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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44525/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e volti a prefigurare una alternativa rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, oltreché manifestamente infondati alla luce di consolidati orientamenti interpretativi; Considerato, in particolare, dovendosi per ragioni logiche muovere dall'analisi del secondo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/90, anziché del quinto comma della disposizione, poiché non si comprenderebbero le ragioni dell'intervenuta modificazione in tali termini dell'originario capo d'imputazione, operata in giudizio dal pubblico ministero onorario - che lo stesso, adducendo un rilievo all'evidenza inconferente, non si confronta in alcun modo con l'articolata motivazione della sentenza, che del tutto logicamente e correttamente argomenta, in base alla complessiva valutazione del fatto richiesta dal consolidato orientamento interpretativo in materia, come non possa riconoscersi l'ipotesi di lieve entità con riferimento alla detenzione di 34 gr. di cocaina (da cui potevano ricavarsi oltre 160 dosi) ed alla ricostruita professionalità, abitualità e remuneratività dell'attività di spaccio in cui la condotta contestata si inseriva; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui si contesta la violazione dell'art. 240 cod. proc. pen. nonché la motivazione posta alla base della confisca della somma di denaro in sequestro, poiché, da un lato, non si comprenderebbe se si tratti di confisca diretta o per sproporzione e, d'altro lato, dovrebbe escludersi la riferibilità del denaro alla condotta ascritta e l'imputata aveva fornito giustificazione della lecita provenienza della somma - è parimenti generico e manifestamente infondato rispetto all'articolata motivazione della sentenza, che con chiarezza fonda la statuizione sul disposto dell'art. 240 bis cod. pen., argomentando diffusamente sulla sussistenza, nella specie, dei requisiti della confisca per sproporzione e motivatamente disattendendo le ragioni della lecita provenienza del danaro allegate dall'imputata, sì che non rileva la mancata riferibilità dello stesso alla condotta illecita nella specie contestata, non potendo peraltro dubitarsi della sussistenza del requisito della "ragionevolezza temporale", data la contestualità tra quest'ultima e l'ingiustificata detenzione del denaro (cfr. Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e volti a prefigurare una alternativa rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, oltreché manifestamente infondati alla luce di consolidati orientamenti interpretativi; Considerato, in particolare, dovendosi per ragioni logiche muovere dall'analisi del secondo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/90, anziché del quinto comma della disposizione, poiché non si comprenderebbero le ragioni dell'intervenuta modificazione in tali termini dell'originario capo d'imputazione, operata in giudizio dal pubblico ministero onorario - che lo stesso, adducendo un rilievo all'evidenza inconferente, non si confronta in alcun modo con l'articolata motivazione della sentenza, che del tutto logicamente e correttamente argomenta, in base alla complessiva valutazione del fatto richiesta dal consolidato orientamento interpretativo in materia, come non possa riconoscersi l'ipotesi di lieve entità con riferimento alla detenzione di 34 gr. di cocaina (da cui potevano ricavarsi oltre 160 dosi) ed alla ricostruita professionalità, abitualità e remuneratività dell'attività di spaccio in cui la condotta contestata si inseriva; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui si contesta la violazione dell'art. 240 cod. proc. pen. nonché la motivazione posta alla base della confisca della somma di denaro in sequestro, poiché, da un lato, non si comprenderebbe se si tratti di confisca diretta o per sproporzione e, d'altro lato, dovrebbe escludersi la riferibilità del denaro alla condotta ascritta e l'imputata aveva fornito giustificazione della lecita provenienza della somma - è parimenti generico e manifestamente infondato rispetto all'articolata motivazione della sentenza, che con chiarezza fonda la statuizione sul disposto dell'art. 240 bis cod. pen., argomentando diffusamente sulla sussistenza, nella specie, dei requisiti della confisca per sproporzione e motivatamente disattendendo le ragioni della lecita provenienza del danaro allegate dall'imputata, sì che non rileva la mancata riferibilità dello stesso alla condotta illecita nella specie contestata, non potendo peraltro dubitarsi della sussistenza del requisito della "ragionevolezza temporale", data la contestualità tra quest'ultima e l'ingiustificata detenzione del denaro (cfr. Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
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