuttavia, al contrario della Stanleyparma, non erano soggetti alpagamento in solido di tale imposta; 8) a tal proposito, occorrevanondimeno constatare che, a differenza dei CTD che trasmettevano i dati digioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la Stanleyparmaraccoglieva scommesse per conto della [OSCURATO:PERSONA], che aveva sede inun altro Stato membro. Essa non si trovava, quindi, alla luce degli obiettividella legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella deglioperatori nazionali; 9) di conseguenza, la normativa nazionale di cuitrattavasi nel procedimento principale non comportava alcuna restrizionediscriminatoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma enon pregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/202619. La Corte di giustizia ha dunque escluso qualsivoglia discriminazione trabookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applicaa tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano,senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, dimodo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare orendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA],nello Stato membro interessato». Ha affermato che, secondo costantegiurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste indanaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzionedell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché diprevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motiviimperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla liberaprestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza diun'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Statomembro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, leesigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione chele restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che illegislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nelcomma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra iquali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare deiminori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e leinfiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperandobase imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasionefiscale nel medesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valoridi ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hannol'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazionedegli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risultadal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale. Ha stabilito, inrelazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollerarestrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attivitàdel prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, inNumero registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimentoprincipale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché,ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le propriealcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confrontidi una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimentoprincipale».20. In ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che ilbookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stessotitolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centrodi trasmissione dati che opera quale suo intermediario rispondedell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/10, maciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette idati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversada quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatoreche ha sede in altro Stato membro. La diversità della situazione, pertanto,è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccogliescommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochid'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...unmeccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questosettore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminalio fraudolenti» (Cass. n. 6761 del 2023).21. Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronuncedella Corte di giustizia e della Corte costituzionale, considerati anche iprecedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi il medesimocontenuto, come sopra richiamati, non sussistono i presupposti nè per unadisapplicazione della disciplina nazionale nè per un ulteriore rinviopregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia oper un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondoNumero registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/2026comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dallasocietà ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 15041 del 2017e Cass. Sez. U. n. 20701 del 2013).Perciò, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla societàricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia escludendo qualsivogliadiscriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perchél'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogoin cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare attaa vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società...nello Stato membro interessato», né sussistono i presupposti per sollevareuna questione di costituzionalità incidentale, rilevando la sentenza dellaCorte costituzionale n. 27 del 2018, per quanto sopra ampiamenteevidenziato.22. Con il terzo e ultimo motivo (numerato quarto a pag.48 dell’atto) iricorrenti incidentali lamentano, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5,comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000.23. Il motivo non può trovare ingresso, considerato che in tema di sanzioniamministrative, solo fino alla data di entrata in vigore della norma diinterpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010effettivamente esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa,rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. Invece lacontroversia riguarda riprese relative ad operazioni di giuoco risalenti al2015 e, quindi, ad un periodo successivo a quello di promulgazione della l.n. 220 del 2010, che ha risolto ogni incertezza sul punto. sicché,correttamente la CGT-2 ha escluso l’operatività dell’esimente in commento(cfr., tra le tante, Cass. n. 31678 del 2021, Cass. n. 10495 del 2024, Cass.n.11584 del 2026).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13074/2024Numero sezionale 4941/2026Numero di raccolta generale 23581/2026Data pubblicazione 20/07/202624. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorsoprincipale, rigettato il primo e il ricorso incidentale, la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per ilregolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivoricorso e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversacomposizione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento dellespese di lite.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13,comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]